La presente ordinanza disciplina, per il sistema nazionale di indagine (SNI), ai sensi degli articoli 10–13 e 18 LSIP:5
- l’autorità responsabile;
- la struttura e il contenuto;
- gli utenti e i diritti d’accesso;
- il trattamento dei dati;
- la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.
SNI è composto dei seguenti sottosistemi:
- il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all’articolo 10 LSIP;
- il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all’articolo 11 LSIP;
- il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale di cui all’articolo 13 LSIP;
- il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) di cui all’articolo 18 LSIP;
- 6 il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all’articolo 12 LSIP.