Qualora sussista il sospetto di violazione di un obbligo professionale, la Commissione dei geometri apre un procedimento disciplinare e ne informa la persona interessata.
Alla persona interessata è offerta la possibilità di esprimersi in merito alle censure. Le comunicazioni di cui all’articolo 24 le sono inviate in copia.
La Commissione dei geometri invita l’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni a esprimere il proprio parere sulle censure o i fatti contestati.
Può inoltre eseguire le seguenti ulteriori misure probatorie:
- procedere all’audizione delle persone che hanno comunicato le informazioni, se vi acconsentono;
- procedere all’audizione della persona interessata;
- procedere a un’ispezione;
- ordinare la consegna di atti dell’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.
La Commissione delibera oralmente in segreto. Nella sua decisione considera la gravità dei fatti, le misure disciplinari ancora iscritte nel registro dei geometri e l’idoneità della misura prevista.
Notifica per scritto la decisione alla persona interessata e la comunica all’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.