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211.223.11 OABCT

Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

del 23 agosto 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 408 capoverso 3 del Codice civile (CC) 1 ,

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni

La presente ordinanza disciplina l’investimento e la custodia dei beni amministrati da un mandatario nell’ambito di una curatela o di una tutela.

Non si applica agli importi a libera disposizione ai sensi dell’articolo 409 CC.

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. interessato: una persona fisica per la quale l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ha istituito una curatela o una tutela;
  2. banca: una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche;
  3. mandatario: il curatore o il tutore;
  4. assicurazione: un’impresa di assicurazione che sottostà alla sorveglianza secondo la legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori;
  5. gestore patrimoniale: una banca o un istituto finanziario che dispone dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestore patrimoniale secondo la legge del15 giugno 20184 sugli istituti finanziari.

Art. 2 Principi relativi all’investimento dei beni

I beni amministrati devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio.

I rischi d’investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.

Le spese legate all’investimento devono essere proporzionate ai beni investiti e al reddito atteso.

Art. 3 Denaro contante

Il mandatario versa il denaro contante senza indugio su un conto in banca intestato all’interessato.

Art. 4 Custodia di valori

Il mandatario custodisce gli oggetti di valore, i documenti importanti e altri valori in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso intestati all’interessato presso una banca.

In via eccezionale, può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza o se ciò risponde a interessi prioritari dell’interessato. Le deroghe richiedono l’autorizzazione dell’APMA.

In via eccezionale, l’APMA può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.

Art. 5 Considerazione della situazione personale dell’interessato

Nello scegliere l’investimento va considerata la situazione personale dell’interessato, in particolare l’età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell’interessato.

Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure e di altre eventuali aspettative.

L’investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario dell’interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità.

Art. 6 Garanzia del sostentamento ordinario

I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell’interessato possono, fatto salvo l’articolo 8capoverso 3, essere investiti in:

  1. depositi nominativi presso banche, inclusi obbligazioni di cassa e depositi a termine;
  2. obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni e prestiti in obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione;
  3. Exchange Traded Funds (ETF) e fondi indicizzati, sempreché detti fondi operino esclusivamente investimenti di cui alla lettera b e sianoaccessibili a tutti gli investitori conformemente all’articolo 10 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi (LICol);
  4. obbligazioni di imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale e depositi in conti di collaboratori di tali imprese;
  5. depositi in istituti di previdenza professionale;
  6. depositi in istituti di previdenza individuale vincolata;
  7. quote di partecipazioni a cooperative di costruzione di abitazioni relative a un contratto di locazione esistente;
  8. quote sociali di una banca relative a una relazione contrattuale esistente con tale banca e partecipazioni a tale banca;
  9. beni fondiari di valore stabile a uso proprio;
  10. crediti garantiti da pegno di valore stabile.

Art. 7 Investimenti per bisogni supplementari

Se la situazione personale dell’interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all’articolo 6, i seguenti investimenti di società che presentano un’elevata solvibilità:

  1. obbligazioni in franchi svizzeri;
  2. azioni di società anonime svizzere;
  3. i seguenti fondi in franchi svizzeri accessibili a tutti gli investitori conformemente all’articolo 10 capoverso 2 LICol6:1.fondi obbligazionari,2.fondi azionari,3.ETF o fondi indicizzati con investimenti in azioni e obbligazioni,4.fondi d’investimento misti con una quota massima del 25 per cento in azioni e del 50 per cento in titoli di imprese estere,5.fondi immobiliari di emittenti svizzeri;
  4. assicurazioni sulla vita, assicurazioni di rendite vitalizie e operazioni di capitalizzazione presso assicurazioni non legate ai redditi di fondi o a partecipazioni;
  5. prodotti strutturati di emittenti svizzeri in franchi svizzeri che sono quotati in una borsa svizzera, dispongono di una protezione del capitale del 100 per cento e sono dotati di una garanzia pignoratizia;
  6. beni fondiari di valore stabile non a uso proprio;
  7. partecipazioni a società;
  8. investimenti fiduciari in franchi svizzeri;
  9. fondi negoziati in borsa con investimenti in oro o argento e custodia fisica totale di tali metalli preziosi.

Ai seguenti investimenti si applicano, in riferimento al patrimonio totale, le seguenti quote indicative massime:

  1. azioni negli investimenti di cui al capoverso 1 lettere b, c numeri 2–4 e d, nonché partecipazioni a società di cui al capoverso 1 lettera g: 25 per cento;
  2. titoli di imprese estere negli investimenti di cui alla lettera a: 50 per cento;
  3. fondi immobiliari di cui al capoverso 1 lettera c numero 5: 10 per cento;
  4. fondi con investimenti in oro o argento di cui al capoverso 1 lettera i: 10 per cento.

Se la situazione finanziaria dell’interessato è particolarmente favorevole, l’APMA può autorizzare investimenti di maggiore entità.

Art. 8 Conversione in investimenti ammessi

Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell’istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all’interessato dopo tale data devono essere convertiti in investimenti ammessi entro un termine adeguato.

In occasione della conversione occorre tenere conto dell’andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell’interessato.

Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l’autorizzazione dell’APMA.

Art. 9 Decisioni e autorizzazioni dell’APMA

Su richiesta del mandatario o d’ufficio, l’APMA decide:

  1. se vi sono beni da investire ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 o 3;
  2. se è necessaria la sua autorizzazione per investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 1;
  3. quali sono i beni di cui il mandatario può disporre soltanto con l’autorizzazione dell’APMA;
  4. in merito al diritto d’accesso alle cassette di sicurezza.

Gli investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 e i contratti di cui all’articolo 10 capoverso 1 relativi agli investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 necessitano l’autorizzazione dell’APMA, fatto salvo l’articolo 416 capoverso 2 CC.

L’autorizzazione dell’APMA ai sensi della presente ordinanza non sostituisce il consenso che essa deve dare agli atti e ai negozi di cui agli articoli 416 capoversi 1 e 3 e 417 CC.

L’APMA comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca, all’assicurazione o al gestore patrimoniale interessati.

Art. 10 Contratti sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni; giustificativi, informazione e consultazione

Il mandatario stipula a nome dell’interessato i contratti sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni.

I giustificativi inerenti all’amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell’interessato. Vanno custoditi dal mandatario.

Dal momento dell’assunzione del mandato, il mandatario può chiedere in ogni momento alla banca, all’assicurazione o al gestore patrimoniale informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell’interessato, nonché la consultazione dei relativi documenti. Se necessario all’esercizio o alla conclusione del mandato, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l’assunzione del mandato o successivo alla sua conclusione.

L’APMA ottiene dal mandatario gli estratti conto e di deposito nonché altre informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell’interessato.

Se necessario, può ottenere gli estratti e le informazioni direttamente dalla banca, dall’assicurazione o dal gestore patrimoniale. A tal fine emana una decisione.

Art. 11 Obbligo di documentazione e diritto d’impartire istruzioni

Il mandatario deve documentare in modo accurato ed esauriente tutte le decisioni inerenti all’amministrazione dei beni.

Nell’ambito del suo obbligo di sorveglianza, l’APMA può impartire istruzioni o mettere a disposizione modelli di moduli e di contratti.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 4 luglio 2012 7 sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela è abrogata.

Art. 13 Disposizione transitoria

Fatto salvo l’articolo 8 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all’entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alla stessa devono essere convertiti in investimenti ammessi il più presto possibile, ma al più tardi entro due anni.

In via eccezionale, l’APMA può prorogare questo termine per un massimo di due anni.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.