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211.121.3

Ordinanza
concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni

del 24 agosto 2005 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 83 a capoversi 3 e 4 del Codice civile 1 ,

ordina:

Art. 1 Esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione

Su richiesta dell’organo superiore della fondazione, l’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione se:

  1. il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi;
  2. la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità; e
  3. la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione.2

L’autorità di vigilanza revoca l’esonero se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute. 3

L’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione non esime la fondazione dall’obbligo di rendere conto all’autorità di vigilanza.

Se esonera la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione o revoca l’esonero, l’autorità di vigilanza deve all’occorrenza ordinare anche il pertinente adeguamento dell’atto di fondazione. 4

Art. 25

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.