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221.415

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC)

del 15 febbraio 2006 (Stato 1° luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 931 capoversi 2 bis e 3 del Codice delle obbligazioni (CO) 1 ,

ordina:

Sezione 1 Scopo

Art. 1

Il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l’artigianato e l’industria.

Sezione 2 Contenuto

Art. 22 Comunicazioni prescritte dalla legge

Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all’allegato 1.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell’economia e della società.

Art. 33 Comunicazioni non prescritte dalla legge

Le comunicazioni non prescritte dalla legge il cui contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell’amministrazione, del commercio, dell’artigianato o dell’industria possono essere pubblicate nelle apposite rubriche di cui all’allegato 1.

Il DEFR può adeguare le relative rubriche nell’allegato 1.

Art. 44 Annunci delle imprese

Gli annunci delle imprese possono essere pubblicati nel FUSC. Il DEFR può adeguare l’apposita rubrica nell’allegato 1.

Sezione 3 Editore

Art. 55

Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

La SECO gestisce una piattaforma su cui è pubblicato il FUSC.

Questa piattaforma può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblicazione dei loro organi di pubblicazione ufficiali.

Sezione 4 Modalità di pubblicazione e pubblicazione6

Art. 6 Frequenza di pubblicazione

Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione. 7

Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1 ° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

Per gravi motivi la SECO 8 può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

Art. 7 Lingua

Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.

In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

Art. 89 Forma di pubblicazione

Il FUSC è pubblicato in forma elettronica.

L’editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell’articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 2016 10 sulla firma elettronica (FiEle).

Art. 911 Consultazione

Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 2004 12 sulle pubblicazioni ufficiali.

Sezione 5 Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC

Art. 10

Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.

La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.

I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica.

Sezione 6 Forme di pubblicazione elettronica13

Art. 1114 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie

La SECO pubblica il FUSC in Internet.

L’accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l’accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese.

Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni.

La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.

Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera.

Art. 12 Abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica

La SECO offre abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.

Permette di scegliere le rubriche comprese nell’abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.

... 15

Art. 1316 Sfruttamento e utilizzo dei dati

La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l’utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC.

La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG).

Sezione 7 Emolumenti

Art. 1417 Obbligo di versare emolumenti

È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inserzioni.

Le unità dell’Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le comunicazioni effettuate per conto proprio.

Art. 15 Emolumento per la pubblicazione

Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell’allegato 2. 18

Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 19 sugli emolumenti.

Art. 1620

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 7 giugno 1937 21 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 ° marzo 2006.

Allegato 122

(art. 2–4)

Rubriche del FUSC

1 Rubriche per pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2)
  1. Iscrizioni al registro di commercio
  2. Avvisi secondo l’ordinanza sul registro di commercio
  3. Liquidazioni e grida ai creditori
  4. Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario
  5. Procedure d’esecuzione
  6. Fallimenti
  7. Concordati
  8. Successioni
  9. Titoli cartacei e altri titoli smarriti
  10. Mercato finanziario
  11. Lavoro
  12. Controllo metalli preziosi
  13. Ulteriori comunicazioni della Confederazione
  14. Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie.
2 Rubriche per pubblicazioni non prescritte dalla legge (art. 3)
  1. Diverse comunicazioni della Confederazione
  2. Annunci privati
3 Rubrica per annunci delle imprese (art. 4)
  1. Comunicazioni ai soci

Allegato 223

(art. 15 cpv. 1)

Emolumenti per la pubblicazione

1 Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2–4
1.1 Tariffa degli emolumenti

Per la pubblicazione ai sensi degli articoli 2–4 vengono riscossi i seguenti emolumenti (imposta sul valore aggiunto inclusa):

Rubrica (allegato 1)

Emolumenti in franchi

Fallimenti

15

Concordati

15

Procedure d’esecuzione

15

Liquidazioni e grida ai creditori

25

Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario

25

Titoli cartacei e altri titoli smarriti

25

Lavoro

15

Mercato finanziario

50

Comunicazioni alle società

50

Avvisi secondo l’ordinanza sul registro di commercio

15

Successioni

25

Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie

15

Annunci privati

100

1.2 Sconto sull’interfaccia

I servizi che dispongono di un’interfaccia elettronica diretta ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfettari ridotti.

2 Iscrizioni nel registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono compresi negli emolumenti previsti dall’ordinanza del 3 dicembre 1954 24 sulle tasse in materia di registro del commercio.