L’Ufficio federale di giustizia è l’Autorità centrale della Confederazione per le Convenzioni citate nell’ingresso della presente legge.
L’Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell’Aia sul rapimento dei minori e dalla Convenzione europea sull’affidamento.
Per la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti, essa adempie i compiti seguenti:
- trasmettere alla competente autorità centrale del Cantone le comunicazioni provenienti dall’estero;
- fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione del minore;
- rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere;
- fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni a proposito di tali Convenzioni e provvedere alla loro applicazione;
- promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli specialisti e le istituzioni di cui all’articolo 3 e con le autorità centrali degli Stati contraenti.