La presente ordinanza disciplina le disposizioni d’esecuzione relative alla LCaGi.
331 — OCaGi
Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Ordinanza sul casellario giudiziale, OCaGi)
del 19 ottobre 2022 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 17 giugno 2016 1 sul casellario giudiziale (LCaGi),
ordina:
Capitolo 1 Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- autorità che gestiscono VOSTRA: le seguenti autorità responsabili di VOSTRA:1.il servizio dell’Ufficio federale di giustizia che gestisce il casellario giudiziale secondo l’articolo 3 LCaGi (Servizio del casellario giudiziale),2.i servizi di coordinamento cantonali secondo l’articolo 4 LCaGi (SERCO),3.il Servizio di coordinamento della giustizia militare secondo l’articolo 5 LCaGi (SERCO della giustizia militare);
- autorità collegate:autorità che dispongono di un diritto operativo di consultazione in linea o di iscrizione in linea;
- diritto di accedere in linea ai dati: il diritto di consultare i dati (diritto di consultazione in linea) o di iscrivere, modificare ed eliminare dati (diritto di iscrizione in linea) dall’applicazione web di VOSTRA;
- dati identificativi della persona: i dati che identificano una persona secondo l’articolo 17 capoverso 1 LCaGi.
Capitolo 2 Obblighi di trasmissione
Art. 3 Assistenza giudiziaria internazionale
Il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale trasmette al Servizio del casellario giudiziale per iscrizione in VOSTRA:
- tutte le decisioni successive contro cittadini svizzeri le quali dichiarano esecutiva in Svizzera una sentenza straniera;
- per tutte le estradizioni e tutti i trasferimenti per l’esecuzione della pena all’estero:1.la data in cui la persona interessata ha effettivamente lasciato la Svizzera,2.l’indicazione se si tratta di estradizione o trasferimento.
Art. 4 Decisioni di revoca
Se, nell’ambito dell’iscrizione di sentenze in VOSTRA, un’autorità constata l’esistenza delle seguenti decisioni di revoca, deve trasmetterle alle seguenti autorità di esecuzione:
- pene sospese condizionalmente che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all’articolo 46 capoverso 1 del Codice penale (CP)2, all’articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20033 sul diritto penale minorile (DPMin) o all’articolo 40 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 19274 (CPM): all’autorità competente per l’esecuzione della sentenza revocata;
- liberazioni condizionali dall’esecuzione di pene o misure che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all’articolo 31 capoverso 2 DPMin: all’autorità competente per l’esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.
Capitolo 3 Diritti di accedere in linea ai dati
Art. 5 Diritto di iscrivere i dati
Il regolamento per il trattamento dei dati definisce per ogni tipo di autorità un eventuale diritto di iscrizione dei dati e il settore di dati a cui si applica.
Il diritto di iscrivere i dati penali deve essere limitato per ogni tipo di autorità ai settori di dati necessari.
I tipi di autorità che non hanno il diritto di iscrivere i dati penali non hanno nemmeno il diritto di iscrivere i dati identificativi della persona; fanno eccezione le autorità che gestiscono VOSTRA, che possono iscrivere a proprio nome i dati identificativi della persona.
Art. 6 Diritto delle autorità che gestiscono VOSTRA di modificare o eliminare i dati
Le autorità che gestiscono VOSTRA possono modificare o eliminare tutti i dati sempre che questi ultimi rientrino nel loro settore di competenza.
Per modificare o eliminare i dati, le autorità che gestiscono VOSTRA devono accedere anche nel loro settore di competenza a nome dell’autorità per conto della quale i dati sono stati registrati. È fatto salvo il trattamento dei dati identificativi della persona, che ai sensi dell’allegato 9 è di competenza esclusiva del Servizio del casellario giudiziale.
Art. 7 Diritto di modificare o eliminare i dati identificativi della persona
Il diritto di modificare o eliminare i dati identificativi della persona è disciplinato nell’allegato 9.
Art. 8 Concessione e revoca dei diritti di accedere in linea ai dati
Il Servizio del casellario giudiziale concede agli utenti il diritto di consultazione in linea, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- una base legale formale prevede la consultazione in linea per l’autorità interessata;
- l’uso previsto dei dati di VOSTRA da parte dell’utente è conforme agli scopi di accesso stabiliti dalla legge;
- i dati necessari per la gestione degli utenti e delle autorità sono completi e corretti;
- il diritto di consultazione in linea dell’utente non è stato revocato;
- la concessione all’utente del diritto di consultazione in linea è proporzionata, segnatamente perché:1.l’utente deve poter accedere frequentemente a VOSTRA,2.soltanto pochi utenti dell’autorità interessata possono accedere in linea a VOSTRA e deve essere garantita la copertura delle esigenze di servizio, segnatamente una sostituzione efficace in caso di assenza,3.vi è la necessità di agire rapidamente al di fuori dell’orario d’ufficio, o4.la struttura organizzativa dell’autorità non permette di centralizzare su pochi utenti le consultazioni in linea;
- l’utente ha presentato in forma scritta i dati necessari per valutare le condizioni di cui alle lettere a‒c ed e.
Il Servizio del casellario giudiziale concede agli utenti il diritto di iscrizione in linea, se sono soddisfatte anche le seguenti condizioni:
- una base legale formale prevede l’iscrizione in linea per l’autorità interessata;
- esiste una decisione di principio secondo l’articolo 6 capoverso 2 LCaGi che consente la registrazione decentralizzata dei dati, nel caso gli utenti appartengano a un’autorità che non gestisce VOSTRA;
- l’utente è sufficientemente formato per registrare correttamente i dati e ha completato con successo i corsi richiesti dal Servizio del casellario giudiziale;
- il diritto di iscrizione in linea dell’utente non è stato revocato;
- l’utente ha presentato in forma scritta i dati necessari per valutare le condizioni di cui ai capoversi 1 lettere a‒c ed e nonché 2 lettere a‒b.
Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono più soddisfatte, il diritto di iscrizione in linea viene declassato a un diritto di consultazione in linea. Tale declassamento può avvenire anche se la persona interessata commette ripetutamente gravi errori nella registrazione dei dati.
Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più soddisfatte, il diritto di consultazione in linea dell’utente interessato è revocato. Tale revoca avviene anche se l’utente interessato utilizza ripetutamente in modo intenzionale il suo diritto di consultazione in linea per scopi non conformi alla legge. La revoca del diritto di consultazione in linea comporta anche la revoca del diritto di iscrizione in linea.
Il declassamento e la revoca del diritto di accedere in linea ai dati sono comunicati al superiore gerarchico dell’utente interessato.
Il Servizio del casellario giudiziale può salvare in una banca dati separata gli utenti che hanno commesso infrazioni e le misure loro imposte, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione e la revoca dei diritti di accedere in linea ai dati.
Art. 9 Controllo della conformità degli scopi delle consultazioni
Il Servizio del casellario giudiziale esegue controlli a campione sulla conformità dello scopo delle consultazioni in linea dei dati in VOSTRA e delle richieste di estratti di VOSTRA.
L’annuncio di un controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale nonché l’esecuzione pratica di tale controllo avvengono d’intesa con la direzione dell’autorità da controllare.
La direzione dell’autorità da controllare esamina se e in quale misura il Servizio del casellario giudiziale debba, nel caso specifico, prendere visione dei documenti dai quali si può dedurre la conformità dello scopo delle consultazioni.
Se interessi pubblici preponderanti rendono impossibile l’esecuzione del controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale, quest’ultimo trasmette alla direzione dell’autorità da controllare i dati delle verbalizzazioni su cui si fonda il controllo annunciato. La direzione dell’autorità da controllare effettua autonomamente il controllo e comunica al Servizio del casellario giudiziale gli utenti che hanno commesso infrazioni o conferma il corretto trattamento dei dati.
Il Servizio del casellario giudiziale effettua al massimo due controlli all’anno per autorità collegata. Se si riscontrano abusi, il numero di controlli può essere aumentato.
Art. 10 Utilizzo delle interfacce standard di VOSTRA
Le autorità autorizzate a iscrivere dati in VOSTRA in linea possono utilizzare l’interfaccia standard di VOSTRA per l’importazione elettronica di dati da applicazioni specializzate esterne. La richiesta di collegamento di un’applicazione specializzata a questa interfaccia può essere considerata come una decisione di principio a favore della registrazione decentralizzata di dati ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LCaGi.
Le autorità autorizzate a consultare in linea i dati in VOSTRA possono utilizzare le seguenti interfacce standard di VOSTRA:
- l’interfaccia standard di VOSTRA per l’esportazione elettronica di dati rilevanti per gli estratti in applicazioni specializzate esterne;
- l’interfaccia standard di VOSTRA per lanciare ricerche con il sistema della «concordanza/non concordanza» (hit/no hit) direttamente da un’applicazione specializzata esterna.
Le autorità nazionali che desiderano ottenere dati di base non personali di VOSTRA possono utilizzare il servizio web per i dati di base di VOSTRA. Per le autorità che utilizzano l’interfaccia di importazione di cui al capoverso 1 o che desiderano ottenere dati strutturati tramite l’interfaccia di esportazione di cui al capoverso 2 lettera a è obbligatorio il collegamento al servizio web per i dati di base di VOSTRA.
