La presente legge intende rendere giustizia alle persone che sono state sanzionate per aver difeso la libertà e la democrazia schierandosi nel campo repubblicano durante la guerra civile spagnola.
321.1
Legge federale
sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile
spagnola
del 20 marzo 2009 (Stato 1° settembre 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visti gli articoli 60 capoverso 1, 121 capoverso 1 e 123 capoverso 1
della Costituzione federale 1 ;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 6 novembre 2008 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 26 novembre 2008 3 ,
decreta:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente legge si applica alle persone che sono state sanzionate per aver partecipato o tentato di partecipare alle ostilità durante la guerra civile spagnola schierandosi nel campo repubblicano o per aver prestato sostegno a tale campo.
Art. 3 Riabilitazione
La riabilitazione avviene per legge.
La riabilitazione determina l’annullamento delle sentenze e delle decisioni emanate da autorità federali o cantonali, nella misura in cui hanno pronunciato una pena, sanzione amministrativa o pena accessoria:
- connessa con uno degli atti menzionati nell’articolo 2;
- per violazione di altre disposizioni del diritto penale o amministrativo strettamente connesse con gli atti menzionati nell’articolo 2.
Art. 4 Conseguenze giuridiche
La riabilitazione non dà diritto né a risarcimento del danno né a indennità a titolo di riparazione morale per le sanzioni pronunciate o per le conseguenze indirette di sentenze penali o di decisioni amministrative.
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese successivo all’accettazione in votazione popolare. Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 2009 4