Le seguenti autorità sono tenute, su richiesta della Polizia giudiziaria federale, a collaborare e a informare ai sensi dell’articolo 4 LUC:
- autorità di perseguimento penale, segnatamente pubblici ministeri, giudici istruttori, autorità preposte all’assistenza giudiziaria e organi di polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni;
- servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni, nonché autorità della Confederazione incaricate dell’esecuzione della LMSI;
- organi delle guardie di confine e delle dogane;
- autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti in materia di diritto degli stranieri e sono competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell’asilo o di ammissione provvisoria;
- controlli degli abitanti e registri pubblici, segnatamente registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell’aviazione civile nonché registro fondiario;
- autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni;
- Ufficio federale dell’ambiente;
- Segreteria di Stato dell’economia;
- autorità che aggiudicano commesse pubbliche.
Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute a fornire informazioni qualora i dati personali richiesti siano indispensabili all’adempimento dei compiti legali della Polizia giudiziaria federale. Inoltre esse trasmettono alla Polizia giudiziaria federale tutti i dati, non relativi a persone, che la Polizia giudiziaria federale necessita per l’adempimento del mandato legale e le forniscono appoggio logistico.
Le informazioni di cui al capoverso 2 comprendono segnatamente:
- informazioni di natura tecnica o statistica, relative a reati, Paesi e popolazioni, nonché indicazioni sui metodi utilizzati per commettere i reati;
- la partecipazione a gruppi di lavoro o d’inchiesta degli Uffici centrali, previa reciproca consultazione e nell’ambito delle possibilità d’ordine personale e finanziario.
Per la domanda d’assistenza amministrativa la Polizia giudiziaria federale fornisce, di norma, una motivazione orale sommaria al servizio al quale ha chiesto informazioni. Essa può rifiutare di fornire una motivazione qualora si tratti di informazioni di portata minore, oppure qualora i diritti della personalità dell’interessato potessero risultarne pregiudicati. In caso di informazioni di vasta portata, il servizio richiesto può esigere una motivazione scritta della domanda. La motivazione scritta può essere presentata posteriormente quando vi sia pericolo nel ritardo.
La Polizia giudiziaria federale può fissare temi d’informazione prioritari nonché standardizzare il rilascio delle informazioni. A questo proposito si tiene conto, in particolare, delle richieste delle autorità cantonali di perseguimento penale e di polizia.