Il collegamento di un’applicazione specializzata esterna a un’interfaccia standard di VOSTRA è soggetto alle seguenti condizioni:
- l’applicazione specializzata deve soddisfare i requisiti tecnici secondo le descrizioni dell’interfaccia di VOSTRA e i requisiti dei servizi web del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- il funzionamento ineccepibile dell’interfaccia deve essere preventivamente testato; il Servizio del casellario giudiziale stabilisce quali test vengono eseguiti e quando sono considerati completati con successo;
- il Servizio del casellario giudiziale deve aver reso disponibile per l’autorità interessata l’interfaccia con l’applicazione specializzata;
- le autorità collegate devono assumersi i costi che ne derivano loro.
I dati penali importati tramite l’interfaccia standard di VOSTRA devono essere controllati dopo l’importazione per verificarne la completezza e la correttezza.
Capitolo 4 Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, verbalizzazione e comunicazione di dati anonimizzati
Art. 11 Sicurezza dei dati
Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:
- l’ordinanza del 31 agosto 20225 sulla protezione dei dati (OPDa);
- 6 l’ordinanza dell’8 novembre 20237 sulla sicurezza delle informazioni.
Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati di ordine organizzativo e tecnico a garanzia della sicurezza dei dati. Segnatamente, le autorità cantonali collegate provvedono affinché nel loro settore di competenza siano attuati requisiti minimi per la sicurezza delle informazioni (protezione di base delle TIC) equivalenti a quelli dell’Amministrazione federale.
Il Servizio del casellario giudiziale provvede affinché i requisiti per la sicurezza dei dati siano rispettati.
Art. 12 Requisiti tecnici
La tecnologia informatica e della comunicazione dei Cantoni impiegata per il trattamento dei dati in VOSTRA deve soddisfare i requisiti tecnici applicabili nell’ambito della tecnologia dell’informazione e della comunicazione della Confederazione.
Il DFGP può emanare istruzioni per disciplinare i particolari.
Art. 13 Verbalizzazione
Art. 14 Comunicazione di dati anonimizzati
Il trattamento di dati personali anonimizzati di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall’articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020 10 sulla protezione dei dati.
Il Servizio del casellario giudiziale decide sulle richieste corrispondenti.
Il Servizio del casellario giudiziale precisa contrattualmente nei confronti del destinatario le condizioni del trattamento dei dati anonimizzati, nella misura in cui ciò è necessario per garantire un uso sicuro e non personalizzato dei dati di VOSTRA.
Capitolo 5 Contenuto di VOSTRA
Sezione 1 Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali
Art. 15 Dati identificativi della persona
L’allegato 1 disciplina i dati e i relativi campi di dati riguardanti i dati identificativi della persona.
Art. 16 Condizioni per l’iscrizione di reati sanzionati da una condanna con rinuncia alla pena
Se un crimine o un delitto viene sanzionato da una condanna con rinuncia alla pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, non vengono iscritti in VOSTRA né il reato né le conseguenze giuridiche, indipendentemente dal fatto che si prescinda dalla pena in applicazione dell’articolo 52 CP 11 o di un’analoga norma di una legge speciale.
Se una contravvenzione viene sanzionata da una condanna con rinuncia alla pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, non vengono iscritti in VOSTRA né il reato né le conseguenze giuridiche, anche se la contravvenzione è oggetto di una sentenza originaria concernente altri reati che devono essere iscritti.
Art. 17 Condizioni per l’iscrizione di sentenze originarie che riguardano reati commessi in parte prima e in parte dopo il compimento dei 18 anni d’età
Le sentenze originarie che sanzionano reati commessi in parte prima e in parte dopo il compimento dei 18 anni sono registrate come sentenza unica se sono soddisfatte le condizioni per l’iscrizione dei reati commessi da un adulto (art. 18 cpv. 1 e art. 19 lett. d n. 1 LCaGi) o quelle per l’iscrizione dei reati commessi da un minore (art. 18 cpv. 2 e art. 19 lett. d n. 2 LCaGi).
Nel caso di sentenze originarie straniere con sanzioni che determinano l’obbligo di iscrizione della sentenza originaria si presume che siano state inflitte sanzioni per adulti per reati commessi dopo la maggiore età e sanzioni per minori per reati commessi prima della maggiore età. Per confutare questa presunzione occorre presentare una copia della sentenza.
Art. 18 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica
Nel caso di sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica, i dati delle decisioni a cui queste sentenze fanno riferimento non sono significativi per stabilire se le condizioni per l’iscrizione di cui agli articoli 18 e 19 LCaGi sono adempiute.
Art. 19 Iscrizione dei reati in caso di sentenze originarie straniere
In caso di sentenze originarie straniere, è iscritto in VOSTRA il reato svizzero analogo, se:
- tale reato rientra nell’elenco dei reati secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera c LCaGi;
- il reato è stato commesso all’estero durante il periodo di prova di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettera c LCaGi;
- la persona interessata lo chiede espressamente al momento dell’ordinazione di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati;
- è possibile determinare in modo univoco il reato svizzero analogo senza un onere sproporzionato; o
- non è disponibile un modulo di comunicazione straniero, ma soltanto una copia della sentenza che non può essere salvata in VOSTRA.
Se nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta, al posto del reato svizzero analogo, sono inserite in VOSTRA le seguenti indicazioni:
- la nota «infrazione a una disposizione di legge straniera», con un rinvio alla copia del relativo modulo di comunicazione contenente informazioni concrete sul reato secondo il diritto estero; e
- la rispettiva categoria di riferimento di cui ai capoversi 3‒5.
La categoria di riferimento funge da aiuto per l’interpretazione dei moduli di comunicazione, per lo più redatti in lingua straniera, e contiene una tipologia approssimativa delle fattispecie estere sanzionate nella sentenza.
La categoria di riferimento è definita dal Servizio del casellario giudiziale sulla base dei titoli del CP 12 e del CPM 13 nonché degli ambiti del diritto.
Per le sentenze originarie straniere iscritte in VOSTRA prima dell’entrata in vigore della LCaGi non è indicata alcuna categoria di riferimento.
Art. 20 Iscrizione delle sanzioni
Se una sentenza originaria soddisfa le condizioni per l’iscrizione, sono soggette all’obbligo d’iscrizione tutte le sanzioni menzionate dal CP 14 , dal CPM 15 e dal DPMin 16 nonché le pene accessorie previste da altre leggi federali, fatto salvo il capoverso 2.
Non sono soggette all’obbligo d’iscrizione le seguenti sanzioni:
- la pubblicazione della sentenza (art. 68 CP e art. 50f CPM);
- le confische disposte in una sentenza originaria svizzera secondo gli articoli 69‒72 CP con un valore lordo effettivo o stimato inferiore a 100 000 franchi, le confische secondo gli articoli 51‒52 CPM nonché tutte quelle disposte in una sentenza originaria straniera;
- l’assegnamento al danneggiato (art. 73 CP e art. 53 CPM);
- l’espulsione pronunciata in una sentenza originaria straniera;
- l’obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse secondo l’articolo 81 capoverso 3 o 4 CPM;
- le pene disciplinari secondo il CPM;
- le pene disciplinari.
Nei casi di cui al capoverso 2 lettere e–g neanche il reato associato soggiace all’obbligo d’iscrizione.
Se una sentenza originaria soddisfa le condizioni per l’iscrizione, è soggetta all’obbligo di iscrizione anche la condanna con rinuncia alla pena o senza pena complementare; sono fatte salve le sentenze di colpevolezza secondo l’articolo 16.
Art. 21 Struttura dettagliata dei dati per le sentenze originarie
L’allegato 2 disciplina i dati e i relativi campi di dati delle sentenze originarie soggette all’obbligo d’iscrizione.
