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251.6 OAuto

Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli autoveicoli, OAuto)

del 29 novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 60 della legge del 6 ottobre 1995 1 sui cartelli (LCart),

ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. autoveicoli: i veicoli destinati a circolare su strade pubbliche mossi dal proprio motore e muniti di tre o più ruote, segnatamente:1.le autovetture destinate al trasporto di passeggeri e dotate di non più di otto posti oltre a quello del conducente,2.i veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto di beni o passeggeri con una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate,3.gli autocarri destinati al trasporto di beni con una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate,4.gli autobus destinati al trasporto di passeggeri;
  2. fornitori di autoveicoli: i costruttori di autoveicoli o i loro importatori autorizzati in Svizzera;
  3. distributore autorizzato: un distributore di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio per autoveicoli che è membro del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli;
  4. riparatore autorizzato: un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che è membro del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli;
  5. distributore indipendente: un distributore di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio per autoveicoli che non è membro del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli oppure un distributore autorizzato che fa parte del sistema di distribuzione di un fornitore di autoveicoli, nella misura in cui distribuisce autoveicoli nuovi o pezzi di ricambio per autoveicoli di un altro fornitore di autoveicoli pur non facendo parte del sistema di distribuzione di quest’ultimo;
  6. riparatore indipendente: un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che non opera nell’ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore degli autoveicoli per il quale fornisce servizi di riparazione e manutenzione nonché un riparatore autorizzato che fa parte del sistema di distribuzione di un fornitore di autoveicoli, nella misura in cui fornisce servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli di un altro fornitore di autoveicoli pur non essendo membro del sistema di distribuzione di quest’ultimo;
  7. operatori indipendenti: i distributori e riparatori indipendenti, i fabbricanti e distributori di pezzi di ricambio, i fabbricanti di apparecchiature o strumenti per la riparazione, gli editori di informazioni tecniche e di dati generati dai veicoli, i club automobilistici, le imprese di assistenza su strada, gli operatori che offrono servizi di revisione e test nonché gli operatori che offrono formazione e formazione continua per i riparatori;
  8. membri di un sistema di distribuzione: i distributori e riparatori autorizzati del sistema di distribuzione di un fornitore di autoveicoli;
  9. pezzi di ricambio: i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti; sono compresi anche i beni, quali i lubrificanti, necessari all’utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione dei carburanti;
  10. pezzi di ricambio e apparecchiature originali: le parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche tecniche e norme di produzione fornite dal costruttore dell’autoveicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione;
  11. pezzi di ricambio di qualità corrispondente: i pezzi di ricambio prodotti in modo che il loro utilizzo non comprometta la reputazione della rete di riparatori autorizzati in questione.

Sezione 2 Campo d’applicazione

Art. 2

La presente ordinanza si applica agli accordi verticali in materia di concorrenza concernenti la distribuzione di autoveicoli nuovi e di pezzi di ricambio nonché la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione.

L’applicazione della presente ordinanza non esclude che una fattispecie costituisca, del tutto o in parte, un accordo orizzontale in materia di concorrenza o sia prevista dall’articolo 7 LCart. In tal caso questa fattispecie deve essere esaminata, indipendentemente dalla presente ordinanza, secondo le pertinenti disposizioni della LCart.

Per quanto la presente ordinanza non disponga diversamente, si applicano le disposizioni della Comunicazione del 12 dicembre 2022 2 sugli accordi verticali.

Sezione 3 Intralci qualitativamente gravi alla concorrenza

Art. 3 Principio

Gli accordi verticali che non rientrano nell’articolo 5 capoverso 4 LCart sono considerati intralci qualitativamente gravi alla concorrenza se hanno come oggetto una delle limitazioni elencate agli articoli 4–8.

Per questi intralci qualitativamente gravi, il carattere notevole della limitazione della concorrenza e la possibilità di una giustificazione per motivi di efficienza economica devono essere esaminati nel singolo caso.

Art. 4 Limitazioni riguardanti il luogo di destinazione dell’autoveicolo e la garanzia

Le seguenti limitazioni riguardanti il luogo di destinazione dell’autoveicolo e la garanzia sono considerate intralci qualitativamente gravi alla concorrenza:

  1. gli accordi tra fornitori di autoveicoli e distributori autorizzati che limitano la vendita di autoveicoli attraverso i distributori autorizzati a utilizzatori finali, ad esempio:1.facendo dipendere la remunerazione del distributore autorizzato o il prezzo d’acquisto dal luogo di destinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali,2.concordando un sistema di bonus basato sul luogo di destinazione dell’autoveicolo o qualsiasi forma di fornitura discriminatoria dei prodotti ai distributori autorizzati;
  2. gli accordi tra fornitori di autoveicoli e riparatori autorizzati che obbligano questi ultimi a non prestare la garanzia del costruttore nonché le manutenzioni gratuite e tutti i lavori richiesti nel quadro di campagne di richiamo riguardanti ogni autoveicolo della marca in questione venduto in Svizzera o nello Spazio economico europeo;
  3. gli accordi tra fornitori di autoveicoli e distributori o riparatori autorizzati che fanno dipendere la garanzia legale per i difetti della cosa o la garanzia (estesa) del costruttore dal fatto che l’utilizzatore finale faccia effettuare i servizi di riparazione e manutenzione non coperti dalla garanzia solo nell’ambito della rete di riparatori autorizzati o che vengano utilizzati solo pezzi di ricambio del marchio del fornitore degli autoveicoli per le sostituzioni non coperte dalla garanzia.

