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221.214.11 OLCC

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

del 6 novembre 2002 (Stato 1° luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale
del 23 marzo 2001 1 sul credito al consumo (LCC);
visti gli articoli 8 capoversi 1 e 4, nonché 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 1997 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 3

ordina:

Sezione 1 Tasso d’interesse massimo

Art. 14

Il valore massimo del tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d’interesse massimo) è ottenuto aggiungendo:

  1. al Saron composto a tre mesi (SAR3MC);
  2. un supplemento di 10 punti percentuali.

Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell’arrotondamento commerciale. Il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento.

Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all’anno il tasso d’interesse massimo e se necessario lo adegua.

Sezione 2 Centrale d’informazione per il credito al consumo

Art. 2 Organizzazione

La Centrale d’informazione per il credito al consumo prevista nell’articolo 23 capoverso 1 LCC (Centrale d’informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un’assistenza di natura tecnica, in particolare dell’approntamento delle infrastrutture necessarie. 5

Essa è responsabile del comportamento dei terzi di cui si è avvalsa.

Art. 36 Sistema d’informazione sui crediti al consumo

La Centrale d’informazione gestisce un sistema d’informazione sui crediti al consumo. Nell’allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d’informazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l’estensione dell’accesso e il diritto al trattamento dei dati.

La Centrale d’informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori professionali e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati.

Nel sistema d’informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi necessitano per l’esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.

La Centrale d’informazione è responsabile del sistema d’informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l’aggiorna costantemente. L’elenco è a disposizione del pubblico.

Art. 3a7 Vigilanza

L’Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione.

Ha in particolare le seguenti competenze:

  1. approvare gli statuti della Centrale d’informazione (art. 23 cpv. 2 LCC);
  2. emanare istruzioni e raccomandazioni destinate alla Centrale d’informazione;
  3. approvare il rapporto d’attività annuale della Centrale d’informazione;
  4. svolgere ispezioni presso la Centrale d’informazione.

Redige un piano per l’esercizio della sua vigilanza.

Collabora con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest’ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC).

Sezione 3 Condizioni di rilascio dell’autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti

Art. 4 Condizioni personali

Il richiedente deve godere di una buona reputazione e offrire garanzie per un’attività ineccepibile.

Egli non deve aver subito condanne nel corso degli ultimi cinque anni per reati che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione.

Il richiedente non deve essere gravato da attestati di carenza di beni.

Art. 5 Condizioni economiche

Il richiedente che intende concedere crediti al consumo deve disporre di un capitale proprio corrispondente all’8 per cento dei crediti non ancora rimborsati, ma pari ad almeno 250 000 franchi.

Se il richiedente è una persona fisica, il suo patrimonio netto sostituisce il capitale proprio.

Art. 68 Requisiti professionali

Chi intende esercitare l’attività di creditore deve disporre:

  1. di una formazione commerciale di base ai sensi della legge federale del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale o una formazione equivalente; e
  2. di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari.

Chi intende esercitare l’attività d’intermediario di credito deve disporre di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari o in un altro campo paragonabile.

Art. 710 Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate

Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata per la durata dell’autorizzazione o di una garanzia equiparata.

Le seguenti garanzie sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale:

  1. la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di un istituto bancario o una copertura assicurativa equivalente;
  2. un conto bloccato presso una banca.

La banca o l’istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza.

Art. 7a11 Ammontare della garanzia

Nel caso di un’assicurazione, la somma assicurata relativa ai sinistri di un anno riconducibili a una violazione della LCC ammonta a:

  1. 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo;
  2. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
  3. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.

L’importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:

  1. 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo;
  2. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
  3. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

Art. 7b12 Chiusura del conto bloccato

La banca concede l’accesso al conto bloccato soltanto se:

  1. l’autorità di autorizzazione conferma che l’autorizzazione è scaduta da cinque anni; e
  2. non è pendente alcuna decisione giudiziaria che vieta alla banca la chiusura del conto bloccato.

In caso di fallimento di chi intende concedere o intermediare credito al consumo il conto bloccato è devoluto nella massa del fallimento. Sono prima soddisfatti i crediti relativi alla LCC.

Art. 8 Durata e revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni.