Art. 22 Decisioni successive da iscrivere e loro struttura
Devono essere iscritte in VOSTRA le seguenti decisioni successive:
- la liberazione condizionale dall’esecuzione di una pena detentiva o privativa della libertà, compresi i casi di commutazione (art. 86 CP17, art. 28 cpv. 1 DPMin18);
- le seguenti decisioni relative al periodo di prova di una liberazione condizionale dalla pena secondo la lettera a:1.la revoca della liberazione condizionale (art. 89 cpv. 1 CP, art. 89 cpv. 2 quarto periodo CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 5 CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP, art. 31 cpv. 1 DPMin),2.la rinuncia alla revoca della liberazione condizionale (art. 89 cpv. 2 primo per. CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),3.la revoca parziale della liberazione condizionale (art. 31 cpv. 1 DPMin),4.la commisurazione successiva di una pena unica (art. 89 cpv. 6 CP in combinato disposto con l’art. 49 CP, art. 31 cpv. 2 DPMin), da iscrivere come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,5.l’ammonimento (art. 89 cpv. 2 secondo per. CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),6.la proroga del periodo di prova (art. 87 cpv. 3 CP, art. 89 cpv. 2 secondo per. CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),7.la disposizione dell’assistenza riabilitativa (art. 87 cpv. 2 CP, art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),8.la revoca dell’assistenza riabilitativa (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),9.la disposizione di assegnazione di un accompagnatore (art. 29 cpv. 3 DPMin),10.la revoca dell’assegnazione di un accompagnatore,11.la disposizione di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 87 cpv. 2 CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 29 cpv. 2 DPMin),12.la revoca di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),13.la modifica di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP);
- la liberazione condizionale dall’esecuzione di una misura terapeutica stazionaria (art. 62 cpv. 1 CP) o dall’internamento (art. 64a cpv. 1 CP);
- le seguenti decisioni relative al periodo di prova di una liberazione condizionale da una misura secondo la lettera c:1.la revoca della liberazione condizionale (art. 62a cpv. 1 lett. a CP, art. 62a cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 5 CP, art. 64a cpv. 3 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 5 CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP),2.la rinuncia alla revoca della liberazione condizionale (art. 62a cpv. 5 CP),3.la commisurazione successiva di una pena unica (art. 62a cpv. 2 CP), da iscrivere come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,4.l’ammonimento (art. 62a cpv. 5 lett. a CP),5.la proroga del periodo di prova (art. 62a cpv. 5 lett. d CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 64a cpv. 2 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP),6.la disposizione dell’assistenza riabilitativa (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. b CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64a cpv. 1 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),7.la revoca dell’assistenza riabilitativa (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),8.la disposizione di una norma di condotta (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. c CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 1 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),9.la revoca di una norma di condotta (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),10.la modifica di una norma di condotta (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),11.la disposizione di un trattamento ambulatoriale (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. b CP),12.la modifica della misura (art. 62a cpv. 1 lett. a CP),13.la revoca della misura con ordine d’esecuzione della pena detentiva (art. 62a cpv. 1 lett. c CP);
- la liberazione definitiva da:1.la pena detentiva interamente eseguita (art. 88 CP), se la relativa sentenza originaria o una decisione successiva riferita ad essa dispongono un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM 19e se nell’esecuzione di tale sentenza originaria è stata revocata la sospensione parziale o totale dell’esecuzione della pena detentiva,2.la misura terapeutica stazionaria (art. 62b cpv. 1 CP, art. 62b cpv. 2 CP, art. 47 cpv. 1 CPM),3.l’internamento (art. 64a cpv. 5 CP);
- le seguenti decisioni relative a una pena con condizionale parziale o totale in seguito all’insuccesso del periodo di prova o per altre ragioni:1.la revoca della sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1 CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP, art. 40 cpv. 1 CPM, art. 54 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 1 DPMin),2.la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale (art. 46 cpv. 2 CP, art. 55 cpv. 1 CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 46a CPM, art. 35 cpv. 2 DPM in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 3 DPMin),3.la revoca parziale della sospensione condizionale (art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 1 DPMin),4.la commisurazione successiva di una pena unica (art. 46 cpv. 1 secondo per. CP in combinato disposto con l’art. 49 CP, art. 40 cpv. 1 secondo per. CPM in combinato disposto con l’art. 43 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 2 DPMin), da iscrivere come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,5.l’ammonimento (art. 46 cpv. 2 CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 3 DPMin),6.la proroga del periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 54 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 3 DPMin),7.la disposizione dell’assistenza riabilitativa (art. 46 cpv. 2 terzo per. CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 40 cpv. 2 terzo per. CPM, art. 54 CPM),8.la revoca dell’assistenza riabilitativa (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 54 CPM),9.la disposizione di una norma di condotta (art. 46 cpv. 2 terzo per. CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 40 cpv. 2 terzo per. CPM, art. 54 CPM),10.la revoca di una norma di condotta (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 54 CPM),11.la modifica di una norma di condotta (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 54 CPM);
- 20 la revoca di una misura terapeutica, un internamento o una misura protettiva soggetta all’obbligo d’iscrizione secondo il DPMin (art. 56 cpv. 6 CP, art. 61 cpv. 4 terzo per. CP, art. 62a cpv. 1 lett. b CP, art. 62a cpv. 1 lett. c CP, art. 62c cpv. 1 lett. a‒c CP, art. 63a cpv. 2 lett. a‒c CP, art. 63a cpv. 3 CP, art. 64 cpv. 3 CP, art. 64c cpv. 6 CP, art. 47 cpv. 1 CPM, art. 19 cpv. 1 secondo per. DPMin, art. 19 cpv. 2 DPMin, art. 19c cpv. 3 DPMin);
- 21 la modifica di una misura terapeutica, un internamento o una misura protettiva soggetta all’obbligo d’iscrizione secondo il DPMin (art. 62acpv. 1 lett. b CP, art. 62c cpv. 3 CP, art. 62c cpv. 4 CP, art. 62ccpv. 6 CP, art. 63b cpv. 5 CP, art. 64c cpv. 3 CP, art. 65 cpv. 1 primo per. CP, art. 47 cpv. 1 CPM, art. 15 cpv. 5 DPMin, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin, art. 19c cpv. 1 e 3 DPMin);
- 22 la pronuncia a posteriori di una misura terapeutica o un internamento (art. 65 cpv. 1 primo e secondo per. CP, art. 65 cpv. 2 CP, art. 47 cpv. 1 CPM, art. 19c cpv. 1 DPMin, art. 27a cpv. 1 DPMin);
- le seguenti disposizioni di accompagnamento durante un trattamento ambulatoriale in corso:1.la disposizione dell’assistenza riabilitativa (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP),2.la revoca dell’assistenza riabilitativa (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP),3.la disposizione di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP),4.la revoca di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. c CP),5.la modifica di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP);
- le seguenti disposizioni aggiuntive indipendenti relative al rapporto tra le pene detentive e le misure nell’esecuzione:1.l’esecuzione della pena residua (art. 62a cpv. 1 lett. c CP, art. 62c cpv. 2 primo per. CP, art. 63b cpv. 2 CP, art. 63b cpv. 3 CP, art. 32 cpv. 3 DPMin, art. 32 cpv. 4 secondo per. DPMin in combinato disposto con l’art. 32 cpv. 3 DPMin),2.la rinuncia all’esecuzione della pena residua (art. 63b cpv. 1 CP, art. 62b cpv. 3 CP, art. 32 cpv. 2 DPMin, art. 32 cpv. 3 DPMin, art. 32 cpv. 4 secondo per. DPMin in combinato disposto con l’art. 32 cpv. 2 e 3 DPMin),3.la sospensione condizionale a posteriori della pena residua (art. 62c cpv. 2 secondo per. CP; art. 63b cpv. 4 secondo per. CP),4.la sospensione dell’esecuzione della pena residua in favore di una misura in corso (art. 65 cpv. 1 terzo per. CP, art. 32 cpv. 4 primo per. DPMin);
- le seguenti decisioni riguardanti le interdizioni di esercitare un’attività o i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate:1.la revoca dell’interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4–6 CP, art. 50c cpv. 4–6 CPM, art. 19 cpv. 1 secondo per. DPMin, art. 19 cpv. 2 DPMin),2.l’attenuazione del contenuto dell’interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin),3.l’attenuazione della durata dell’interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin),4.23l’estensione del contenuto dell’interdizione o del divieto (art. 67d cpv. 1 CP, art. 50d cpv. 1 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin, art. 19b cpv. 3 DPMin),5.24la proroga dell’interdizione o del divieto (art. 67 cpv. 2bis e art. 67b cpv. 5 CP, art. 50 cpv. 2bis e art. 50bcpv. 5 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin, art. 19b cpv. 2 DPMin),6.25la pronuncia di una nuova interdizione o di un nuovo divieto (art. 67d cpv. 1 e 2 CP, art. 50d cpv. 1 e 2 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin, art. 19b cpv. 1 e 3 DPMin),7.la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale dell’esecuzione della sanzione o di una liberazione condizionale (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 5 CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 5 CP),8.la proroga del periodo di prova della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale dell’esecuzione della sanzione o di una liberazione condizionale (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. a CP),9.la disposizione dell’assistenza riabilitativa (art. 67c cpv. 7 e 7bis CP, art. 50c cpv. 7 e 7bis CPM),10.la revoca dell’assistenza riabilitativa (art. 67c cpv. 7 CP, art. 50c cpv. 7 CPM; art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. b CP),11.la disposizione di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP),12.la revoca di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP),13.la modifica di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 4 lett. c CP);
- la grazia (art. 383 CP, art. 232a CPM) e l’amnistia (art. 384 CP, art. 232e CPM);
- la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza originaria (art. 106 della legge federale del 20 marzo 198126 sull’assistenza internazionale in materia penale);
- le seguenti decisioni relative all’espulsione:1.la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione (art. 66d CP),2.la revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione (art. 66d CP);
- la pronuncia a posteriori di una pena secondo l’articolo 100ter numero 4 CP nella versione del 18 marzo 197127;
- 28 la revoca della riserva dell’internamento (art. 25a cpv. 4 DPMin).
L’allegato 3 disciplina i dati e i relativi campi di dati riguardanti le decisioni successive soggette all’obbligo d’iscrizione e visibili in un profilo di consultazione.
Devono essere iscritte anche tutte le decisioni successive straniere funzionalmente equivalenti alle decisioni elencate al capoverso 1.
Per le decisioni successive è iscritta anche la determinazione di una data fittizia di fine dell’esecuzione secondo l’articolo 44, nella misura in cui la fine effettiva dell’esecuzione non può essere comprovata da una decisione successiva reale.
Art. 23 Salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive
Per il salvataggio di una copia elettronica secondo l’articolo 22 capoverso 1 LCaGi valgono le seguenti condizioni: è salvata:
- una copia di una sentenza originaria, se la persona interessata ha già compiuto 18 anni nel momento in cui ha commesso almeno uno dei reati;
- una copia di una decisione successiva, se la persona interessata ha già compiuto 18 anni al momento della decisione.
Se al momento dell’accertamento del passaggio in giudicato è disponibile una decisione motivata, viene salvata una copia di tale decisione. Se ciò non è il caso, è salvata una copia del dispositivo della decisione. Se una decisione è motivata soltanto successivamente e la motivazione si riferisce alla pena, la copia del dispositivo della decisione è sostituita dalla copia di questa decisione motivata.
