L’autorità cantonale verifica se i futuri genitori adottivi sono idonei a garantire il bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere.
L’idoneità sussiste se:
- tutte le circostanze, segnatamente le motivazioni dei futuri genitori adottivi, lasciano presumere che l’adozione servirà al bene del minore;
- non è messo in pericolo il bene di altri figli dei futuri genitori adottivi;
- non esistono impedimenti legali all’adozione;
- i futuri genitori adottivi:1.per le loro qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione, la situazione finanziaria e l’idoneità a educare come pure per le loro condizioni abitative, offrono garanzie per la cura, l’educazione e la formazione del minore,2.sono pronti ad accettare il minore con la sua indole, a rispettare le sue origini e a fargli conoscere il Paese in cui ha vissuto prima dell’accoglienza (Paese d’origine) in maniera adeguata alle sue esigenze,3.non sono stati condannati per un reato incompatibile con l’adozione,4.sono stati sufficientemente preparati all’adozione, hanno segnatamente partecipato a incontri di preparazione o di informazione adeguati raccomandati dall’autorità cantonale,5.si sono dichiarati disposti per scritto a partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull’adozione da trasmettere al Paese d’origine,6.hanno preso atto del loro obbligo di mantenimento secondo l’articolo 20 LF-CAA.
L’idoneità dei futuri genitori adottivi è sottoposta a requisiti più severi se s’intende accogliere un minore di età superiore ai quattro anni o che presenta problemi di salute o se s’intendono accogliere contemporaneamente più minori oppure se nella famiglia vivono già diversi minori.
L’idoneità non sussiste se la differenza d’età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l’idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.
Ai fini dell’accertamento l’autorità cantonale ricorre a una persona in possesso di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia, che ha maturato esperienza professionale in materia di protezione di minori o di adozione.
Ai fini dell’accertamento secondo il capoverso 2 lettera d numero 3, l’autorità cantonale richiede un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. I genitori adottivi stranieri presentano un estratto del casellario giudiziale del loro Paese d’origine o un documento equivalente. Se è in corso un procedimento penale per un reato incompatibile con l’adozione, l’autorità cantonale sospende l’accertamento fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.