Lexipedia

211.223.131 OMCCE

Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE)

del 15 febbraio 2017 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 1, 18 e 19 della legge federale del 30 settembre 2016 1 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE),

ordina:

Sezione 1 Autorità competente

Art. 1

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità della Confederazione competente per l’esecuzione della LMCCE.

Sezione 2 Contributo di solidarietà

Art. 2 Presentazione delle domande

Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all’UFG. 2

L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda.

Art. 3 Qualità di vittima

Per dimostrare la sua qualità di vittima il richiedente descrive sul modulo di domanda le proprie esperienze passate.

Inoltre, allega alla domanda i documenti idonei a illustrare la sua qualità di vittima e reperibili con un onere ragionevole.

Documenti idonei sono in particolare:

  1. atti di istituti;
  2. atti di autorità tutorie;
  3. atti di istituti educativi o penitenziari;
  4. cartelle mediche o psichiatriche;
  5. estratti da verbali di consigli comunali;
  6. certificati scolastici;
  7. 3 attestati di domicilio del periodo in questione.

Il richiedente può ricorrere al sostegno degli archivi e dei servizi di contatto cantonali per procurarsi i documenti.

Se non sono disponibili documenti, specialmente perché sono stati distrutti o non sono più reperibili oppure non sono mai stati redatti, possono essere sufficienti anche testimonianze orali.

Art. 4 Esame delle domande

L’UFG esamina in via prioritaria le domande di persone di oltre 75 anni, di persone affette da una malattia grave comprovata o di persone la cui qualità di vittima è stata già riconosciuta nell’ambito dell’aiuto immediato.

Per il resto l’UFG esamina le domande nell’ordine cronologico di inoltro.

Art. 5 Commissione consultiva

La commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57 a della legge del 21 marzo 1997 4 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 5

La commissione conta da 7 a 9 persone, 3 o 4 delle quali sono oggetto di misure o vittime. 6

La commissione è coinvolta dall’UFG nella valutazione delle domanda e si esprime in particolare su questioni legate al modo di procedere e su altre questioni di principio, nonché su domande che sollevano questioni particolarmente delicate.

Art. 6 Decisione e versamento del contributo di solidarietà

L’UFG emana una decisione sul diritto al contributo di solidarietà e procede ai versamenti.

e 3 ... 7

Art. 6a8 Contributo di solidarietà in caso di decesso della vittima

Se in caso di decesso della vittima il contributo di solidarietà confluisce nella massa ereditaria, non si applicano le disposizioni sui privilegi in materia fiscale, in materia di esecuzione e fallimento nonché in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali di cui all’articolo 4 capoverso 6 LMCCE.

Art. 6b9 Rimedi giuridici

L’opposizione è ammessa anche in caso di decisioni contro domande manifestamente infondate.

Una domanda è manifestamente infondata segnatamente se:

  1. la misura coercitiva a scopo assistenziale o il collocamento extrafamiliare indicati esulano chiaramente dal campo d’applicazione temporale della LMCCE;
  2. il richiedente non è manifestamente una vittima ai sensi dell’articolo 2 lettera d LMCCE;
  3. la domanda non contiene nessun tipo di indicazione necessaria per valutare la qualità di vittima.

Sezione 3 Conservazione e archiviazione

Art. 7 Conservazione e archiviazione presso la Confederazione

L’archiviazione e la conservazione presso la Confederazione degli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 sono rette dalle disposizioni dalla legislazione federale in materia di archiviazione 10 .

Art. 8 Conservazione amministrativa

Gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 vanno conservati, a prescindere dal luogo di conservazione, almeno per altri dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Non si può procedere a una nuova valutazione prima dello scadere di tale termine.

Art. 9 Termine di protezione e consultazione durante detto termine

Se non vi sono disposizioni cantonali in materia di archiviazione che disciplinano in modo adeguato il termine di protezione e la consultazione durante detto termine, i capoversi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli:

  1. archivi cantonali;
  2. altri archivi dell’ente pubblico che sottostanno alla legislazione cantonale;
  3. archivi delle istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LMCCE

Gli atti contenenti dati personali sottostanno a un termine di protezione di 80 anni. Detto termine scade alla morte della persona oggetto di misure e, se la data del suo decesso non è certa, 100 anni dopo la sua nascita.

Le persone oggetto di misure hanno diritto in ogni momento ad accedere agli atti che le riguardano. I congiunti hanno diritto ad accedere a detti atti se la persona oggetto di misure:

  1. autorizza la consultazione; o
  2. è deceduta.

Può essere concesso l’accesso per scopi statistici o di ricerca, se entrambi i presupposti seguenti sono soddisfatti:

  1. le persone oggetto di misure hanno acconsentito all’utilizzo di atti contenenti i loro dati personali oppure gli atti sono utilizzati in forma anonima o senza indicare direttamente la persona, non appena lo scopo del trattamento lo permette;
  2. i risultati sono divulgati in modo tale da non permettere l’identificazione delle persone oggetto di misure.

Sezione 4 Misure di promozione

Art. 10 Promozione di progetti di aiuto reciproco

L’UFG può:

  1. promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni di vittime e persone oggetto di misure volti a migliorare le condizioni di molte vittime e persone oggetto di misure;
  2. sostenere progetti di altre organizzazioni che promuovono l’aiuto reciproco di vittime e persone oggetto di misure.

La promozione avviene sotto forma di aiuti finanziari, di consulenze, di raccomandazioni o mediante l’assunzione di patrocini.

Art. 11 Presentazione delle domande per progetti di aiuto reciproco

I promotori di progetti di aiuto reciproco presentano domanda all’UFG per un sostegno finanziario della Confederazione. L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda.

Le domande devono contenere almeno:

  1. una descrizione del progetto, che ne illustra gli obiettivi, le modalità di esecuzione nonché la pianificazione temporale;
  2. un piano di finanziamento e il preventivo del progetto con indicazione del necessario aiuto finanziario della Confederazione;
  3. in base alla forma giuridica del promotore del progetto, lo statuto, la filo-sofia o una descrizione dell’organizzazione da cui si evincono le responsa-bilità.

L’UFG esamina le domande e concede aiuti finanziari nell’ambito dei crediti stanziati.

Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria le domande per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell’ottica dell’aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo.

L’UFG segue i progetti durante la loro intera durata ed esegue verifiche laddove necessario. Effettua un controllo efficace di tutti i progetti di aiuto reciproco e pubblica ogni anno un elenco dei progetti approvati.

Il promotore del progetto fa regolarmente rapporto all’UFG in merito all’andamento del progetto e al più tardi sei mesi dopo la conclusione dello stesso gli presenta un rapporto finale.

Art. 12 Scambio di informazioni ed esperienze

L’UFG organizza o promuove lo scambio di informazioni ed esperienze tra le vittime e le altre persone oggetto di misure e contribuisce in questo modo a sviluppare e valorizzare le loro risorse personali.

Art. 12a Piattaforma per servizi di ricerca

L’UFG promuove l’istituzione e la gestione di una piattaforma comune dei vari servizi di ricerca che aiutano le persone oggetto di misure nella ricerca di congiunti o altre persone a loro vicine.

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.