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221.215.329.2

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell’economia lattiera dell’11 gennaio 1984 (Stato 1° febbraio 1984)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 359 a , del Codice delle obbligazioni 1 ,

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione ed effetto

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente contratto normale di lavoro si applica su tutto il territorio della Confederazione Svizzera, fatta eccezione del Canton Vallese.

Il contratto normale di lavoro è applicabile ai rapporti di lavoro tra i centri locali di raccolta del latte, le aziende connesse che lo lavorano e i loro dipendenti. Sono considerati centri locali di raccolta del latte le aziende che raccolgono il latte di consumo direttamente dalle aziende agricole di una zona di approvvigionamento limitata e che lo lavorano, in tutto o in parte, in locali connessi o lo consegnano ad altre aziende per la lavorazione o la vendita.

Il contratto normale di lavoro non è applicabile:

  1. ai caseifici sugli alpeggi;
  2. agli apprendisti;
  3. ai lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro giornaliero è inferiore a tre ore;
  4. al coniuge e ai figli del titolare o gerente dell’azienda;
  5. ai lavoratori che effettuano servizio sostitutivo;
  6. ai gerenti delle latterie, nella misura in cui sono salariati.

Art. 2 Effetto

Le disposizioni del presente contratto normale di lavoro si applicano nella misura in cui non sia stato convenuto altrimenti mediante contratto individuale o collettivo di lavoro.

Sezione 2 Diritti e obblighi generali

Art. 3 Libertà di associazione

Il datore di lavoro non può recare pregiudizio a un lavoratore a causa della sua appartenenza o meno a un’associazione professionale.

Art. 4 Perfezionamento del lavoratore

Il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore, per la frequentazione di corsi o conferenze volti al perfezionamento professionale, ad eccezione di quelli annuali o semestrali della scuola lattiero-casearia, un congedo pagato nella misura consentita dagli interessi dell’azienda. Questo obbligo del datore di lavoro non si estende ai corsi annuali o semestrali della scuola lattiero-casearia.

Art. 5 Obbligo all’accuratezza

Il lavoratore ha l’obbligo di trattare accuratamente gli animali e i beni affidatigli, quali il latte, i latticini, gli attrezzi, le macchine e i veicoli.

Eventuali danni o imperfezioni ad attrezzi, macchine, veicoli, merci, ecc., devono essere annunciati senza indugio al datore di lavoro o al suo sostituto.

Art. 6 Consegna del contratto normale di lavoro

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un esemplare del presente contratto normale di lavoro.

Sezione 3 Durata del lavoro e del riposo

Art. 7 Durata del lavoro

La durata settimanale del lavoro è di 50 ore.

Il datore di lavoro determina l’orario di lavoro, tenendo conto degli interessi del lavoratore nella misura consentita dagli interessi dell’azienda.

Art. 8 Lavoro straordinario

Per motivi urgenti il datore di lavoro può ordinare lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario deve essere compensato con un congedo di uguale durata o, eccezionalmente, indennizzato con un supplemento salariale del 25 per cento.

Art. 9 Riposo giornaliero

Il lavoratore ha diritto a un riposo giornaliero di almeno dieci ore consecutive.

In caso di affluenza eccezionale di lavoro, la durata del riposo giornaliero può, eccezionalmente, essere ridotta a otto ore.

Sezione 4 Tempo libero, vacanze

Art. 10 Tempo libero

Il lavoratore ha diritto settimanalmente a una giornata e mezza di libero. Al lavoratore dev’essere concessa almeno una domenica libera al mese.

Art. 11 Vacanze

A partire dal 20° anno di età il lavoratore ha diritto a quattro settimane di vacanze per ogni anno di servizio; fino al 20° anno di età a cinque settimane.

I giorni di congedo e le assenze per i quali il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario conformemente agli articoli 4, 14, 15 e 16 non possono essere computati sulle vacanze.

Sezione 5 Salario

Art. 12 Salario

Il salario deve corrispondere al campo d’attività, al grado di formazione e alle capacità del lavoratore. Esso è riesaminato tenendo conto delle prestazioni e degli anni di servizio del lavoratore, come pure di un eventuale rincaro.

Il salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno lavorativo del mese.

Art. 13 Rimunerazione in natura

Se vitto e alloggio costituiscono parte del salario, il lavoratore che non ne usufruisce durante le vacanze o in caso d’impedimento al lavoro conformemente agli articoli 4, 11, 14, 15 e l6, ha diritto a un’indennità conformemente alle aliquote dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 14 Salario in caso di brevi assenze

Il lavoratore ha diritto a giorni di congedo pagati, purché cadano in giorni lavorativi, nei casi seguenti:

  1. matrimonio proprio, parto della moglie

2 giorni

  1. battesimo o matrimonio di un figlio

1 giorno

  1. decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore

3 giorni

  1. decesso di un fratello, di una sorella, dei suoceri, di una cognata, di un cognato

1 giorno

  1. cambiamento della propria abitazione

2 giorni

Art. 15 Salario in caso d’impedimento al lavoro

Se il lavoratore è impedito al lavoro, senza propria colpa, per motivi personali quali malattia, infortunio, adempimento d’obblighi legali ha diritto, fatto salvo l’articolo 16, al salario per:

  1. nei primi tre mesi di servizio 7 giorni di lavoro
  2. dal 4° al 12° mese di servizio 21 giorni di lavoro
  3. dal 13° al 24° mese di servizio 6 settimane
  4. dal 3° al 5° anno di servizio 2 mesi
  5. dal 6° al 9° anno di servizio 3 mesi
  6. dal 9° anno di servizio 4 mesi

Il datore di lavoro può dedurre dal salario dovuto conformemente al capoverso 1 l’idennità giornaliera versata da un’assicurazione per la perdita di guadagno.

Art. 16 Salario in caso di servizio militare e di protezione civile

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è durato almeno tre mesi oppure è stato stipulato per più di tre mesi ha diritto, in caso di servizio obbligatorio militare o di protezione civile, al salario intero per i primi due mesi di servizio. Per il resto ha diritto all’80 per cento del suo salario.

Le prestazioni per la perdita di guadagno vanno a favore del datore di lavoro.

Sezione 6 Visita medica, assicurazioni

Art. 17 Visita medica

Al momento dell’entrata in servizio e successivamente ogni due anni, il lavoratore deve sottoporsi a una visita medica. Le spese di questa visita sono a carico del datore di lavoro salvo che il lavoratore si faccia visitare da un medico di sua scelta.

Art. 18 Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore deve assicurarsi contro le malattie.

L’assicurazione deve garantire almeno la copertura delle spese di cura e il versamento delle indennità giornaliere ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione contro le malattie.

Il datore di lavoro e il lavoratore pagano ciascuno la metà dei premi dell’ assicurazione contro le malattie.

Art. 19 Previdenza professionale

Il datore di lavoro è tenuto a concludere in favore del lavoratore un’assicurazione professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

I premi sono, almeno per metà, a carico del datore di lavoro.

Restano riservate le disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Sezione 7 Controversie

Art. 20

Nelle controversie circa il contratto di lavoro, il datore di lavoro e il lavoratore possono incaricare il Segretariato svizzero del latte a Berna oppure l’Organizzazione regionale dell’economia lattiera di fare da mediatore.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1973 2 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dei caseifici rurali è abrogato.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1984.