Su richiesta dell’organo superiore della fondazione, l’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione se:
- il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi;
- la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità; e
- la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione.2
L’autorità di vigilanza revoca l’esonero se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute. 3
L’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione non esime la fondazione dall’obbligo di rendere conto all’autorità di vigilanza.
Se esonera la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione o revoca l’esonero, l’autorità di vigilanza deve all’occorrenza ordinare anche il pertinente adeguamento dell’atto di fondazione. 4