La presente ordinanza disciplina:
- la procedura relativa alla protezione delle novità vegetali;
- l’elenco delle specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori;
- le tasse nel settore della protezione delle varietà.
232.161
del 25 giugno 2008 (Stato 1° settembre 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 2, 36 capoverso 3 e 54 della legge federale
del 20 marzo 1975 1 sulla protezione delle novità vegetali,
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Per gli invii postali provenienti dalla Svizzera è considerata data di deposito il giorno di consegna all’ufficio postale; fa stato la data del timbro apposto dall’ufficio postale d’impostazione. Se il timbro manca o è illeggibile, fa stato il timbro dell’ufficio postale ricevente; se anche quest’ultimo manca o è illeggibile, è considerata come data di deposito quella della ricezione dell’invio da parte dell’Ufficio della protezione delle varietà. Il mittente può provare che l’invio è stato consegnato all’ufficio postale a una data precedente.
Per gli invii postali provenienti dall’estero è considerata data di deposito quella del primo timbro apposto da un ufficio postale svizzero. Se il timbro manca o è illeggibile, è considerata come data di deposito quella della ricezione dell’invio da parte dell’Ufficio della protezione delle varietà. Il mittente è autorizzato a provare che l’invio è stato ricevuto da un ufficio postale svizzero a una data precedente.
Le richieste inviate all’Ufficio della protezione delle varietà devono essere redatte in tedesco, francese o italiano (lingue ufficiali) oppure in inglese.
Qualora i documenti siano presentati in un’altra lingua, si può esigere una traduzione nella lingua della procedura.
I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale o in inglese, sono presi in considerazione soltanto se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.
Se dev’essere presentata la traduzione di un documento, l’Ufficio della protezione delle varietà può esigere che l’esattezza della traduzione sia attestata entro il termine assegnato a questo scopo. Se l’attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non pervenuto.
L’Ufficio della protezione delle varietà può autorizzare la comunicazione elettronica.
Esso stabilisce le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Le persone che sono contitolari di una domanda di protezione delle varietà devono:
Se non sono stati designati né un destinatario delle comunicazioni né un mandatario, la persona indicata per prima nella domanda è ritenuta destinatario delle comunicazioni. Se una delle rimanenti persone si oppone, l’Ufficio della protezione delle varietà invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.
Se una parte ha designato un mandatario, l’Ufficio della protezione delle varietà accetta di norma comunicazioni o proposte scritte soltanto da quest’ultimo. Nondimeno anche il mandante può ritirare, con effetto immediato, la domanda di protezione di una varietà o di una denominazione e rinunciare alla protezione di varietà.
Il mandatario rimane autorizzato a ricevere gli atti e le tasse che l’Ufficio della protezione delle varietà deve restituire se il mandante ritira la domanda di protezione di varietà o rinuncia a tale protezione.
La domanda di deposito di una varietà è presentata all’Ufficio della protezione delle varietà su un modulo ufficiale. Essa comprende:
Assieme alla domanda deve essere versata la tassa di deposito.
Ogni varietà deve costituire l’oggetto di una domanda separata.
Con la domanda devono essere forniti:
La descrizione della varietà deve indicare le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche della varietà e la designazione della specie botanica cui appartiene la varietà. Per le varietà le cui piante sono prodotte mediante incrocio di talune componenti genetiche, devono essere indicate anche le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche della coppia genica. La descrizione deve inoltre menzionare le analogie della varietà depositata con altre varietà e indicare i punti in cui essa si differenzia da esse.
La varietà deve essere descritta utilizzando un questionario tecnico.
I servizi incaricati dell’esame possono inoltre esigere illustrazioni.
Le specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori figurano nell’allegato 1.
Per quanto la legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali o la presente ordinanza non dispongano altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti.
È considerata data di versamento:
La tassa di deposito è fissata nell’allegato 2.
Il servizio preposto all’esame della varietà fattura la tassa in funzione del dispendio di tempo.
Se l’esame è affidato a un servizio estero o ci si avvale di risultati esistenti, i costi corrispondenti sono considerati esborsi.
Se l’esame si estende sull’arco di diversi anni, la tassa è fatturata ogni anno.
La tassa annuale ammonta a 240 franchi per ogni anno e varietà.
Se la protezione non è concessa a partire dal primo giorno dell’anno civile, la tassa è dovuta pro rata temporis .
Sono dovute tasse per le decisioni e le prestazioni nell’ambito della protezione delle varietà.
Le tasse sono calcolate in base agli importi dell’allegato 2.
Se nell’allegato 2 non è fissato alcun importo, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria è compresa tra 90 e 200 franchi secondo le conoscenze specifiche richieste al personale incaricato.
Se una decisione o una prestazione per cui nell’allegato 2 è fissato un importo provoca un dispendio straordinario, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.
L’ordinanza dell’11 maggio 1977 3 sulla protezione delle varietà è abrogata.
... 4
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.
(art. 10)
Brassica rapa L. (partim) | Ravizzone |
Cicer arietum L. | Cece |
Lupinus albus L. | Lupino bianco |
Lupinus angustifolius L. | Lupino azzurro |
Lupinus luteus L. | Lupino giallo |
Medicago sativa L. | Erba medica |
Pisum sativum L. (partim) | Pisello da foraggio |
Trifolium alexandrinum L. | Trifoglio alessandrino |
Trifolium resupinatum L. | Trifoglio persico |
Vicia faba | Favetta |
Vicia sativa L. | Veccia di Narbonne |
Avena sativa | Avena |
Hordeum vulgare L. | Orzo |
Oryza sativa L. | Riso |
Phalaris canariensis L. | Scagliola |
Secale cereale L. | Segale |
X Triticosecale Wittm. | Triticale |
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. | Frumento tenero |
Triticum durum Desf. | Grano duro |
Triticum spelta L. | Spelta |
Solanum tuberosum | Patata |
Brassica napus L. (partim) | Colza |
Linum usitatissimum | Semi di lino escluso il lino tessile |
(art. 13 e 17 cpv. 1)
Franchi | |
Domanda di protezione con indicazione provvisoria o successiva | 400 |
Domanda di protezione con indicazione definitiva della denominazione | 300 |
Pubblicazione di una modifica nel Registro delle domande di protezione o nel Registro dei titoli di protezione | 100 |
Domanda di prolungamento dei termini per l’inoltro di documenti e materiale | 100 |
Spese varie dovute alla mancata osservanza dei termini per l’inoltro di documenti o materiale | 200 |
Solleciti per fatture | 100 |