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311.039.4

Ordinanza
sulle misure di prevenzione dei reati
in materia di prostituzione

del 18 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ,

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari federali per misure attuate in Svizzera da organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera allo scopo di proteggere dai reati le persone che esercitano la prostituzione (misure di prevenzione).

Sezione 2 Misure di prevenzione

Art. 2 Obiettivi

Le misure di prevenzione devono contribuire a proteggere le persone che esercitano la prostituzione dai reati correlati all’esercizio della loro professione, segnatamente:

  1. dall’uso della coercizione e della violenza nonché dalla limitazione della loro libertà d’azione;
  2. dall’usura o dallo sfruttamento di uno stato di bisogno.

Art. 3 Tipi di misure e loro obiettivi

Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.

Si intende per:

  1. programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo comune;
  2. attività regolare: un campo d’azione permanente di un’organizzazione, impostato sul lungo termine;
  3. progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una sola volta allo scopo di raggiungere un obiettivo tenendo conto delle prescrizioni in termini di tempo, risorse e qualità.

Le misure sono mirate a:

  1. sensibilizzare le persone che esercitano la prostituzione in merito a possibili reati nei loro confronti;
  2. trasmettere informazioni e conoscenze od offrire consulenza alle persone che esercitano la prostituzione, segnatamente sul modo in cui proteggersi;
  3. sensibilizzare l’opinione pubblica sulle forme di reato nel settore della prostituzione, segnatamente:1.i clienti,2.le persone che mettono a disposizione locali per l’esercizio della prostituzione,3.gli intermediari tra le persone che esercitano la prostituzione e i potenziali clienti.

Le misure possono ugualmente contemplare la creazione di basi scientifiche destinate alla prevenzione della criminalità.

Sezione 3 Aiuti finanziari

Art. 4 Principi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 2 sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente e che soddisfano al meglio le condizioni per la concessione di aiuti finanziari in termini di qualità e impiego appropriato delle risorse.

Art. 5 Condizioni materiali per la concessione di aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono concessi per le misure di prevenzione che:

  1. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
  2. si propongono a lungo termine e hanno un effetto duraturo; e
  3. prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

Una misura può essere sostenuta al massimo tre volte.

Non sono concessi aiuti finanziari a misure che:

  1. comprendono attività politiche e lobbistiche;
  2. comporterebbero un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.

Art. 6 Aliquota massima

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della relativa misura. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.

Gli aiuti finanziari per il sostegno a misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure. 3

Art. 7 Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

  1. del tipo e dell’importanza della misura;
  2. dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
  3. delle prestazioni fornite dai beneficiari dei contributi, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 8 Versamento

Fedpol può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4 Prescrizioni formali per la concessione di aiuti finanziari e procedura

Art. 9 Base legale e forma giuridica

La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu 4 .

Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:

  1. una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;
  2. un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari e i programmi.

La decisione formale o il contratto definiscono segnatamente:

  1. lo scopo dell’aiuto finanziario;
  2. l’importo dell’aiuto finanziario;
  3. i rendiconti richiesti;
  4. la garanzia della qualità.

Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

Art. 10 Richieste

Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui realizzazione è prevista l’anno successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento. 5

Le richieste devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Le richieste devono contenere in particolare:

  1. indicazioni complete sul richiedente;
  2. una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
  3. lo scadenzario per l’attuazione della misura;
  4. un preventivo dettagliato dei costi.

Fedpol stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura di richiesta.

Art. 11 Esame delle richieste e decisione

Fedpol esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

Consulta previamente il Cantone sul cui territorio la misura è destinata a produrre effetti.

Se ritiene una richiesta incompleta, dà al richiedente la possibilità di completarla.

Art. 12 Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 13 Obbligo di informazione e di rendiconto

I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e a permettergli di consultare i documenti pertinenti.

Devono presentare a fedpol un rapporto finale in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione o al contratto.

Art. 14 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione

I beneficiari dei contributi sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari concessi da fedpol nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

Sezione 5 Valutazione

Art. 15

Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordinanza.

Riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.

Può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.