L’autorizzazione è revocata se:

  1. è stata rilasciata in base a indicazioni false;
  2. le condizioni di rilascio non sono più soddisfatte.

Art. 8a13 Domande di persone giuridiche

Se l’autorizzazione a esercitare l’attività di creditore o di intermediario di crediti al consumo è rilasciata a una persona giuridica, le persone responsabili della concessione o della mediazione del credito devono disporre dei necessari requisiti personali e professionali.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 9 Disposizioni transitorie

L’autorizzazione per la concessione e la mediazione di crediti a titolo professionale rilasciata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza scade al più tardi il 31 dicembre 2005.

Art. 9a14 Disposizione transitoria

In caso di modifica del tasso d’interesse massimo, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica vale il tasso d’interesse massimo precedente.

Art. 9b15 Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2018, l’intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d’informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 aprile 1975 16 concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Gli articoli 4–9 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

Allegato17

(art. 3 cpv. 1)

Sistema d’informazione sui crediti al consumo: contenuto, estensione e autorizzazioni d’accesso

Abbreviazioni e legenda

Dati essenziali del consumatore:

Cognome, nome,

Data di nascita (giorno, mese, anno),

Indirizzo (via con numero civico, numero d’avviamento postale, domicilio)

Estensione dell’accesso

  1. consultare
  2. trattare (consultare, introdurre, correggere, cancellare)
  3. Centrale d’informazione per il credito al consumo
  4. Creditore professionale o intermediario di crediti partecipativi che concede o ha concesso un credito al consumo oppure fa o ha fatto da intermediario di un credito al consumo
  5. Creditore professionale o intermediario di crediti partecipativi che chiede informazioni su crediti al consumo contratti da un consumatore, per esaminare la capacità creditizia

Persone autorizzate ad accedere
Dati personali

IKO

C1

C2

I. Crediti in contanti, contratti di pagamento rateale e
facilitazioni finanziarie analoghe

  1. Dopo la conclusione del contratto:
  1. Dati essenziali del consumatore
  2. Forma di credito: crediti in contanti, contratti di pagamento rateale, facilitazioni finanziarie analoghe
  3. Inizio del contratto
  4. Numero di rate
  5. Importo lordo del credito, compresi gli interessi e le spese pattuite contrattualmente
  6. Scadenza del contratto (se pattuita contrattualmente)
  7. Ammontare delle rate (se pattuito contrattualmente)

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  1. Incasodi mora:
  1. Dati essenziali del consumatore
  2. Inizio del contratto
  3. Importo del credito
  4. Notifica della mora
  5. Data di notifica della mora

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II. Contratti di leasing

  1. Dopo la conclusione del contratto:
  1. Dati essenziali del consumatore
  2. Forma di credito: leasing
  3. Inizio del contratto
  4. Numero di rate
  5. Ammontare totale del leasing (calcolato in funzione della durata del contratto convenuta, senza valore residuo)
  6. Scadenza del contratto
  7. Ammontare delle rate mensili del leasing (senza eventuali importi versati al momento della conclusione del contratto)

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  1. In caso di mora:
  1. Dati essenziali del consumatore
  2. Inizio del contratto
  3. Importo del credito
  4. Notifica della mora
  5. Data di notifica della mora

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III. Conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con
opzione di credito

  1. Prima notifica:
  1. Dati essenziali del consumatore
  2. Forma di credito: tipo di carta
  3. Inizio del contratto
  4. Data dell’obbligo di notifica per importi non rimborsati (giorno determinante del saldo)
  5. Importo non rimborsato (saldo)

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  1. Notifica ulteriore:
  1. Importo non rimborsato (saldo)
  2. Data (giorno determinante) della notifica ulteriore

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IV. Crediti sotto forma di anticipo su conto corrente

  1. Prima notifica:
  1. Dati essenziali del consumatore
  2. Forma di credito: credito sotto forma di anticipo su conto corrente
  3. Data di riferimento del credito
  4. Data dell’obbligo di notifica per l’importo non rimborsato (giorno determinante del saldo)
  5. Importo non rimborsato (saldo)

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  1. Notifica ulteriore:
  1. Importo non rimborsato (saldo)
  2. Data (giorno determinante) della notifica ulteriore

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