La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati) da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi federali.
235.2
del 18 dicembre 2020 (Stato 1° gennaio 2022)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 87 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 gennaio 2020 2 ,
decreta:
La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati) da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi federali.
Il DFAE tratta i dati concernenti gli Svizzeri all’estero e i loro congiunti necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legge del 26 settembre 2014 3 sugli Svizzeri all’estero.
Tratta anche i dati concernenti i cittadini svizzeri che soggiornano all’estero e i loro congiunti, nonché i dati concernenti le persone e i loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di protezione, necessari per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.
Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione nell’ambito della protezione consolare e degli altri servizi consolari forniti dalla Svizzera:
Il numero AVS di cui all’articolo 50 c della legge federale del 20 dicembre 1946 4 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone. 5
A titolo eccezionale, il DFAE può comunicare dati a terzi:
Il DFAE tratta i dati concernenti i proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legge federale del 23 settembre 1953 6 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
Se sono commessi un reato o un’infrazione a bordo di una nave sotto bandiera svizzera che naviga in alto mare, il DFAE comunica i dati necessari all’inchiesta alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Basilea Città.
In caso di evento imprevisto che coinvolge una nave sotto bandiera svizzera, il DFAE comunica i dati necessari all’autorità competente conformemente alla legislazione concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.
Oltre ai dati concernenti gli impiegati della Confederazione di cui alla legge del 24 marzo 20009 sul personale federale, il DFAE tratta i dati concernenti i propri impiegati in servizio all’estero o che si prevede di inviare in servizio all’estero, nonché i dati concernenti i loro congiunti, necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:
Il DFAE può trattare i dati concernenti la salute dei suoi impiegati in servizio all’estero o che si prevede di inviare in servizio all’estero e dei loro congiunti.
Se circostanze particolari del luogo d’impiego lo rendono indispensabile, il DFAE può, nel caso specifico, trattare anche dati degni di particolare protezione concernenti:
I dati di cui all’articolo 9 capoverso 1 possono essere comunicati all’assicuratore malattie del DFAE per il pagamento delle spese mediche.
Il DFAE tratta i dati concernenti gli impiegati locali e i loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:
Il DFAE può trattare dati concernenti gli impiegati locali e i loro congiunti.
Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
I dati possono essere trattati nei sistemi d’informazione che l’Ufficio federale del personale (UFPER) mette a disposizione dei datori di lavoro dell’Amministrazione federale.
I dati di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 2 lettera b possono essere comunicati al consulente assicurativo del DFAE se sono indispensabili, nel caso specifico, per chiarire l’assunzione dei costi.
Il DFAE tratta i dati concernenti i rappresentanti consolari onorari e i loro congiunti necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legislazione sugli Svizzeri all’estero, segnatamente per:
Il DFAE può trattare dati concernenti i rappresentanti consolari onorari e i loro congiunti.
Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
I dati possono essere trattati nei sistemi d’informazione che l’UFPER mette a disposizione dei datori di lavoro dell’Amministrazione federale.
Il DFAE tratta i dati concernenti gli esperti impiegati o che si prevede di impiegare per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario, nonché i dati concernenti i loro congiunti, necessari per adempiere i suoi compiti quale reclutatore, segnatamente per:
Il DFAE può trattare dati concernenti gli esperti e i loro congiunti.
Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
Se circostanze particolari del luogo d’impiego lo rendono indispensabile, il DFAE può, nel caso specifico, trattare anche dati degni di particolare protezione concernenti:
Il DFAE può comunicare i dati necessari concernenti gli esperti, compresi dati degni di particolare protezione, a potenziali datori di lavoro, purché la persona interessata vi abbia acconsentito.
Il DFAE tratta i dati concernenti le persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 10 sullo Stato ospite (LSO) necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della LSO.
Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
Il numero AVS di cui all’articolo 50 c LAVS 11 serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone. 12
Il DFAE può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali i dati necessari per adempiere i loro compiti o che possono contribuire alla composizione delle controversie in cui sono coinvolti persone di cui all’articolo 21 della presente legge o beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO 13 .
Il DFAE può comunicare ai beneficiari istituzionali dati concernenti le persone che impiegano e le persone che le accompagnano.
Il DFAE tratta dati concernenti i partecipanti a conferenze organizzate dalla Svizzera allo scopo di garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali.
Per scopi organizzativi e logistici, il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
Le persone interessate possono accedere in linea ai propri dati, nonché consultarli e trattarli in linea.
Il DFAE tratta i dati concernenti le persone operanti nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legge federale del 27 settembre 2013 14 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero.
Il DFAE può trattare i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali di cui sono oggetto le persone operanti nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero.
Il Consiglio federale disciplina per ciascuna sezione:
Il Consiglio federale precisa inoltre i diritti di accesso in linea ai dati degni di particolare protezione di cui le direzioni del DFAE e le rappresentanze svizzere all’estero necessitano per adempiere i compiti che spettano loro in virtù della legge.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 2021 15
(art. 30)
I
La legge federale del 24 marzo 2000 16 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
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