Per le decisioni passate in giudicato in maniera scaglionata sono salvate le copie di tutte le decisioni parzialmente passate in giudicato.
Va salvata anche la copia di un decreto di rettifica relativo a una decisione registrata.
Le copie sono salvate nella loro interezza e senza annerimenti, anche se contengono dati estranei ai dati penali soggetti all’obbligo d’iscrizione.
Le copie non devono essere firmate.
Art. 24 Dati di sistema generati automaticamente, rilevanti per gli estratti e iscritti in VOSTRA
I dati di sistema e i relativi campi di dati che risultano visibili in un profilo di consultazione o su un estratto stampato e sono salvati in VOSTRA sono disciplinati nei seguenti allegati:
- dati di sistema relativi ai dati identificativi della persona: nell’allegato 1;
- dati di sistema relativi alle sentenze originarie: nell’allegato 2;
- dati di sistema relativi alle decisioni successive: nell’allegato 3;
- dati di sistema relativi ai procedimenti penali pendenti: nell’allegato 4.
Art. 25 Avvisi di sistema generati automaticamente per assicurare la corretta gestione dei dati
VOSTRA invia a determinate autorità gli avvisi di sistema sotto indicati che impongono loro di trattare i dati come descritto di seguito:
|
per controllare una possibile violazione del periodo di prova nonché per la pronuncia e l’iscrizione a posteriori di decisioni successive mancanti relative all’insuccesso del periodo di prova o per correggere i dati errati che hanno dato origine alla comunicazione; |
|
per controllare se il procedimento penale è ancora in corso ed eventualmente aggiornare i dati; |
|
per controllare se la misura è ancora effettivamente in corso di esecuzione e iscrivere a posteriori decisioni successive mancanti relative alla fine della misura le quali sono necessarie per calcolare i termini entro i quali le sentenze originarie figurano sull’estratto secondo l’articolo 30 capoverso 3 lettera b oppure l’articolo 38 capoverso 4 lettera b LCaGi; |
|
per verificare conformemente all’articolo 29 capoverso 3 LCaGi se questa persona è ancora in vita ed eliminare l’incarto secondo l’articolo 29 capoverso 1 LCaGi; |
|
per correggere i dati identificativi della persona o per riassegnare i dati penali a un’altra persona; |
|
con la richiesta che per tutte le sanzioni privative della libertà in questo incarto siano iscritti in VOSTRA i periodi di esecuzione ai sensi secondo l’articolo 20 capoverso 2 LCaGi, in modo che VOSTRA possa calcolare la sospensione dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l’articolo 67c capoverso 2 CP o l’articolo 50c capoverso 2 CPM; |
|
con la richiesta di distruggere i documenti conservati presso il Servizio del casellario giudiziale relativi all’approvazione della domanda di computo del termine per l’eliminazione della sentenza originaria secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi; |
|
per registrare in VOSTRA i dati di esecuzione relativi all’inizio della durata dell’espulsione (all. 2 n. 3.4.5.2 e 3.4.5.3); |
|
per controllare i requisiti di iscrizione secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera b della presente ordinanza e trasmettere copie elettroniche delle sentenze secondo l’articolo 61 LCaGi e l’articolo 57 della presente ordinanza; |
|
per controllare la completezza dei dati registrati; |
|
per l’iscrizione a posteriori delle copie secondo l’articolo 22 LCaGi e l’articolo 23 della presente ordinanza; |
|
per trasporre il reato straniero nel diritto svizzero in modo che il sistema riconosca correttamente l’insuccesso del periodo di prova a seguito di un crimine o di un delitto in caso di sentenze che prevedono una multa di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettera c LCaGi; |
|
per verificare se la sentenza originaria soddisfa le condizioni per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 1 LCaGi; |
|
per verificare se la sentenza originaria soddisfa le condizioni per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 2 LCaGi; |
|
per migliorare il coordinamento dei procedimenti e verificare la correttezza dei dati disponibili. |
I dati e i relativi campi di dati di questi avvisi di sistema sono disciplinati nell’allegato 5.
I destinatari degli avvisi di sistema secondo il capoverso 1 sono obbligati a trasmettere all’autorità competente gli avvisi che non rientrano nel loro ambito di competenza.
Gli avvisi di sistema elaborati sono inviati dalle autorità che gestiscono VOSTRA ai destinatari nel loro ambito di competenza.
Art. 26 Dati da iscrivere per i procedimenti penali pendenti
I dati e i relativi campi di dati dei procedimenti penali pendenti soggetti all’obbligo d’iscrizione, che sono visibili in un profilo di consultazione, sono disciplinati nell’allegato 4.
Art. 27 Competenza per il cambio della direzione del procedimento
L’autorità che trasmette il procedimento è competente per la registrazione del cambio dell’autorità che dirige il procedimento.
L’autorità che rimette il procedimento informa la nuova autorità competente della rimessione. Quest’ultima aggiorna immediatamente le altre informazioni relative al procedimento penale pendente.
Sezione 2 Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali
Art. 28 Dati verbalizzati automaticamente all’atto delle consultazioni effettuate delle autorità
L’allegato 6 disciplina i dati e i relativi campi di dati delle consultazioni in linea automaticamente verbalizzate ai sensi dell’articolo 25 LCaGi.
Il Servizio del casellario giudiziale può visualizzare tutti i dati elencati nell’allegato 6.
La persona interessata può visualizzare soltanto i dati adeguatamente contrassegnati elencati nell’allegato 6, a condizione che la consultazione verbalizzata la riguardi e che ne debba essere informata conformemente all’articolo 57 LCaGi.
Art. 29 Dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero
L’allegato 7 disciplina i dati e i relativi campi di dati delle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero.
Art. 30 Dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati
L’allegato 8 disciplina i dati e i relativi campi di dati della banca dati ausiliaria per le richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati.
Nell’ambito dell’elaborazione dell’estratto, devono essere trasferiti in VOSTRA i dati della banca dati ausiliaria che sono necessari per generare gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati. Durante l’elaborazione, in VOSTRA possono essere generati ulteriori dati. L’allegato 8 disciplina tutti i dati delle richieste salvati in VOSTRA.
Art. 31 Ricerche del Servizio del casellario giudiziale per elaborare valutazioni
Il Servizio del casellario giudiziale è autorizzato a valutare i dati di VOSTRA mediante ricerche specifiche, se ciò è necessario per l’adempimento dei suoi compiti.
Il Servizio del casellario giudiziale può eseguire in particolare le seguenti valutazioni in merito agli scopi sotto indicati:
|
per verificare i requisiti per la concessione di collegamenti in linea secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera e; |
|
per verificare la correttezza dei dati registrati secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera g LCaGi; |
|
per verificare il rispetto dei termini di iscrizione disciplinati agli articoli 33 e 34. |
Sezione 3 Termini per l’iscrizione dei dati in VOSTRA
(art. 28 LCaGi)Art. 32 Termini per l’iscrizione dei dati identificativi della persona
Per l’iscrizione dei dati identificativi della persona secondo l’articolo 17 LCaGi, legati all’iscrizione contemporanea di altri dati di VOSTRA, valgono i termini per l’iscrizione di questi dati.
Nuove informazioni che richiedono soltanto una modifica dei dati identificativi della persona vanno iscritte immediatamente.
Art. 33 Termini per l’iscrizione delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei dati di esecuzione registrati a posteriori
Le seguenti sentenze originarie e decisioni successive e i seguenti dati d’esecuzione devono essere iscritti entro i termini indicati di seguito:
|
entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento del passaggio in giudicato; |
|
entro due mesi dal ricevimento dell’avviso o eccezionalmente oltre tale termine se sono necessari chiarimenti nello Stato di emissione della sentenza o se non è disponibile un numero sufficiente di traduttori specializzati a causa del gran numero di avvisi ricevuti nello stesso momento; |
|
come parte integrante della sentenza originaria o della decisione successiva di un’istanza superiore passata in giudicato, entro il rispettivo termine vigente; |
|
entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della sentenza originaria da parte del competente servizio di traduzione della Confederazione; |
|
contemporaneamente ai dati strutturati ai quali si riferiscono; |
|
entro dieci giorni lavorativi dalla loro creazione; |
|
entro dieci giorni lavorativi dopo l’inizio della sanzione privativa della libertà o dopo la fine della stessa oppure dal ricevimento del corrispondente avviso di sistema, se l’autorità competente viene a conoscenza soltanto successivamente della pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP31 o del CPM32; |
|
entro dieci giorni lavorativi dopo che l’autorità competente ha preso conoscenza del motivo della partenza; |
|
immediatamente. |
Art. 34 Termini per l’iscrizione di procedimenti penali pendenti
I dati sui procedimenti penali pendenti devono essere iscritti entro dieci giorni lavorativi dall’apertura formale dell’istruzione.
Se un decreto d’accusa è emanato senza l’apertura di un’istruzione, il procedimento penale pendente è iscritto entro 10 giorni lavorativi dall’emissione del decreto d’accusa.
Modifiche rilevanti secondo l’articolo 24 capoverso 2 lettera e LCaGi sono iscritte entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
La direzione del procedimento può sospendere l’iscrizione di un procedimento penale pendente fintanto che l’iscrizione vanificherebbe lo scopo del procedimento penale.
