La presente ordinanza disciplina:
- la competenza per l’esecuzione, nonché l’assunzione delle spese in caso di pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell’esecuzione;
- il concorso di più sanzioni secondo il CP;
- 5 il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;
- il concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni;
- 6 l’inizio della durata dell’espulsione;
- le misure da prendere in caso di divieti di condurre, nonché l’ammontare e l’impiego della retribuzione dei detenuti;
- l’applicazione per analogia delle disposizioni della presente ordinanza all’esecuzione di sentenze dei tribunali militari o del Tribunale penale federale.