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221.522.1

Ordinanza sulla comunione degli obbligazionisti del 9 dicembre 1949 (Stato 1° gennaio 1950) (Stato 1° gennaio 1950)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1169 del Codice delle obbligazioni 1 ,

ordina:

A. Convocazione
dell’assemblea
degli obbligazionisti

Art. 1

L’assemblea degli obbligazionisti è convocata con avviso pubblicato almeno due volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nei Fogli pubblici indicati nelle condizioni del prestito. Il secondo avviso deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Gli obbligazionisti in possesso di titoli nominativi sono inoltre convocati mediante lettera raccomandata almeno 10 giorni prima dell’assemblea.

Quando l’assemblea è convocata, con l’autorizzazione del giudice, da un creditore ovvero dal rappresentante della comunione, devono in più essere osservate le istruzioni speciali del giudice.

B. Ordine del
giorno

Art. 2

L’ordine del giorno dell’assemblea degli obbligazionisti deve essere comunicato a quest’ultimi insieme con la convocazione o almeno dieci giorni prima dell’assemblea, conformemente alle norme fissate per la convocazione.

Agli obbligazionisti che ne fanno domanda deve essere consegnata una copia delle proposte.

L’assemblea degli obbligazionisti non può prendere, neppure all’unanimità dei voti rappresentati, nessuna decisione valida su oggetti di cui non sia stato comunicato nel modo prescritto almeno il contenuto essenziale. Sono riservate le decisioni approvate da tutti gli obbligazionisti appartenenti alla comunione o dai loro rappresentanti.

C. Partecipazione all’assemblea
degli obbligazionisti.

I. Giustificazione del diritto di voto

Art. 3

Possono partecipare alle deliberazioni e alle votazioni soltanto le persone che abbiano provato alla persona incaricata di stendere l’atto pubblico di avere il diritto di voto.

Se le obbligazioni sono nominative, è sufficiente presentare i titoli per i quali il diritto di voto è domandato, ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono depositati, al nome del portatore, presso un istituto indicato nell’avviso di convocazione.

Se si tratta di altre obbligazioni, il loro portatore deve provare di esserne il proprietario, ovvero, dato il caso, l’usufruttuario o il creditore pignoratizio. Il rappresentante di una persona avente diritto di voto deve inoltre produrre una procura scritta, eccetto che la facoltà di rappresentanza derivi dalla legge. Il rappresentante legale deve, a domanda della persona incaricata di stendere l’atto pubblico, giustificare la sua qualità di rappresentante.

II. Elenco dei
partecipanti

Art. 4

Deve essere compilato un elenco dei partecipanti all’assemblea degli obbligazionisti.

Questo elenco deve indicare il nome e il domicilio delle persone aventi diritto di voto e, se è il caso, dei loro rappresentanti, come pure l’importo delle obbligazioni rappresentate da ciascun partecipante.

D. Presidenza
dell’assemblea

Art. 5

Il presidente è designato dall’assemblea, salvo che le condizioni del prestito dispongano altrimenti. Tuttavia, non può essere eletto presidente la persona incaricata di stendere l’atto pubblico.

Finchè l’assemblea non ha un presidente, essa è provvisoriamente diretta dal rappresentante della comunione ovvero, in sua mancanza, dalla persona incaricata di stendere l’atto pubblico.

Il presidente o la persona incaricata di dirigere provvisoriamente le deliberazioni possono essere designati dal giudice, se l’assemblea è convocata su ordine di quest’ultimo.

Nei casi in cui l’assemblea è convocata dal Tribunale federale (art. 1185 CO 2 ), esso ne assume la presidenza, salvo che decida altrimenti.

E. Atto pubblico

Art. 6

Per ogni decisione, sia essa presa dall’assemblea degli obbligazionisti ovvero ottenuta mediante adesione susseguente, deve sempre essere steso un atto pubblico.

L’elenco dei partecipanti e, se è il caso, un elenco, compilato dalla persona incaricata di stendere l’atto pubblico, dei creditori che hanno susseguentemente aderito alla decisione, devono essere riprodotti nell’atto pubblico od essere allegati allo stesso con i documenti dai quali risulti che l’assemblea è stata regolarmente convocata.

L’atto pubblico deve, a domanda, indicare i numeri delle obbligazioni i cui portatori o rappresentanti hanno votato contro una proposta accettata dalla maggioranza.

Il diritto cantonale designa le persone competenti a stendere l’atto pubblico delle decisioni dell’assemblea.

F. Comunicazione delle decisioni

Art. 7

Ogni decisione che limita i diritti dei creditori ovvero che modifica in un modo o nell’altro le condizioni del prestito deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale sviz zero di commercio e nei fogli pubblici indicati nelle condizioni del prestito. Ai creditori le cui obbligazioni sono nominative, essa deve essere resa nota mediante speciale comunicazione.

Una copia autenticata del processo verbale, come pure, se è il caso, il decreto d’approvazione dell’autorità dei concordati o del Tribunale federale devono essere depositati presso il registro di commercio per essere allegati all’incartamento del debitore.

Per quanto ciò sia necessario, le decisioni definitive sono menzionate sui titoli.

G. Entrata in
vigore

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1950.