Art. 35 Termini per l’iscrizione di dati di sistema, ricerche e consultazioni verbalizzate
I dati di sistema di cui agli articoli 24 e 25 e le ricerche di cui all’articolo 31 sono iscritti automaticamente in VOSTRA al momento della loro creazione.
I dati relativi alle consultazioni verbalizzate di cui all’articolo 28, che sono effettuate nel quadro delle seguenti fasi del trattamento, sono registrati automaticamente in VOSTRA nel momento sotto indicato:
|
quando è salvata per la prima volta una sentenza originaria, una decisione successiva o un procedimento penale pendente la cui iscrizione è completa; |
|
quando è generato l’estratto in formato PDF; |
|
quando sono visualizzati i dati penali. |
Art. 36 Termini per l’iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero
I seguenti dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero sono iscritti nel momento sotto indicato:
|
nel momento in cui la richiesta viene registrata in VOSTRA; |
|
entro tre giorni lavorativi dalla disponibilità di nuove informazioni; |
|
immediatamente dopo il completamento della rispettiva fase di trattamento. |
Art. 37 Termini per l’iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati
I dati relativi alle richieste di estratti per privati e di estratti specifici per privati sono iscritti nella banca dati ausiliaria o in VOSTRA immediatamente al termine della rispettiva fase di trattamento.
Sezione 4 Eliminazione dei dati da VOSTRA e termini alla cui scadenza cessano di figurare sull’estratto
Art. 38 Eliminazione delle sentenze originarie recanti «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica
Se l’unica conseguenza giuridica è «nessuna pena complementare», le seguenti sentenze originarie devono essere eliminate da VOSTRA alla scadenza dei seguenti termini:
|
15 anni dalla data di passaggio in giudicato; |
|
15 anni dalla data di passaggio in giudicato; |
|
otto anni dalla data di passaggio in giudicato. |
È fatto salvo il diritto a una proroga del termine secondo l’articolo 30 capoverso 1 LCaGi per mezzo di altre sentenze originarie il cui termine di eliminazione non è ancora scaduto.
Art. 39 Termine alla cui scadenza le sentenze originarie recanti «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica cessano di figurare sugli estratti 2 e 3 per autorità
Se l’unica conseguenza giuridica è «nessuna pena complementare», le seguenti sentenze originarie cessano di figurare sugli estratti 2 e 3 per autorità alla scadenza dei seguenti termini:
|
10 anni dalla data di passaggio in giudicato; |
|
10 anni dalla data di passaggio in giudicato; |
|
cinque anni dalla data di passaggio in giudicato. |
Art. 40 Computo dei termini delle sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica
Per il computo dei termini di eliminazione di sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica e dei termini alla cui scadenza tali sentenze cessano di figurare sugli estratti sono determinanti soltanto i reati e le sanzioni indicati nelle sentenze summenzionate.
Art. 41 Eliminazione dei dati al compimento dei 100 anni d’età
Nel caso in cui una persona iscritta in VOSTRA raggiunga l’età di 100 anni, se ne presume il decesso ai fini di VOSTRA e tutti i suoi dati sono automaticamente eliminati.
Art. 42 Eliminazione di avvisi di sistema, ricerche e altre comunicazioni
I seguenti dati sono automaticamente eliminati da VOSTRA due settimane dopo che l’autorità competente li ha contrassegnati come evasi:
- gli avvisi di sistema di cui all’articolo 25;
- le valutazioni di cui all’articolo 31;
- le comunicazioni di cui agli articoli 56, 58 e 61.
Questi dati vengono automaticamente eliminati da VOSTRA al più tardi un anno dopo la loro creazione.
Art. 43 Richieste per il computo speciale del termine di eliminazione
Per il computo del termine di eliminazione della sentenza originaria di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi la persona interessata deve presentare la seguente documentazione:
- una prova della sua identità;
- una conferma che la cittadinanza svizzera le è stata concessa da almeno otto anni.
Se la richiesta per il computo del termine di eliminazione della sentenza originaria secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi è approvata, il Servizio del casellario giudiziale lo annota in VOSTRA secondo l’allegato 2 numero 3.4.5.5. La nota è eliminata da VOSTRA non appena non sono più iscritti in VOSTRA dati penali sulla persona interessata.
Il Servizio del casellario giudiziale conserva la documentazione della richiesta in una banca dati separata. Se la persona interessata viene eliminata da VOSTRA, il Servizio del casellario giudiziale distrugge anche la documentazione della richiesta conservata.
Art. 44 Determinazione di una data fittizia di fine dell’esecuzione
Il Servizio del casellario giudiziale può, d’ufficio o su richiesta della persona interessata, fissare una data fittizia appropriata di fine dell’esecuzione invece della data effettiva di fine dell’esecuzione e registrarla in VOSTRA se:
- l’iscrizione della fine effettiva dell’esecuzione in VOSTRA è necessaria per gestire correttamente il computo dei termini per l’eliminazione delle sentenze originarie o i termini alla cui scadenze tali sentenze cessano di figurare sugli estratti;
- la fine effettiva dell’esecuzione non è iscritta in VOSTRA;
- è molto improbabile che la fine effettiva dell’esecuzione venga mai iscritta in VOSTRA, poiché:1.non è disposta in una decisione successiva soggetta all’obbligo di iscrizione, o2.le autorità competenti non sono disposte, su richiesta, a informare il Servizio del casellario giudiziale sui dati rilevanti per l’iscrizione di una decisione successiva che potrebbe documentare la fine effettiva dell’esecuzione; e
- la persona interessata non è palesemente più oggetto dell’esecuzione della sanzione in questione.
La data fittizia di fine dell’esecuzione è fissata tenendo conto dei dati disponibili nel singolo caso specifico. È rilevante esclusivamente per il computo dei termini e non per il periodo effettivo di esecuzione della sanzione in questione.
Se può essere stabilito il luogo di soggiorno della persona interessata, la decisione sulla determinazione di una data fittizia di fine dell’esecuzione viene notificata sotto forma di decisione impugnabile. Dopo il passaggio in giudicato la decisione è iscritta in VOSTRA come una decisione successiva.
Se non può essere stabilito il luogo di soggiorno della persona interessata, la decisione non viene notificata. Essa viene immediatamente iscritta in VOSTRA come una decisione successiva. Entro 30 giorni da quando è venuta a conoscenza dell’iscrizione, la persona interessata può chiedere che la decisione le sia notificata sotto forma di decisione impugnabile.
Le decisioni sulla determinazione di una data fittizia di fine dell’esecuzione sono eliminate da VOSTRA non appena viene iscritta una decisione che prova la data di fine effettiva dell’esecuzione.
Capitolo 6 Comunicazione di dati di VOSTRA
Sezione 1 Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali
Art. 45 Differenze tra l’estratto stampato e quello in linea
Gli allegati 1‒4 disciplinano quali dei dati iscritti in VOSTRA figurano nell’estratto stampato e quali nell’estratto in linea.
Sugli estratti in forma stampata sotto indicati figurano inoltre le seguenti indicazioni:
- estratti per autorità:1.la designazione dell’estratto,2.l’autorità per conto della quale è stato allestito l’estratto,3.lo scopo per cui è stato rilasciato l’estratto,4.il nome e cognome dell’utente che ha allestito l’estratto,5.la data e l’ora del rilascio,6.i numeri delle pagina dell’estratto,7.il numero d’incarto del procedimento per cui è necessario l’estratto, sempre che questa indicazione sia stata precedentemente inserita manualmente;
- estratti per privati ed estratti specifici per privati:1.la designazione dell’estratto,2.il nome, cognome e l’indirizzo della persona a cui deve essere trasmesso l’estratto,3.la data e l’ora in cui è stato rilasciato l’estratto,4.il numero dell’estratto,5.se l’estratto contiene dati penali: una nota relativa al computo dei termini alla cui scadenza una sentenza originaria cessa di figurare sugli estratti;
- estratti specifici per privati:1.la designazione del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione, nel cui nome è stata redatta la conferma secondo l’articolo 55 capoverso 4 LCaGi,2.il nome, il cognome e i dati di contatto del collaboratore responsabile per il rilascio della conferma secondo l’articolo 55 capoverso 4 LCaGi.
Art. 46 Estratti stampati che non contengono dati penali
Se la persona cercata non figura in VOSTRA sotto il profilo di consultazione utilizzato, gli estratti in forma stampata sotto indicati contengono le seguenti indicazioni riguardanti i possibili dati penali:
- negli estratti per autorità e negli estratti per privati: l’indicazione che la persona cercata non figura nel casellario giudiziale;
- negli estratti specifici per privati: l’indicazione che non è iscritta nel casellario giudiziale alcuna interdizione di esercitare una professione o un’attività, alcun divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili né alcuna interdizione di esercitare un’attività nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti;
- negli estratti per privati e negli estratti specifici per privati: l’indicazione della possibilità di convalidare l’estratto secondo l’articolo 49.
Se la persona ricercata non è elencata in VOSTRA sotto il profilo di consultazione utilizzato, ma figura nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell’UCC, gli estratti in forma stampata sotto indicati contengono i seguenti dati identificativi della persona:
- negli estratti per autorità: gli attributi principali UPI secondo l’allegato 1 numero 1.1, escluso il numero AVS;
- negli estratti per privati o negli estratti specifici per privati: il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità e i luoghi di attinenza svizzeri secondo l’allegato 8 numeri 1.2‒1.5 e 1.11.
