Il conto di tutti i buoni di trasporto utilizzati sulla intera rete ferroviaria svizzera viene trasmesso ogni mese dal controllo degl’introiti delle ferrovie federali in Berna ai Cantoni; i trasporti di cui alla I a categoria (salvo però il ritorno della scorta, vedi § 6 cpv. 2 e 3), saranno posti in conto al Cantone destinatario, tutti gli altri al Cantone speditore. Serviranno da documenti giustificativi i buoni di trasporto utilizzati. L’ammontare dei conti rispettivi dev’essere versato alla Cassa principale delle Strade ferrate federali in Berna entro il termine di un mese dalla trasmissione dei conti stessi. Le Strade ferrate federali s’incaricano di regolare i conti colle altre imprese svizzere di ferrovie e di battelli a vapore.
Gli uffici contabili dei Cantoni sono le direzioni cantonali di polizia.
Per i trasporti di cui alla II a categoria incombenti alla Confederazione, i Cantoni ne trasmettono il conto ogni tre mesi, con i documenti giustificativi, al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Ove un individuo, non detenuto, rimandato all’estero, sia in grado di pagare in tutto o in parte le spese di trasporto, il Cantone speditore dedurrà dal conteggio col Dipartimento federale di giustizia e polizia, la somma di cui potè venir rimborsato.