Se le pratiche di conciliazione sono fallite, l’ufficio d’esecuzione o l’autorità che le ha condotte invita i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti a formulare entro 10 giorni le loro proposte intorno alle misure di realizzazione. Spirato questo termine, l’incarto completo dell’esecuzione è trasmesso all’autorità di vigilanza competente, secondo l’articolo 132 della LEF, la quale potrà riprendere le trattative di conciliazione.
L’autorità di vigilanza, tenuto conto nella misura del possibile delle proposte degli interessati, deciderà se la parte di comunione pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se sia da procedersi allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune a stregua dei disposti che reggono la comunione in questione.
La vendita all’asta non sarà, di regola, ordinata, che se il valore della parte pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. Onde accertare questo valore, l’autorità di vigilanza può ordinare nuove indagini e, segnatamente, l’erezione di un inventario del patrimonio comune.
Ai creditori che domandano lo scioglimento della comunione è assegnato un termine per versare in anticipo spese con la comminatoria che in caso di inosservanza la parte di comunione in quanto tale sarà venduta ai pubblici incanti.