Nel caso di una persona che non figura né in VOSTRA né in UPI, gli estratti in forma stampata sotto indicati contengono i seguenti dati identificativi della persona:
- negli estratti per autorità:1.i dati utilizzati per la ricerca in VOSTRA, costituiti dal nome, dal cognome e dalla data di nascita,2.l’indicazione del fatto che la consultazione ha generato o meno altri risultati di ricerca;
- negli estratti per privati o negli estratti specifici per privati: il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità e i luoghi di attinenza svizzeri secondo l’allegato 8 numeri 1.2‒1.5 e 1.11.
Art. 47 Dati di sistema visibili mediante un profilo di consultazione
Gli allegati 1‒4 disciplinano quali dati di sistema generati automaticamente di cui all’articolo 24 possono essere consultati dai rispettivi profili di consultazione.
Art. 48 Estratti per privati ed estratti specifici per privati con firma elettronica
Il richiedente può chiedere che, invece di un estratto per privati o un estratto specifico per privati stampato, gli sia inviato un estratto corredato di una firma elettronica regolamentata o di un sigillo elettronico regolamentato secondo la legge del 18 marzo 2016 33 sulla firma elettronica.
Art. 49 Convalida degli estratti per privati e degli estratti specifici per privati che non contengono sentenze originarie
Ogni destinatario di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati stampato che non contiene sentenze originarie può verificare mediante un servizio web messo a disposizione dal Servizio del casellario giudiziale se l’estratto originale è stato effettivamente allestito senza sentenze originarie.
Il Servizio del casellario giudiziale stabilisce il momento a partire dal quale non è più possibile convalidare estratti per privati ed estratti specifici per privati obsoleti.
Sezione 2 Diritto di consultazione delle autorità
Art. 50 Precisazione di singoli scopi di consultazione per le autorità cantonali in materia di migrazione e per la Segreteria di Stato della migrazione
Le autorità cantonali della migrazione e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono utilizzare i dati di VOSTRA visibili ai fini dell’esecuzione della legge federale del 16 dicembre 200534 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in applicazione dell’articolo 46 lettera f numero 2 e lettera h LCaGi per i seguenti scopi:
- per verificare le condizioni di entrata in Svizzera e per il rilascio di visti;
- per verificare il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora, di domicilio e per frontalieri;
- per verificare i permessi soggetti all’approvazione della SEM;
- per rilasciare le autorizzazioni a esercitare un’attività lucrativa o a partecipare a un programma occupazionale per richiedenti l’asilo;
- per verificare la pronuncia o la sospensione di un divieto d’entrata in Svizzera;
- per verificare la concessione o la revoca dell’ammissione provvisoria;
- per l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 68 LStrI e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP35 oppure dell’articolo 49a o 49abis CPM36, in particolare per verificare le misure coercitive;
- per verificare le richieste di rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno.
La SEM può utilizzare i dati di VOSTRA visibili ai fini dell’esecuzione della legge federale del 26 giugno 199837 sull’asilo in applicazione dell’articolo 46 lettera f numero 3 LCaGi per i seguenti scopi:
- per verificare la concessione, la revoca e il termine dell’asilo o il riconoscimento, la revoca del riconoscimento o il termine della qualità di rifugiato;
- per verificare la concessione, la revoca e il termine della protezione provvisoria;
- per verificare il diritto all’aiuto al ritorno nell’ambito del ritorno volontario o coatto.
Gli scopi menzionati ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al trattamento delle comunicazioni secondo l’articolo 62 capoverso 2 LCaGi.
Art. 51 Verifica della disponibilità di estratti di un casellario giudiziale estero
Al momento dell’iscrizione di una richiesta ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 LCaGi, le autorità collegate in linea a VOSTRA possono verificare se, riguardo allo Stato interessato, per il loro tipo di autorità e per lo scopo perseguito, in base alle precedenti esperienze pratiche:
- sono ottenibili estratti del casellario giudiziale;
- si deve prevedere un periodo di tempo più lungo per il trattamento delle richieste perché non sono mai stati richiesti estratti del casellario giudiziale esteri; o
- non sono ottenibili estratti del casellario giudiziale.
Se l’autorità competente di uno Stato non rilascia a un determinato tipo di autorità un estratto del casellario giudiziale per uno scopo specifico, le autorità dello stesso tipo non possono più iscrivere richieste in VOSTRA secondo l’articolo 49 capoverso 1 LCaGi per lo stesso scopo per tre anni dall’ultima richiesta identica allo Stato interessato.
Sezione 3 Diritto di consultazione dei privati
Art. 52 Richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati
Gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati possono essere richiesti in linea direttamente al Servizio del casellario giudiziale oppure allo sportello clienti di un fornitore terzo selezionato operante in tutta la Svizzera.
La prova dell’identità di cui all’articolo 54 capoverso 3 LCaGi deve essere fornita per mezzo di passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno per stranieri. Nella procedura di richiesta in linea si accetta anche un’identità elettronica riconosciuta (Id-e) o la copia di un documento d’identità.
Se una persona non dispone dei documenti d’identità necessari, può richiedere comunque un estratto per privati o un estratto specifico per privati in linea, se la competente autorità della migrazione conferma sul modulo di richiesta da presentare che:
- l’estratto è necessario per fornire informazioni a un’autorità;
- i dati identificativi della persona indicati nel modulo di richiesta provengono dal sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
- il numero SIMIC indicato appartiene alla persona interessata.
Se l’estratto è richiesto da una terza persona, i documenti che provano il potere di rappresentanza secondo l’articolo 54 capoverso 3 LCaGi non devono risalire a più di sei mesi prima.
Art. 53 Contenuto, periodo di validità e controllo della conferma di cui all’articolo 55 capoverso 4 LCaGi
La conferma del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione che esige dalla persona la presentazione di un estratto specifico per privati secondo l’articolo 55 capoverso 4 LCaGi, deve contenere i seguenti dati:
- la designazione e l’indirizzo del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione;
- il nome, il cognome, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e la firma di una persona corresponsabile dell’assunzione presso il datore di lavoro, l’organizzazione o l’autorità competente per l’autorizzazione;
- la data della conferma;
- il nome, il cognome e la data di nascita della persona interessata;
- la descrizione dell’attività per la quale è richiesto un estratto specifico per privati secondo l’articolo 55 capoverso 1 o 1bis LCaGi.
La conferma è valida per tre mesi dal suo rilascio.
Il Servizio del casellario giudiziale controlla a campione le conferme per assicurarsi che il loro contenuto sia corretto.
Art. 54 Emolumenti per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati
L’emolumento per il rilascio di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati ammonta a 17 franchi.
Se per la medesima persona sono richiesti più estratti, l’emolumento di 17 franchi è riscosso per ogni estratto.
Per le seguenti prestazioni, l’emolumento è maggiorato come segue:
- per l’invio tramite posta raccomandata, di 5 franchi per invio;
- per la spedizione all’estero tramite corriere, di 40 franchi per invio;
- per la legalizzazione degli estratti da parte della Cancelleria federale, dell’importo per estratto determinato secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 10 settembre 196938 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
Gli emolumenti includono tutte le altre spese, segnatamente i costi per i terzi che forniscono prestazioni nelle operazioni di pagamento, di incasso e nell’ambito della trasmissione, della comunicazione e del disbrigo delle richieste.
Gli emolumenti versati non sono rimborsati.
Per il resto è applicabile l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 39 sugli emolumenti.
Sezione 4 Comunicazione automatica dei dati di VOSTRA alle autorità
Art. 55 Comunicazione all’Aggruppamento Difesa
Il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) comunica quotidianamente a VOSTRA, tramite un’interfaccia elettronica, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone soggette all’obbligo di leva, dei militari e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
Sulla base di questo elenco, VOSTRA comunica quotidianamente a PISA, in forma strutturata e tramite la medesima interfaccia, i seguenti dati relativi a sentenze originarie, decisioni successive e procedimenti penali pendenti nuovi o modificati, nella misura in cui gli oggetti segnalati siano rilevanti per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 59 capoverso 1 LCaGi:
- per le sentenze originarie, i dati che figurano in linea nell’estratto 2 per autorità secondo l’allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 2 n. 1.9) e delle copie elettroniche dei moduli di comunicazione esteri (allegato 2 n. 4.2);
- per le decisioni successive, i dati che figurano in linea nell’estratto 2 per autorità secondo l’allegato 3, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 3 n. 1.6) e delle copie elettroniche dei moduli di comunicazione esteri (allegato 3 n. 1.7.2);
- per i procedimenti penali pendenti, i dati che figurano in linea nell’estratto 2 per autorità secondo l’allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 4 n. 1.4) e delle note per la direzione del procedimento (allegato 4 n. 3).
La persona interessata è identificata nella comunicazione a PISA soltanto con il suo numero AVS.
Art. 56 Comunicazione alle autorità competenti in materia di circolazione stradale
VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le sentenze originarie svizzere in cui è stato iscritto o modificato un divieto di condurre ai sensi dell’articolo 67 e CP 40 o dell’articolo 50 e CPM 41 .
La comunicazione figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all’articolo 25.
La comunicazione comprende i seguenti dati:
- i dati di cui all’allegato 5 numero 1;
- i dati della sentenza originaria contenente il divieto di condurre (allegato 2) che figurano nella vista PDF dell’estratto 3 per autorità, ad eccezione della data alla quale la sentenza cessa di figurare sull’estratto (allegato 2 n. 5.3) e della copia elettronica del modulo di comunicazione estero (allegato 2 n. 4.2.1).
