Le vittime hanno diritto a un contributo di solidarietà; quest’ultimo è un segno di riconoscimento dell’ingiustizia inflitta e intende contribuire alla sua riparazione.
Le vittime non possono far valere ulteriori pretese di indennizzo o di riparazione morale.
Il contributo di solidarietà è versato su domanda.
Tutte le vittime ricevono lo stesso importo. I contributi versati alle vittime in difficoltà finanziarie nel quadro dell’aiuto immediato volontario non sono dedotti dal contributo di solidarietà.
Il diritto al contributo di solidarietà è personale; non è né trasmissibile per successione né cedibile. Se una vittima muore dopo aver presentato la domanda, il contributo confluisce nella massa ereditaria.
Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:
- è fiscalmente parificato ai versamenti a titolo di riparazione morale ai sensi dell’articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta e dell’articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
- in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento;
- non comporta una riduzione né delle prestazioni dell’aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani;
- se la vittima è sotto curatela o è sottoposta a un’altra misura di protezione degli adulti, la persona incaricata della rappresentanza provvede affinché, nella misura del possibile, il contributo di solidarietà sia a libera disposizione dell’assistito.
I principi di cui al capoverso 6 si applicano anche ai contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni alle vittime ai sensi dell’articolo 2 lettera d per lo scopo previsto dalla presente legge. Si applicano sino a concorrenza di un importo di 25 000 franchi.
I capoversi 6 e 7 non si applicano ai contributi di solidarietà confluiti nella massa ereditaria al decesso della vittima.