vale a dire le formazioni, i trasporti, gli stabilimenti sanitari del servizio sanitario dell’esercito, compreso il servizio sanitario volontario della Croce Rossa svizzera, nonché i cappellani aggregati alle forze armate.
L’emblema della Croce Rossa su fondo bianco e le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» non possono, eccettuati i casi previsti negli articoli seguenti, essere usati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per contrassegnare il personale e il materiale protetti:
- dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 19495 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare,
L’emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20056 alle Convenzioni di Ginevra può essere utilizzato temporaneamente al posto dell’emblema di cui al capoverso 1 e alle stesse condizioni, se tale uso:
- rafforza la protezione del personale, delle formazioni, dei trasporti, degli stabilimenti e del materiale del servizio sanitario dell’esercito, nonché dei cappellani militari aggregati alle forze armate contrassegnati da tale segno; e
- è autorizzato dal Consiglio federale.7