Per orologi e movimenti svizzeri possono essere utilizzati unicamente:
- la denominazione «Svizzera»;
- le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizzera» o «qualità svizzera» e altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest’ultimo;
- la croce svizzera e i segni che possono essere confusi con essa.
Le indicazioni di provenienza svizzere concernenti attività specifiche secondo l’articolo 47 capoverso 3 ter LPM sono ammesse solo se l’indicazione non è compresa dalle cerchie interessate determinanti come indicazione di provenienza relativa al prodotto nel suo insieme.
Se l’orologio non è svizzero, le denominazioni che figurano nel capoverso 1 possono tuttavia essere apposte sui movimenti svizzeri a condizione che esse non siano visibili all’acquirente dell’orologio.
La menzione «movimento svizzero» può essere apposta sugli orologi che contengono un movimento svizzero. Il termine «movimento» deve presentare per tutte le lettere, lo stesso tipo, dimensione e colore di quelle della denominazione «Svizzera».
I capoversi 1 e 3 sono pure applicabili qualora tali designazioni venissero usate tradotte (in particolare «Swiss», «Swiss made», «Swiss Movement») oppure con un accenno all’effettiva provenienza dell’orologio, con l’aggiunta di parole quali «genere», «tipo», «façon» o in combinazione con altre parole.
Per uso s’intende, oltre all’apposizione di tale indicazione sugli orologi o sui loro imballaggi anche:
- la vendita, l’offerta di vendita o la messa in circolazione di orologi con una siffatta indicazione;
- l’apposizione di tale designazione su insegne, annunci, prospetti, fatture, lettere o carte di commercio.