Il registro delle persone può essere tenuto mediante schede; il registro principale potrà essere sostituito da uno schedario soltanto con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza cantonale superiore.
Per le schede del registro principale dovrà essere usato il modulo obbligatorio che allestirà la Camera di esecuzione e dei fallimenti.
Pel rimanente sono applicabili analogeticamente le disposizioni del capo II della circolare numero 31 del 12 luglio 1949 sulla tenuta del registro delle esecuzioni mediante schede. Oltre le disposizioni generali dovranno essere ossequiate segnatamente quella del numero 1 (combinata con l’art. 4 dell’ordinanza ivi menzionata) e quelle dei numeri 3, 4, 8 e 9.
Se le schede del registro principale sono ordinate secondo il numero dell’iscrizione, dei dupli di queste schede possono servire quale registro delle persone.
Se il registro principale è tenuto secondo l’ordine alfabetico del nome degli acquirenti, esso serve contemporaneamente quale registro delle persone. In questo caso, per facilitare i controlli, i dupli delle schede del registro principale o i protocolli delle notifiche e le notifiche scritte (art. 4) saranno ordinati secondo una numerazione continua.