La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse ad attività terroristiche o dell’estremismo violento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettere a ed e della legge federale del 25 settembre 2015 2 sulle attività informative.
311.039.6 — OMSM
Ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)
del 9 ottobre 2019 (Stato 1° ottobre 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Beneficiari degli aiuti finanziari
Possono beneficiare degli aiuti finanziari le organizzazioni di diritto pubblico o privato che hanno sede in Svizzera e non hanno scopo di lucro.
Art. 3 Minoranze
Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che:
- sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;
- si sentono uniti in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
- hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e
- sono bisognosi di particolare protezione.
Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all’estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione.
Sezione 2 Misure
Art. 4
La Confederazione può concedere aiuti finanziari per misure aventi i seguenti scopi:
- protezione di natura edile, tecnica o organizzativa volta a impedire reati;
- formazione di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce; è esclusa la formazione nell’impiego di armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 legge del 20 giugno 19973 sulle armi;
- sensibilizzazione di minoranze bisognose di particolare protezione e di terzi per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza;
- informazione della popolazione o di gruppi particolari della popolazione sulle minoranze bisognose di particolare protezione, segnatamente per quanto riguarda le sfide che le concernono nel settore della sicurezza.
Sezione 3 Aiuti finanziari
Art. 5 Principi
Gli aiuti finanziari della Confederazione sono subordinati alle domande di credito e ai decreti sul credito annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.
Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi (LSu) l’autorità competente per la decisione (art. 11 cpv. 6) istituisce un ordine di priorità. I criteri per istituire l’ordine di priorità sono:
- l’urgenza della misura;
- la qualità della misura;
- l’impiego efficiente delle risorse.
Art. 6 Presupposti materiali
Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:
- hanno un effetto duraturo; e
- conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile o fungono da approccio risolutivo per l’eliminazione di altre minacce.
Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura.
Non sono concessi aiuti finanziari:
- per misure comprendenti attività politiche, lobbistiche o missionarie;
- se l’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza;
- per misure che comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.
Art. 7 Limitazione degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari della Confederazione concessi in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi federali non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere.
Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
Art. 8 Calcolo
Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base degli elementi seguenti:
- il tipo e l’importanza della misura;
- le prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, i contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, le prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali nonché le prestazioni fornite da terzi.
Sezione 4 Procedura per la concessione di aiuti finanziari
Art. 9 Basi, forma giuridica e durata
La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu 5 .
Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:
- una decisione formale secondo l’articolo 16 capoverso 1 LSu; o
- un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu per misure con un orizzonte temporale più lungo.
Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie.
Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:
- lo scopo dell’aiuto finanziario;
- l’importo dell’aiuto finanziario;
- eventuali condizioni e oneri che vincolano la concessione dell’aiuto finanziario;
- i rendiconti;
- la garanzia della qualità.
Art. 10 Domande
Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell’anno che precede l’inizio della misura da sostenere.
Se sussistono rischi imprevedibili in materia di sicurezza, le domande per misure di natura edile e tecnica di cui all’articolo 4 lettera a possono essere presentate in qualsiasi momento. 6
Le domande devono contenere:
- indicazioni complete sull’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta;
- indicazioni dettagliate sulle circostanze che legittimano un bisogno di particolare protezione;
- una descrizione dettagliata della misura prevista con indicazione dell’obiettivo, del modo di procedere e degli effetti attesi;
- indicazioni relative al coordinamento con misure che altre autorità federali, Cantoni, autorità locali o terzi hanno adottato o intendono adottare;
- lo scadenzario per l’attuazione della misura prevista;
- un preventivo dettagliato dei costi e un piano di finanziamento;
- indicazioni sulle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, sui contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, sulle prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali nonché sulle prestazioni fornite da terzi.
Art. 11 Esame delle domande e decisione formale
fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso sollecita le informazioni mancanti o richiede informazioni supplementari.
Esamina il contenuto delle domande.
Chiede al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di valutare il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza.
fedpol può richiedere informazioni supplementari presso le autorità cantonali o locali e, d’intesa con il richiedente, anche presso terzi.
Può istituire un gruppo di accompagnamento con il compito di valutare le domande in base all’ordine di priorità e formulare raccomandazioni all’indirizzo di fedpol quanto alle domande da finanziare in via prioritaria.
Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione formale o conclude il contratto.
Art. 12 Obbligo d’informazione e di rendiconto
I beneficiari degli aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permetterle di consultare i documenti pertinenti.
Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui venga illustrato lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e si renda conto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale o al contratto.
Art. 13 Pubblicazione del sostegno della Confederazione
I beneficiari degli aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.
Sezione 5 Tutela giurisdizionale
Art. 14
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 15 Verifica
fedpol verifica periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordinanza.
Riferisce periodicamente i risultati della verifica al Consiglio federale.
Art. 16 Disposizione transitoria
Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentate, esaminate e accolte anche domande che non adempiono il termine temporale di cui all’articolo 10 capoverso 1.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.