La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari federali per misure attuate in Svizzera da organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera allo scopo di proteggere dai reati le persone che esercitano la prostituzione (misure di prevenzione).
311.039.4
Ordinanza
sulle misure di prevenzione dei reati
in materia di prostituzione
del 18 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ,
ordina:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
Sezione 2 Misure di prevenzione
Art. 2 Obiettivi
Le misure di prevenzione devono contribuire a proteggere le persone che esercitano la prostituzione dai reati correlati all’esercizio della loro professione, segnatamente:
- dall’uso della coercizione e della violenza nonché dalla limitazione della loro libertà d’azione;
- dall’usura o dallo sfruttamento di uno stato di bisogno.
Art. 3 Tipi di misure e loro obiettivi
Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.
Si intende per:
- programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo comune;
- attività regolare: un campo d’azione permanente di un’organizzazione, impostato sul lungo termine;
- progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una sola volta allo scopo di raggiungere un obiettivo tenendo conto delle prescrizioni in termini di tempo, risorse e qualità.
Le misure sono mirate a:
- sensibilizzare le persone che esercitano la prostituzione in merito a possibili reati nei loro confronti;
- trasmettere informazioni e conoscenze od offrire consulenza alle persone che esercitano la prostituzione, segnatamente sul modo in cui proteggersi;
- sensibilizzare l’opinione pubblica sulle forme di reato nel settore della prostituzione, segnatamente:1.i clienti,2.le persone che mettono a disposizione locali per l’esercizio della prostituzione,3.gli intermediari tra le persone che esercitano la prostituzione e i potenziali clienti.
Le misure possono ugualmente contemplare la creazione di basi scientifiche destinate alla prevenzione della criminalità.
Sezione 3 Aiuti finanziari
Art. 4 Principi
La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.
Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 2 sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente e che soddisfano al meglio le condizioni per la concessione di aiuti finanziari in termini di qualità e impiego appropriato delle risorse.
Art. 5 Condizioni materiali per la concessione di aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari sono concessi per le misure di prevenzione che:
- conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
- si propongono a lungo termine e hanno un effetto duraturo; e
- prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.
Una misura può essere sostenuta al massimo tre volte.
Non sono concessi aiuti finanziari a misure che:
- comprendono attività politiche e lobbistiche;
- comporterebbero un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.
Art. 6 Aliquota massima
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della relativa misura. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
Gli aiuti finanziari per il sostegno a misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure. 3
Art. 7 Calcolo
Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
- del tipo e dell’importanza della misura;
- dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- delle prestazioni fornite dai beneficiari dei contributi, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
Art. 8 Versamento
Fedpol può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.
Sezione 4 Prescrizioni formali per la concessione di aiuti finanziari e procedura
Art. 9 Base legale e forma giuridica
La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu 4 .
Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:
- una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;
- un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari e i programmi.
La decisione formale o il contratto definiscono segnatamente:
- lo scopo dell’aiuto finanziario;
- l’importo dell’aiuto finanziario;
- i rendiconti richiesti;
- la garanzia della qualità.
Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.
Art. 10 Richieste
Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui realizzazione è prevista l’anno successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento. 5
Le richieste devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Le richieste devono contenere in particolare:
- indicazioni complete sul richiedente;
- una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- lo scadenzario per l’attuazione della misura;
- un preventivo dettagliato dei costi.
Fedpol stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura di richiesta.
Art. 11 Esame delle richieste e decisione
Fedpol esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.
Consulta previamente il Cantone sul cui territorio la misura è destinata a produrre effetti.
Se ritiene una richiesta incompleta, dà al richiedente la possibilità di completarla.
Art. 12 Condizioni e oneri
La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.
Art. 13 Obbligo di informazione e di rendiconto
I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e a permettergli di consultare i documenti pertinenti.
Devono presentare a fedpol un rapporto finale in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione o al contratto.
Art. 14 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione
I beneficiari dei contributi sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari concessi da fedpol nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.
Sezione 5 Valutazione
Art. 15
Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordinanza.
Riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.
Può affidare la valutazione a specialisti esterni.
Sezione 6 Entrata in vigore
Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.