L’accoglimento di minori 8 fuori della casa dei genitori abbisogna di un’autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza.
Indipendentemente dall’obbligo d’autorizzazione, l’accoglimento può essere vietato se le persone interessate non sono all’altezza del compito per quanto concerne l’idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non bastano.
Sono riservate:
- 9 le competenze dei genitori, dell’autorità di protezione dei minori e della giustizia penale minorile;
- le disposizioni del diritto pubblico per la protezione dei minori, soprattutto in merito alla lotta contro la tubercolosi.
Non è richiesta un’autorizzazione per accudire e collocare minori nell’ambito di programmi di scambio scolastici, soggiorni alla pari e simili soggiorni fuori dalla casa dei genitori, che non sono ordinati da un’autorità. 10