La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione.
281.112.1
Ordinanza del DFGP
sulla comunicazione per via elettronica
nel settore esecuzione1
del 9 febbraio 2011 (Stato 1° ottobre 2022)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ,
visto l’articolo 14 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 2 sulla
comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 13 Oggetto
Art. 2 Membri della rete interna e loro elenco
Per membri di una rete interna s’intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF. 4
Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 22 novembre 2006 5 concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.e-lef.ch.
Sezione 2 Disposizioni tecniche
Art. 3 Piattaforma di trasmissione
Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell’Ufficio federale di statistica.
Per consentire il collegamento a Sedex, l’alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegandosi a Sedex non metta a repentaglio né l’operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.
Se i dati sono trasmessi tra le autorità all’interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documentato e verbalizzato.
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Art. 4 Firma elettronica
La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell’infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.
I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l’indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.
Art. 5 Standard e-LEF
Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:
- formato dei dati:struttura e semantica dei dati;
- comportamento: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;
- trasmissione dei dati: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.
Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:
- dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell’ottobre 20197;
- 8 delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione, versione 2.2.01 del giugno 20229.10
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Art. 5a12 Richieste provenienti dall’esterno del gruppo e-LEF
Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d’esecuzione da una persona fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 13 o tramite la piattaforma di un Cantone.
La piattaforma in questione trasmette le richieste all’ufficio d’esecuzione tramite e-LEF.
Sezione 3 Fornitura di dati statistici
Art. 6 Dati statistici generali
Gli uffici d’esecuzione comunicano all’Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:
- il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;
- il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF;
- i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.
La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.
I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.
Art. 6a Riscossione di emolumenti
Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell’anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.
La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.
Sezione 4 Partecipazione al gruppo e-LEF
Art. 7 Adesione
Art. 816 Esclusione
L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 917 Disposizioni transitorie della modifica del 27 agosto 2020
Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 31 marzo 2021.
Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare i propri programmi entro tale termine, può chiedere fino al 15 marzo 2021 al servizio competente dell’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 31 luglio 2021.
La domanda deve contenere una motivazione e un calendario vincolante per l’introduzione approvato dall’autorità cantonale di vigilanza.
Fino al 30 giugno 2023 gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 31 marzo 2021. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto:
Art. 9a20
Art. 9b21
Art. 9c22 Disposizioni transitorie della modifica del 15 agosto 2022
Dal 1° ottobre 2022, le richieste secondo l’articolo 9 capoverso 4 non possono più riportare l’opzione «EZ» come riferimento bancario conformemente alla definizione di paymentType nello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 2015.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.