Il Servizio del casellario giudiziale trasmette immediatamente la comunicazione manualmente alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio della persona soggetta al divieto di condurre.
Se la persona interessata non ha un domicilio in Svizzera, la comunicazione deve essere fatta ai seguenti uffici:
- per le sentenze originarie di autorità penali civili: alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone in cui ha sede l’autorità giudicante;
- per le sentenze originarie di autorità penali militari: alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone in cui ha sede il SERCO della giustizia militare.
Art. 57 Comunicazione riguardante decisioni di confisca
VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le nuove confische mediante l’avviso di sistema di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera i.
Il Servizio del casellario giudiziale trasmette senza indugio manualmente le copie delle sentenze rilevanti al servizio competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Art. 58 Comunicazione alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri
VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le nuove sentenze originarie e i nuovi procedimenti penali pendenti svizzeri iscritti in VOSTRA, se gli stranieri interessati sono iscritti in VOSTRA con un domicilio in Svizzera.
La comunicazione figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all’articolo 25.
La comunicazione è in formato PDF e contiene i seguenti dati:
- i dati di cui all’allegato 5 numero 1;
- il numero AVS;
- i dati della sentenza originaria (allegato 2) che figurano nella vista PDF dell’estratto 2 per autorità, ad eccezione della data alla quale la sentenza cessa di figurare sull’estratto (allegato 2 n. 5.2);
- i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano nella vista PDF dell’estratto 2 per autorità (allegato 4).
Il Servizio del casellario giudiziale trasmette senza indugio manualmente la comunicazione all’autorità cantonale degli stranieri del Cantone di domicilio.
Art. 59 Comunicazione alla SEM
VOSTRA comunica quotidianamente alla SEM, tramite un’interfaccia elettronica con SIMIC, i seguenti dati in forma strutturata relativi ai cittadini stranieri:
- per le sentenze originarie svizzere nuove o modificate secondo l’articolo 62 capoverso 1bis lettere a ed f LCaGi: i dati della sentenza originaria che figurano in linea nell’estratto 2 per autorità secondo l’allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 2 n. 1.9);
- per i procedimenti penali pendenti nuovi o modificati secondo l’articolo 62 capoverso 1bis lettera b ed f LCaGi: i dati del procedimento penale pendente che figurano in linea nell’estratto 2 per autorità secondo l’allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 4 n. 1.4) e delle note per la direzione del procedimento (allegato 4 n. 3);
- per i dati sull’esecuzione dell’espulsione nuovi o modificati secondo l’articolo 62 capoverso 1bis lettere c ed f LCaGi: le indicazioni secondo l’allegato 2 numeri 3.4.5.2 e 3.4.5.3;
- per le decisioni successive relative all’espulsione nuove o modificate secondo l’articolo 62 capoverso 1bis lettera d, e ed f LCaGi: le indicazioni generali che figurano in linea nell’estratto 2 per autorità secondo l’allegato 3 numeri 1.1‒1.5;
- per i dati identificativi della persona inclusi nei dati di cui alle lettere a‒d: il numero AVS.
Art. 60 Comunicazione alle autorità cantonali competenti in materia di armi
Il sistema d’informazione armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco secondo l’articolo 32 a capoverso 3 della legge del 20 giugno 1997 42 sulle armi (LArm) comunica quotidianamente a VOSTRA, tramite un’interfaccia elettronica, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone iscritte nel sistema d’informazione con tale numero, indicando i Cantoni le cui autorità competenti in materia di armi elaborano i dati delle persone elencate.
Mediante interfacce elettroniche con i sistemi d’informazione sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco secondo l’articolo 32a capoverso 2 LArm, VOSTRA comunica quotidianamente alle autorità cantonali competenti in materia di armi i seguenti dati delle sentenze originarie e dei procedimenti penali pendenti nuovi o modificati riguardanti le persone iscritte nell’elenco di cui al capoverso 1:
- per le sentenze originarie soggette all’obbligo di comunicazione:1.in forma strutturata, i dati della sentenza originaria che figurano in linea nell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 2 n. 1.9), dei periodi di sospensione (allegato 2 n. 3.4.4.2.3) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4),2.in formato PDF, i dati della sentenza originaria che figurano nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 2, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4);
- per i procedimenti penali pendenti soggetti all’obbligo di comunicazione:1.in forma strutturata, i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano in linea nell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 4 n. 1.4) e delle comunicazioni alla direzione del procedimento (allegato 4 n. 3),2.in formato PDF, i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 4;
- per i dati identificativi della persona soggetti all’obbligo di comunicazione inclusi nei dati di cui alle lettere a e b:1.in forma strutturata, il numero AVS che figura in linea nell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 1 numero 1.1.1,2.in formato PDF, i dati che figurano nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 1, ad eccezione delle note ad uso interno (allegato 1 n. 2), ma includendo il numero AVS (allegato 1 n. 1.1.1).
Art. 61 Comunicazione allo Stato di origine
VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le sentenze originarie e le decisioni successive svizzere, a condizione che siano state iscritte per la prima volta in VOSTRA due settimane prima e che riguardino cittadini stranieri. È creata una comunicazione separata per ogni nuova sentenza originaria e ogni nuova decisione successiva.
Tutte le comunicazioni preparate lo stesso giorno figurano in VOSTRA in un file collettivo in formato PDF, ordinato per Stato di destinazione, insieme agli avvisi di sistema secondo l’articolo 25.
La comunicazione comprende i seguenti dati:
- i dati secondo l’allegato 5 numero 1;
- per le sentenze originarie soggette all’obbligo di comunicazione: i dati della sentenza originaria che figurano nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 2, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4.1) nonché dei reati non soggetti all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 64 capoverso 2 LCaGi;
- per le decisioni successive soggette all’obbligo di comunicazione:1.i dati della decisione successiva che figurano nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 3, ad eccezione delle copie elettroniche (allegato 3 n. 1.7.1),2.i dati della sentenza originaria di cui alla lettera b a cui fa riferimento la nuova decisione successiva,3.i dati delle altre decisioni successive secondo il numero 1 che sono già iscritti in VOSTRA nel contesto della sentenza originaria secondo il numero 2.
L’autorità competente dello Stato d’origine può indicare se la comunicazione deve essere redatta in tedesco, francese o italiano.
Il Servizio del casellario giudiziale trasmette manualmente la comunicazione all’autorità competente dello Stato d’origine almeno una volta al mese.
Art. 61a43 Comunicazione all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio
La banca dati centrale delle persone di cui all’articolo 928 b del Codice delle obbligazioni 44 comunica trimestralmente a VOSTRA, mediante un’interfaccia elettronica, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone ivi registrate con il loro numero AVS.
Sulla base di tale elenco, il giorno successivo VOSTRA comunica all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio, mediante la stessa interfaccia, i dati seguenti in forma strutturata:
- indicazioni generali concernenti la comunicazione:1.il titolo dell’avviso (all. 5 n. 1.2),2.la descrizione del mandato (all. 5 n. 1.3),3.la data di creazione dell’avviso (all. 5 n. 1.4),4.il destinatario dell’avviso (all. 5 n. 1.5.1);
- indicazioni concernenti una vigente interdizione di esercitare un’attività disposta nei confronti delle persone interessate:1.indicazioni personali:–il numero AVS (all. 1 n. 1.1.1),–l’ID incarto (all. 1 n. 1.4.1),2.indicazioni concernenti la sentenza originaria o la decisione successiva, in cui è stata disposta l’interdizione:–la data della sentenza (all. 2 n. 1.1) e il numero dell’incarto (all. 2 n. 1.3), oppure–la data della decisione (all. 3 n. 1.1) e il numero dell’incarto (all. 3 n. 1.3),3.indicazioni concernenti l’interdizione di esercitare un’attività:–la designazione dell’interdizione (all. 2 n. 3.1 o all. 3 n. 9.1),–il contenuto attualmente in vigore dell’interdizione come da dispositivo della decisione (all. 2 n. 3.4.4.1.2 o all. 3 n. 9.2, 24.2 e 25.2),–la data prevista per la fine dell’interdizione (all. 2 n. 3.4.4.2.5 o all. 3 n. 9.2),–data e ora dell’iscrizione dell’interdizione (all. 2 n. 1.9.1.1 o all. 3 n. 1.6.1.1).
Capitolo 7 Comunicazione di decesso a VOSTRA
(art. 66 LCaGi)Art. 62
La comunicazione a VOSTRA dei decessi iscritti nel registro dello stato civile è effettuata mediante l’interfaccia elettronica esistente tra UPI e VOSTRA.
Dopo la registrazione automatica della data di decesso in VOSTRA, l’intero incarto della persona interessata viene eliminato da VOSTRA in modo automatico.
Capitolo 8 Disposizioni finali
Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 10.
Art. 64 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 23 gennaio 2023.
