La presente ordinanza disciplina le prescrizioni formali per le domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento. Disciplina altresì la procedura degli uffici di esecuzione e dei fallimenti nei casi in cui la domanda del creditore non corrisponde a dette prescrizioni.
I requisiti posti alla comunicazione delle domande per via elettronica sono retti dall’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 2 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento.