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313.32

Ordinanza
sulle tasse e spese
nella procedura penale amministrativa

del 25 novembre 1974 (Stato 1° aprile 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 33 capoverso 3, 36, 42 capoverso 3, 94 e 107 capoverso 1
della legge federale del 22 marzo 1974 1 sul diritto penale amministrativo (DPA);
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 2 a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali, 3

ordina:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

Le tasse e spese nel procedimento amministrativo si determinano giusta la presente ordinanza. I periti sono indennizzati giusta l’ordinanza del 1° ottobre 1973 4 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

Le spese della procedura dinanzi ai tribunali cantonali, del carcere preventivo e dell’esecuzione delle sentenze da parte dei Cantoni si determinano giusta il pertinente diritto cantonale.

Per le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale e al Tribunale penale federale rimangono determinanti gli articoli 245 della legge federale del 15 giugno 1934 5 sulla procedura penale (PP) e 146–161 della legge federale del 16 dicembre 1943 6 sull’organizzazione giudiziaria. 7

Art. 1a8 Spese di procedura

Le spese di procedura si compongono:

  1. dei disborsi giusta gli articoli 4 a 6;
  2. delle tasse di decisione giusta gli articoli 6a a 9;
  3. della tassa di stesura giusta l’articolo 12 e, se del caso, delle tasse di cancelleria giusta gli articoli 13 a 17.

Art. 2 Spese del procedimento in materia di obbligo di pagamento
o restituzione

Le spese del procedimento amministrativo in materia di obbligo di pagamento o restituzione (art. 63 cpv. 2 DPA) sono parte integrante di quelle del procedimento penale e si determinano giusta la presente ordinanza.

Le spese della procedura di ricorso dinanzi ad autorità di vigilanza o commissioni di ricorso e dinanzi al Tribunale federale si determinano giusta l’ordinanza del 10 settembre 1969 9 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa; esse sono indicate separatamente e aggiunte alle spese dell’amministrazione a tenore del capoverso 1.

Art. 3 Riunione delle spese

Le spese procedurali inerenti al decreto penale o all’ordine di confisca sono aggiunte a quelle della procedura d’opposizione.

2. Disborsi della procedura

Art. 4 In genere

I disborsi comprendono le indennità al difensore d’ufficio (art. 5), ai testimoni e alle persone tenute a dare informazioni (art. 6), ai periti, traduttori e interpreti, le spese del carcere preventivo e dell’assistenza fra le autorità (combinato disposto dell’art. 30 cpv. 3 DPA e degli art. 27 PP 10 e 354 CP 11 ), le altre spese in contanti connesse ad operazioni d’inchiesta, come anche le spese della pubblicazione della decisione nel Foglio federale .

Le spese di traduzione di atti dell’inserto, memorie, informazioni o deposizioni da una lingua nazionale in un’altra lingua nazionale sono a carico dell’amministrazione.

Le spese per la rimunerazione e i viaggi di servizio dei funzionari inquirenti e degli ausiliari aggregati (segretari e simili), come anche le tasse postali e telefoniche del traffico interno non sono conteggiate. Tuttavia, se l’oggetto o il decorso dell’inchiesta esige parecchi viaggi di servizio del funzionario inquirente o l’impiego fuori sede di parecchi funzionari o ausiliari, le indennità che ne derivano giusta l’ordinamento dei funzionari sono di regola aggiunte ai disborsi a tenore del capoverso 1.

Art. 5 Indennità al difensore

L’onorario del difensore designato dall’imputato si determina giusta il pertinente diritto cantonale o estero e, nel caso dell’articolo 32 capoverso 2 lettera b DPA, secondo quanto convenuto fra le parti.

L’indennità al difensore d’ufficio (art. 33 DPA) è stabilita nei limiti della tariffa, determinante in materia penale, delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale, del 14 novembre 1959 12 . L’ammontare massimo dell’onorario quivi previsto è tuttavia applicabile soltanto se sono adempiute le condizioni descritte nell’articolo 7 capoverso 1 della tariffa, altrimenti si riduce di regola alla metà.

Immediatamente prima di decidere, l’amministrazione ingiunge al difensore d’ufficio di presentarle senza indugio la nota delle spese, con indicazione separata degli sborsi, delle spese di viaggio e delle indennità per le copie; se questi non presenta la nota entro dieci giorni, le spese si hanno per saldate con l’indennità giusta il capoverso 2.

Art. 6 Indennità alle persone tenute a dare informazioni

Le persone tenute a dare informazioni hanno diritto, come i testimoni, al rimborso delle spese indispensabili e a un’indennità adeguata per perdita di tempo (combinato disposto degli art. 41 cpv. 2 DPA e 245 cpv. 2 PP 13 ), salvo che la loro cooperazione si restringa a un’informazione scritta o orale (anche telefonica) ch’esse possono dare senza lunghe ricerche.

Chiunque, per le sue informazioni, si renda sospetto di reato non ha diritto all’indennità.

3. Tasse di decisione

Art. 6a14 Calcolo

La tassa di decisione (art. 7 a 9) è calcolata in funzione dell’importanza della causa e del dispendio che necessita il suo disbrigo.

Art. 7 Decreti penali, decisioni penali e simili

Per il decreto penale nella procedura abbreviata (art. 65 DPA) non sono riscosse tasse di decisione.

Negli altri casi la tassa di decisione è di:

  1. per il decreto penale, da 50 a 5000 franchi;
  2. per la decisione di non doversi procedere (art. 62 DPA) e per la confisca indipendente (art. 66 DPA), da 50 a 5000 franchi;
  3. per la decisione penale, la decisione di non doversi procedere o la decisione di confisca nella procedura d’opposizione (art. 70 DPA), da 100 a 10000 franchi.15

Se un decreto o una decisione concernono più persone, le aliquote giusta il capoverso 2 possono essere proporzionalmente moltiplicate.

Se il decreto penale o la decisione penale è connesso con la decisione sull’obbligo di pagamento o restituzione (art. 63 cpv. 2 DPA) e la pertinente legge amministrativa prevede, per una decisione indipendente di tal tipo, una tassa di decisione, questa è riscossa in sovrappiù e indicata separatamente; se tale tassa non è prevista, le aliquote della tassa di decisione giusta il capoverso 2 possono essere adeguatamente aumentate, ma non oltre il doppio.

Art. 816 Decisione del direttore o capo dell’amministrazione in causa
e altre decisioni amministrative

Per le decisioni giusta gli articoli 27, 29 capoverso 2, 100 capoverso 4 e 102 capoverso 2 DPA è riscossa una tassa di decisione da 50 a 2000 franchi.

Art. 917 Rigetto di una domanda di revisione

Per la decisione sul rigetto di una domanda di revisione è riscossa una tassa di decisione da 50 a 5000 franchi.

4. Spese a carico della persona non comparsa senza giustificazione

Art. 10

Le spese che, giusta l’articolo 42 capoverso 3 DPA, possono essere addossate alla persona non comparsa senza giustificazione sono:

  1. gli sborsi per i viaggi di servizio del funzionario inquirente e degli ausiliari aggregati, come anche per la protrazione di viaggi siffatti;
  2. le indennità ai terzi comparsi per confronto o partecipazione all’assunzione delle prove (art. 35 cpv. 1 DPA), al difensore d’ufficio e al traduttore, giusta le aliquote stabilite nella presente ordinanza. L’imputato invano comparso è indennizzato come un testimone.

Le spese cagionate dalla mancata comparizione dell’imputato sono aggiunte a quelle procedurali e sono a questo addossate anche se il procedimento viene tolto.

Le spese da addossare a un terzo sono fatte valere con decisione dell’amministrazione in causa; l’articolo 96 DPA s’applica per analogia.

5. Spese ripetibili

Art. 11

L’imputato, il detentore di un oggetto sequestrato o l’occupante di un’abitazione perquisita che chiede un’indennità giusta gli articoli 99 o 101 DPA deve presentare all’autorità incaricata di stabilire l’indennità una distinta particolareggiata, in doppio esemplare se si tratta di procedimento giudiziario.

La distinta menziona:

  1. le spese del difensore o patrocinatore, se questi non è né in rapporto di servizio col pretendente né suo rappresentante legale;
  2. i disborsi e le altre spese, se superano in totale 50 franchi;
  3. la perdita di guadagno conseguente alle operazioni d’inchiesta.

Nello stabilire l’indennità non è tenuto conto delle spese inutili o sproporzionate.

6. Tasse di stesura

Art. 1218

La tassa di stesura si compone di:

  1. una tassa di 10 franchi la pagina per la confezione dell’originale;
  2. una tassa giusta l’articolo 13 per ogni riproduzione necessaria di documenti.

Il rappresentante o patrocinatore di una delle parti alla procedura ha diritto a un esemplare gratuito.

7. Tasse di cancelleria

Art. 1319 Riproduzione di documenti

La tassa per la riproduzione di documenti è di 50 centesimi la pagina di fotocopia.

Per la consegna di altre riproduzioni poligrafiche valgono le tariffe dell’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.

Art. 1420 Esame degli atti

La tassa per prendere conoscenza degli atti di una causa definita con decisione passata in giudicato è di 15 franchi.

Per le ricerche ufficiali negli atti o secondo gli atti di una causa definita con decisione passata in giudicato è riscossa una tassa di 30 franchi per ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora.

Art. 15 Telegrammi

Per le comunicazioni via telescrivente (telegrammi, telex e simili) sono riscossi 5 franchi oltre alle tasse e emolumenti ordinari.

Art. 1621 Legalizzazioni

La tassa per una legalizzazione o attestazione (p. es. attestazione di forza di cosa giudicata) è di 20 franchi.

Art. 16a22 Condono delle tasse

L’autorità può condonare, in tutto o in parte, le tasse di cancelleria (art. 13 a 16) se il debitore è indigente oppure per altre ragioni importanti.

Art. 17 Esenzione dalle tasse

Non è riscossa alcuna tassa di cancelleria presso le autorità federali, cantonali e comunali che si rivolgono per proprio conto all’amministrazione.

8. Entrata in vigore

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1975.