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281.311

Ordinanza del DFGP
sulle domande formulate dal creditore nella
procedura d’esecuzione e di fallimento

del 24 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 3 capoverso 1 del regolamento del 5 giugno 1996 1 sui
formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (RForm),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le prescrizioni formali per le domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento. Disciplina altresì la procedura degli uffici di esecuzione e dei fallimenti nei casi in cui la domanda del creditore non corrisponde a dette prescrizioni.

I requisiti posti alla comunicazione delle domande per via elettronica sono retti dall’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 2 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento.

Art. 2 Numero di crediti ammesso in una domanda

Con una domanda d’esecuzione possono essere fatti valere al massimo dieci crediti. Non è necessario un rapporto materiale tra i crediti.

La domanda per l’interesse su un importo parziale di un credito va presentata come credito indipendente. Lo stesso vale per l’interesse risultante dalla media di più interessi.

Art. 3 Contenuto e estensione della causa del credito

Per l’indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) del primo credito sono a disposizione 640 caratteri.

Per l’indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) dal secondo al decimo credito sono a disposizione 80 caratteri.

Art. 4 Acconti pagati

Ogni credito va indicato con il suo importo netto, inclusi un eventuale tasso d’interesse e il termine di scadenza dell’importo netto.

Nella causa del credito possono essere indicati eventuali acconti pagati. Agli interessi su importi parziali si applica l’articolo 2 capoverso 2.

Art. 5 Inosservanza delle prescrizioni

Se una domanda non è conforme o è conforme solo parzialmente alle prescrizioni della presente ordinanza, l’ufficio d’esecuzione concede al creditore la possibilità di porvi rimedio, indicandogli i vizi. L’ufficio d’esecuzione può sottoporre proposte per rimediare ai vizi.

Se continua a non corrispondere alle prescrizioni della legge e della presente ordinanza, la nuova domanda è respinta.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.