La Confederazione sussidia la costruzione, nei limiti dei crediti stanziati, l’ampliamento e la trasformazione dei seguenti istituti, pubblici e privati:
- stabilimenti per l’esecuzione di pene di reclusione e di detenzione (art. 37 Codice penale, CP);
- stabilimenti e sezioni di stabilimenti specializzate per l’esecuzione di pene privative della libertà di breve durata (art. 37bis e 39 CP);
- stabilimenti per misure di sicurezza sottoposti ad una autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 42 a 44 CP);
- case d’educazione al lavoro per giovani adulti (art. 100bis CP);
- sezioni specializzate per persone penalmente collocate in stabilimenti non sottoposti ad un’autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 40, 42 a 44 e 100bis CP);
- istituti specializzati per persone liberate condizionalmente o a titolo di prova o condannate con sospensione condizionale della pena (art. 38, 41 e 45 CP);
- case per fanciulli e adolescenti, nelle quali almeno un terzo dei giorni di permanenza riguardi persone penalmente collocate oppure quando tali case siano indispensabili all’esecuzione di misure penali (art. 82 segg. e 89 segg. CP).
La Confederazione può sussidiare la costruzione, l’ampliamento e la trasformazione di istituti specializzati per fanciulli, adolescenti e giovani adulti fino a 22 anni, il cui comportamento sociale è particolarmente turbato, purché questi istituti accolgano anche persone penalmente collocate.
Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale accorda un credito d’impegno pluriennale per le assegnazioni di cui ai capoversi 1 e 2.