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232.211 OPSt

Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSt)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 21 giugno 2013 1 sulla protezione degli stemmi (LPSt),

ordina:

Art. 1 Competenza

L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.

Art. 2 Lingue delle istanze inviate all’IPI

Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.

L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.

Art. 3 Uso dello stemma della Svizzera

Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.

Art. 4 Altri emblemi della Confederazione

Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt:

  1. le marcature di cui all’allegato 6 numeri 1.1–1.3 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le marcature e i bolli di verificazione definiti dall’Istituto federale di metrologia sulla base dell’allegato 5 numero 2.2 e dell’allegato 7 numero 1.2 OStrM;
  2. i contrassegni delle quattro classi di precisione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico definiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base dell’articolo 33 OStrM;
  3. i marchi di garanzia secondo l’allegato II numero 1 dell’ordinanza dell’8 maggio 19343 sul controllo dei metalli preziosi;
  4. le sigle di accreditamento secondo l’allegato 4 dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.

Art. 5 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti

L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:

  1. la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno; se si tratta di uno stemma, l’elenco può contenere, al posto della riproduzione del segno, la blasonatura, se del caso accompagnata da una riproduzione a titolo d’esempio del segno;
  2. la denominazione e l’indirizzo dell’autorità competente dell’ente pubblico al quale appartiene il segno; e
  3. la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno ufficiale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.

Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:

  1. la lista di tutti gli elementi del segno, la definizione dei colori del segno e la descrizione della posizione degli elementi;
  2. il riferimento all’atto normativo che regola il segno;
  3. il numero di registrazione dei segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia.

Art. 6 Informazioni sul contenuto dell’elenco

L’IPI fornisce informazioni sul contenuto dell’elenco.

Art. 75 Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale

Gli articoli 7–9 si applicano a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’immagazzinamento di merce simile in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.

Art. 8 Domanda d’intervento6

Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 LPSt.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). 7

L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente. 8

Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata. 9

Art. 910 Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento

All’intervento sono inoltre applicabili gli articoli 54 a e 55–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 1992 11 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza.

Art. 10 Disposizione transitoria

I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.