La presente ordinanza disciplina:
- il modello di dati per il registro fondiario (eGRISMD; allegato 1);
- il modello di dati per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (MDMURF; allegato 2);
- l’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario (IEDRF; allegato 3);
- l’interfaccia per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (IMURF);
- l’identificazione federale dei fondi (E-GRID);
- i formati di dati dei documenti per la comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario;
- le procedure di trasmissione alternative per la comunicazione elettronica (allegato 4);
- la salvaguardia a lungo termine;
- 5 le interfacce con l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) (allegato 5);
- 6 la procedura di ripresa e aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;
- 7 la protocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;
- 8 l’interfaccia per l’accesso da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone;
- 9 l’interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell’indice di ricerca (allegato 6);
- 10 l’interfaccia per l’interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi (allegato 7).