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221.214.111

Ordinanza del DFGP
sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo

del 22 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 1 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 novembre 2002 1 concernente
la legge sul credito al consumo,

ordina:

Art. 12 Tasso d’interesse massimo

Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 2001 3 sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).

Il tasso d’interesse massimo ammonta al 12 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte‑cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.