Allegato 1
(art. 15, 24 lett. a, 45 cpv. 1 e 47)
Dati e relativi campi di dati riguardanti i dati identificativi della persona soggetti all’obbligo d’iscrizione e visibili in un profilo di consultazione (in cui sono salvati i dati penali)
A1 = i dati figurano nell’estratto 1 per autorità
A1–A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità
P = i dati figurano nell’estratto per privati
SP = i dati figurano nell’estratto specifico per privati
Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1–A4, P e SP)
No = i dati non figurano nell’estratto stampato
X = vero
— = falso
Dati identificativi della persona (art. 15) |
Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati; |
Dati che figurano nellavista in lineadegli estratti per autorità |
Dati che figurano nella vista PDFdegli estratti (stampati) |
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
X |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
ID incarto: |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1 |
No, in quanto elemento dell’identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l’allegato 2 n. 5.1) |
|
|||
|
|||
|
X |
A1 |
No |
|
X |
A1 |
No, in quanto elemento dell’identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l’allegato 2 n. 5.2) |
|
X |
A1 |
No, in quanto elemento dell’identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l’allegato 2 n. 5.3) |
|
X |
A1 |
No, in quanto elemento dell’identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l’allegato 2 n. 5.4) |
|
X |
A1 |
No, in quanto elemento dell’identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l’allegato 2 n. 5.5) |
|
X |
A1 |
No, in quanto elemento dell’identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l’allegato 2 n. 5.6) |
|
|||
|
X |
A1 |
No |
|
X |
A1 |
No |
|
X |
A1 |
No |
|
X |
A1 |
No |
|
X |
A1 |
No |
|
X |
A1 |
No |
|
|||
|
X |
A1 |
No, in quanto elemento dell’identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l’allegato 2 n. 3.4.4.2.2 e 3.4.4.2.4) |
|
X |
A1 |
No |
|
X |
A1 |
No, in quanto elemento dell’identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l’allegato 2 n. 3.4.4.2.5) |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
Allegato 2
(art. 21, 24 lett. b, 45 cpv. 1 e 47)
Allegato 345
(art. 22, 24 lett. c, 45 cpv. 1 e 47)
Dati e relativi campi di dati riguardanti le sentenze originarie soggette all’obbligo d’iscrizione e visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi della persona)
A1 = i dati figurano nell’estratto 1 per autorità
A2 = i dati figurano nell’estratto 2 per autorità
A3 = i dati figurano nell’estratto 3 per autorità
A4 = i dati figurano nell’estratto 4 per autorità
A1–A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità
P = i dati figurano nell’estratto per privati
SP = i dati figurano nell’estratto specifico per privati
Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1–A4, P e SP)
No = i dati non figurano nell’estratto stampato
X = vero
— = falso
Datidellesentenze originarie (SO) |
Dati di sistemagenerati automaticamente (a partire da altri dati; art. 24 lett. b) |
Dati che figurano nellavista in lineadegli estratti per autorità |
Dati che figurano nella vista PDFdegli estratti (stampati) |
|---|---|---|---|
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
— |
— |
No |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
A1–A4 |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
No |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1 |
No |
|
X |
— |
No |
|
X |
— |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1 |
Tutti |
|
— |
A1 |
Tutti |
|
— |
A1 |
Tutti |
|
X |
— |
Tutti |
|
— |
— |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
|||
|
— |
A1 |
— |
|
X |
A1 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
— |
A1 |
|
X |
— |
A2 |
|
X |
— |
A3 |
|
X |
— |
A4 |
|
X |
— |
P |
|
X |
— |
SP |
Dati e relativi campi di dati riguardanti le decisioni successive soggette all’obbligo d’iscrizione e
visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi della persona)
A1 = i dati figurano nell’estratto 1 per autorità
A1–A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità
Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1–A4, P e SP)
No = i dati non figurano nell’estratto stampato
X = vero
— = falso
Dati di decisioni successive (DS) |
Dati di sistemagenerati automaticamente (a partire da altri dati; |
Dati che figurano nellavista in lineadegli estratti per autorità |
Dati che figurano nella vista PDFdegli estratti (stampati) |
|---|---|---|---|
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1–A4 |
No |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
|||
|
— |
A1 |
— |
|
X |
A1 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
X |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
(cfr. allegato 2 |
(cfr. allegato 2 |
(cfr. allegato 2 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
No |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
|||
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
|
— |
A1–A4 |
Tutti |
Allegato 4
(art. 26, 24 lett. d, 45 cpv. 1 e 47)
Dati e relativi campi di dati riguardanti i procedimenti penali pendenti soggetti all’obbligo d’iscrizione e
visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi dell’imputato)
A1 = i dati figurano nell’estratto 1 per autorità
A2 = i dati figurano nell’estratto 2 per autorità
A4 = i dati figurano nell’estratto 4 per autorità
No = i dati non figurano nell’estratto stampato
X = vero
— = falso
Dati riguardanti i procedimenti penali pendenti |
Dati di sistemagenerati automaticamente (a partire da altri dati; |
Dati che figurano nellavista in lineadegli estratti per autorità |
Dati che figurano nella vista PDFdegli estratti (stampati) |
|---|---|---|---|
|
|||
|
— |
A1, A2 e A4 |
A1, A2 e A4 |
|
— |
A1, A2 e A4 |
A1, A2 e A4 |
|
— |
A1, A2 e A4 |
A1, A2 e A4 |
|
|||
|
|||
|
X |
A1, A2 e A4 |
No |
|
X |
A1, A2 e A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1, A2 e A4 |
No |
|
X |
A1, A2 e A4 |
No |
|
|||
|
X |
A1, A2 e A4 |
No |
|
X |
A1, A2 e A4 |
No |
|
X |
A1, A2 e A4 |
No |
|
|||
|
|||
|
— |
A1, A2 e A4 |
No |
|
— |
A1, A2 e A4 |
A1, A2 e A4 |
|
— |
A1, A2 e A4 |
A1, A2 e A4 |
|
— |
A1, A2 e A4 |
No |
|
|||
|
— |
A1, A2 e A4 |
No |
|
— |
A1, A2 e A4 |
A1, A2 e A4 |
|
— |
A1, A2 e A4 |
A1, A2 e A4 |
|
— |
A1, A2 e A4 |
No |
|
X |
A1, A2 e A4 |
No |
Allegato 5
(art. 25)
Dati e relativi campi di dati riguardanti avvisi di sistema generati automaticamente e
visualizzabili dalle autorità che gestiscono VOSTRA per il loro settore di competenza
X = vero
— = falso
Dati degli avvisi di sistema generati automaticamente |
Dati che figurano nell’avviso |
|---|---|
|
|
|
— |
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
— |
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
Allegato 6
(art. 28)
Dati e relativi campi di dati riguardanti consultazioni verbalizzate automaticamente secondo l’articolo 25 LCaGi
X = vero
— = falso
Dati iscritti in VOSTRA relativi a consultazioni verbalizzate automaticamente |
Dati visibili alle persone interessate nell’esercizio del diritto di accesso secondo l’art. 57 LCaGi |
|---|---|
|
X |
|
|
|
X |
|
— |
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
Allegato 7
(art. 29)
Dati e relativi campi di dati riguardanti le richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero
Dati iscritti e trattati in VOSTRA riguardanti le richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato 8
(art. 30)
Dati e relativi campi di dati riguardanti la richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati
X = vero
— = falso
Dati della richiesta secondo l’art. 27 LCaGi |
Dati salvati nella banca dati ausiliaria «CREX» |
Dati salvati in VOSTRA |
|---|---|---|
|
||
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
— |
X |
|
||
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
— |
X |
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
— |
X |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
||
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
||
|
X |
— |
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
— |
X |
|
||
|
X |
— |
|
X |
X |
|
||
|
X |
X |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
|
X |
— |
Allegato 9
(art. 7)
Diritti di trattamento dei dati identificativi della persona
Tutte = consentito a tutte le autorità (con diritto di iscrizione per le identità)
UFG = riservato al Servizio del casellario giudiziale presso l’Ufficio federale di giustizia
AI = riservato alle autorità autorizzate a iscrivere i dati (con diritto di iscrizione per le identità)
AI+UFG = riservato alle autorità autorizzate a iscrivere i dati (con diritto di iscrizione per le identità) e al Servizio del casellario giudiziale presso l’Ufficio federale di giustizia
N = nessuno
AS = automatismo di sistema (l’iscrizione o la modifica avvengono automaticamente)
— = questo caso non esiste
|
Iscrizione |
Modifica |
Eliminazione |
|
Tutte |
AS |
N, se vi sono dati penali Tutte, se non vi sono dati penali |
|
Tutte |
— |
— |
|
— |
UFG |
UFG, se non vi sono dati penali |
|
— |
UFG |
UFG, se non vi sono dati penali |
|
Tutte |
UFG |
N, se vi sono dati penali Tutte, se non vi sono dati penali |
|
Tutte |
Tutte |
Tutte |
|
AS |
N |
N |
|
Tutte |
Tutte |
Tutte |
|
Iscrizione |
Modifica |
Eliminazione |
|
Tutte |
AI+UFG |
AI+UFG |
|
— |
UFG |
N |
|
N |
N |
N |
|
UFG |
UFG |
UFG |
|
UFG |
UFG |
UFG |
|
Iscrizione |
Modifica |
Eliminazione |
|
Tutte |
AI |
AI |
|
AS |
UFG |
UFG |
|
AS |
N |
N |
|
Tutte |
Tutte |
Tutte |
|
Iscrizione |
Modifica |
Eliminazione |
|
Tutte |
AI |
AI |
|
AS |
N |
N |
|
Tutte |
Tutte |
Tutte |
|
Iscrizione |
Modifica |
Eliminazione |
|
Tutte |
AI |
AI |
|
AS |
N |
N |
|
Tutte |
Tutte |
Tutte |
Allegato 10
(art. 63)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I
L’ordinanza del 29 settembre 2006 52 sul casellario giudiziale è abrogata.
II
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
… 53