282.111
Ordinanza
relativa alla legge federale sull’esecuzione
per debiti contro i Comuni
e altri enti di diritto pubblico cantonale
del 20 ottobre 1948 (Stato 20 ottobre 1948)
Il Tribunale federale,
in applicazione dell’articolo 46 della legge federale del 4 dicembre 1947 1
sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale,
decreta:
Art. unico
Se, vigendo ancora il diritto anteriore, un creditore ha già ottenuto, in virtù d’una decisione dell’assemblea dei creditori, sgravi uguali a quelli che prevede l’articolo 13 della legge 2 , il periodo pel quale gli sono stati accordati questi sgravi dovrà essere diffalcato, in caso d’applicazione del nuovo diritto, nella misura in cui supera i dieci anni.