Art. 5 Limitazioni riguardanti la distribuzione di pezzi di ricambio e la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione

Le seguenti limitazioni riguardanti la distribuzione di pezzi di ricambio e la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione sono considerate intralci qualitativamente gravi alla concorrenza:

  1. l’obbligo per un distributore autorizzato di associare la distribuzione di autoveicoli nuovi alla fornitura di servizi di riparazione e manutenzione o alla distribuzione di pezzi di ricambio;
  2. l’obbligo per un riparatore autorizzato di associare la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione alla distribuzione di autoveicoli nuovi o alla distribuzione di pezzi di ricambio;
  3. l’obbligo per un distributore autorizzato di pezzi di ricambio di associare la distribuzione di pezzi di ricambio alla distribuzione di autoveicoli nuovi o alla fornitura di servizi di riparazione e manutenzione;
  4. la limitazione della possibilità per il distributore autorizzato di subappaltare la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati; il fornitore di autoveicoli può tuttavia esigere che il distributore autorizzato comunichi all’utente finale il nome e l’indirizzo dei riparatori autorizzati prima della stipulazione del contratto di vendita e che, se nessun riparatore autorizzato si trova nei pressi del punto di vendita, comunichi all’utilizzatore finale la distanza tra il punto di vendita e i riparatori autorizzati in questione;
  5. la limitazione della possibilità per un distributore autorizzato di fornire, a titolo di riparatore indipendente, servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli di fornitori concorrenti;
  6. la limitazione della possibilità per i membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere pezzi di ricambio a riparatori indipendenti che utilizzano questi pezzi per la riparazione e la manutenzione di autoveicoli;
  7. la limitazione della possibilità per un fabbricante di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione o di diagnostica o altre apparecchiature di vendere tali beni ai membri di un sistema di distribuzione, a operatori indipendenti o a utilizzatori finali;
  8. la limitazione della possibilità per un membro di un sistema di distribuzione della possibilità di acquistare, da parte di un fabbricante o un distributore, pezzi di ricambio o apparecchiature originali o pezzi di ricambio di qualità equivalente di sua scelta e di utilizzare tali pezzi per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli; il fornitore di autoveicoli conserva tuttavia il diritto di imporre l’utilizzo di pezzi di ricambio originali forniti dal costruttore di autoveicoli per le riparazioni in garanzia, il servizio gratuito e le campagne di richiamo.

Art. 6 Limitazioni riguardanti l’accesso alle informazioni tecniche, agli strumenti e alle istruzioni specifiche

Gli accordi tra fornitori di autoveicoli e membri di un sistema di distribuzione che impediscono agli operatori indipendenti di accedere alle informazioni tecniche, ai sistemi di diagnostica nonché ad altre apparecchiature e ad altri strumenti, compresi i software rilevanti o le istruzioni specifiche necessari per la riparazione e la manutenzione di autoveicoli o per le misure di tutela dell’ambiente, sono considerati intralci qualitativamente gravi alla concorrenza.

Il capoverso 1 comprende in particolare le informazioni e gli strumenti seguenti:

  1. sistemi di controllo elettronico e di diagnostica di autoveicoli e la loro programmazione secondo le procedure standard del fornitore;
  2. manuali d’uso e manutenzione e libretti di manutenzione elettronici;
  3. istruzioni di riparazione e manutenzione;
  4. informazioni su componenti, apparecchiature di diagnostica e di manutenzione (ad es. i valori di misurazione teorici minimi e massimi) nonché altre apparecchiature;
  5. schemi di cablaggio;
  6. codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici dei costruttori);
  7. numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;
  8. informazioni tecniche sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova;
  9. sistemi moderni di assistenza alla guida e sistemi di gestione della batteria di autoveicoli elettrici;
  10. numeri dei pezzi di ricambio e rispettivi codici di attivazione.

Art. 7 Limitazioni riguardanti la distribuzione multimarca

L’obbligo per un membro di un sistema di distribuzione di non vendere autoveicoli o pezzi di ricambio di fornitori di autoveicoli concorrenti o di non fornire servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli di fornitori concorrenti è considerato un intralcio qualitativamente grave alla concorrenza.

Art. 8 Limitazioni riguardanti la risoluzione dei contratti

Le disposizioni relative alla risoluzione dei contratti sono considerate un intralcio qualitativamente grave alla concorrenza se le seguenti modalità di disdetta non sono rispettate:

  1. per i contratti di almeno cinque anni vige un termine di notifica del mancato rinnovo del contratto di almeno sei mesi;
  2. per i contratti di durata indeterminata vige un termine di disdetta di almeno due anni;
  3. per i contratti di durata indeterminata vige un termine di disdetta ridotto di almeno un anno se la disdetta è motivata per scritto e:1.alla scadenza del contratto il fornitore di autoveicoli deve pagare un’indennità adeguata in base a determinate disposizioni legali o in base ad accordi particolari, oppure2.per il fornitore di autoveicoli la scadenza del contratto risulta dalla necessità di ristrutturare completamente, o in misura preponderante, la rete di distribuzione.

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.