Lexipedia

281.112.1

Ordinanza del DFGP
sulla comunicazione per via elettronica
nel settore esecuzione1

del 9 febbraio 2011 (Stato 1° ottobre 2022)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ,

visto l’articolo 14 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 2 sulla
comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 13 Oggetto

La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione.

Art. 2 Membri della rete interna e loro elenco

Per membri di una rete interna s’intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF. 4

Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 22 novembre 2006 5 concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.e-lef.ch.

Sezione 2 Disposizioni tecniche

Art. 3 Piattaforma di trasmissione

Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell’Ufficio federale di statistica.

Per consentire il collegamento a Sedex, l’alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegandosi a Sedex non metta a repentaglio né l’operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.

Se i dati sono trasmessi tra le autorità all’interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documentato e verbalizzato.

... 6

Art. 4 Firma elettronica

La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell’infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.

I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l’indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.

Art. 5 Standard e-LEF

Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:

  1. formato dei dati:struttura e semantica dei dati;
  2. comportamento: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;
  3. trasmissione dei dati: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.

Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

  1. dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell’ottobre 20197;
  2. 8 delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione, versione 2.2.01 del giugno 20229.10

... 11

Art. 5a12 Richieste provenienti dall’esterno del gruppo e-LEF

Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d’esecuzione da una persona fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 13 o tramite la piattaforma di un Cantone.

La piattaforma in questione trasmette le richieste all’ufficio d’esecuzione tramite e-LEF.

Sezione 3 Fornitura di dati statistici

Art. 6 Dati statistici generali

Gli uffici d’esecuzione comunicano all’Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:

  1. il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;
  2. il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF;
  3. i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.

La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.

I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.

Art. 6a Riscossione di emolumenti

Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell’anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.

La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.

Sezione 4 Partecipazione al gruppo e-LEF

Art. 7 Adesione

Tutti gli uffici di esecuzione devono aderire al gruppo e-LEF. 14

Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito www.e-lef.ch. 15

Art. 816 Esclusione

L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 917 Disposizioni transitorie della modifica del 27 agosto 2020

Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 31 marzo 2021.

Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare i propri programmi entro tale termine, può chiedere fino al 15 marzo 2021 al servizio competente dell’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 31 luglio 2021.

La domanda deve contenere una motivazione e un calendario vincolante per l’introduzione approvato dall’autorità cantonale di vigilanza.

Fino al 30 giugno 2023 gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 31 marzo 2021. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto:

  1. dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 201518;
  2. del Blue Book (Technical Specification e-LEF 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l’appendice (XML Reference e-LEF 2.1.01 del settembre 2017)19.

Art. 9a20

Art. 9b21

Art. 9c22 Disposizioni transitorie della modifica del 15 agosto 2022

Dal 1° ottobre 2022, le richieste secondo l’articolo 9 capoverso 4 non possono più riportare l’opzione «EZ» come riferimento bancario conformemente alla definizione di paymentType nello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 2015.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.