In caso di disposizioni imperative che, per l’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico che non soddisfa i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, impongono che la Svizzera sia menzionata quale Paese di origine sul prodotto, o che il prodotto sia contrassegnato con qualsiasi altra indicazione relativa all’origine svizzera, vale quanto segue:
- l’indicazione non deve in particolare essere evidenziata con il colore, la dimensione del carattere o la rappresentazione grafica;
- l’indicazione deve essere apposta sul prodotto cosmetico o sul suo imballaggio insieme alle altre indicazioni obbligatorie;
- non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili.
Se l’esportazione di determinati prodotti cosmetici è soggetta a disposizioni imperative, in contrasto con le prescrizioni del capoverso 1, nel Paese di destinazione, prevalgono le regole del Paese di destinazione.