Il presente accordo disciplina l’organizzazione della parte nazionale dei CCPD (servizi svizzeri) di Ginevra e Chiasso, il finanziamento destinato ai CCPD per i costi a carico della Svizzera, i compiti delle autorità federali e cantonali che partecipano ai CCPD nonché gli aspetti inerenti al diritto del personale e al diritto in materia di acquisti.
360.4
Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Approvato dall’assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) il 14 novembre 2013. Approvato dal Consiglio federale il 2 aprile 2014
(Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero
e
la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia
e polizia (CDDGP),
di seguito denominati «le Parti»,
visti
- l’Accordo del 9 ottobre 20071 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale,
- il Protocollo addizionale del 28 gennaio 20022 all’Accordo dell’11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale,
- l’Accordo del 10 settembre 19983 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali, e
- il Protocollo del 17 settembre 20024 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale,
miranti ad agevolare e snellire la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale con la Francia e con l’Italia attraverso l’istituzione di centri di cooperazione bilaterale (CCPD);
nonché visto l’articolo 6 a della legge federale del 7 ottobre 1994 5 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) che statuisce che la Confederazione coordina la gestione e l’esercizio della parte nazionale dei CCPD e conviene con i Cantoni l’organizzazione comune dei centri, l’esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto dell’accordo
Art. 2 Servizi svizzeri di Ginevra e Chiasso
Le seguenti autorità federali e cantonali partecipano ai servizi svizzeri di Ginevra e Chiasso e vi distaccano propri collaboratori (unità distaccante):6
- l’Ufficio federale di polizia (fedpol);
- la Segreteria di Stato della migrazione7,
- l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini8, rappresentata dal Corpo delle guardie di confine (Cgcf);
- le polizie cantonali.
I servizi svizzeri non sono dotati di personalità giuridica.
Capitolo 2 Organizzazione
Sezione 1 Conduzione dei servizi svizzeri
Art. 3
La conduzione dei servizi svizzeri spetta sotto il profilo:
- strategico: al comitato direttivo
- operativo: al coordinatore svizzero
- amministrativo: a fedpol.
Sezione 2 Comitato direttivo
Art. 4 Numero e composizione
Per ciascun servizio svizzero è istituito un comitato direttivo.
Ciascun comitato direttivo è composto delle seguenti persone:
- il capo della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol e il capo del commissariato CCPD;
- il comandante della regione guardie di confine in cui è ubicato il CCPD;
- un quadro della Segreteria di Stato della migrazione;
- tre quadri delle polizie cantonali, di cui almeno uno proveniente dal Cantone in cui è ubicato il CCPD;
- il coordinatore svizzero.
Art. 5 Compiti
Nel quadro della conduzione strategica dei servizi svizzeri, il comitato direttivo assume segnatamente i seguenti compiti:
- rappresentare la Svizzera in seno al rispettivo organo bilaterale (Svizzera-Francia o Svizzera-Italia) conformemente ai protocolli addizionali9 e garantirne una posizione unitaria;
- informare tempestivamente e in modo dettagliato l’autorità competente o interessata in merito a eventi o decisioni sensibili sotto il profilo politico concernenti il CCPD o i servizi svizzeri;
- definire gli obiettivi, i compiti e l’organizzazione dei servizi svizzeri;
- scegliere il coordinatore svizzero d’intesa con la rispettiva unità distaccante;
- approvare l’elenco degli obblighi del coordinatore svizzero nonché gli ordini di servizio da questi pronunciati;
- approvare i regolamenti interni del CCPD10 e autorizzare il coordinatore svizzero a firmarli;
- approvare il rapporto annuale stilato dal coordinatore svizzero sulla gestione del servizio svizzero e destinato alle autorità che vi partecipano;
- fungere da centro di contatto per le questioni strategiche tra il servizio svizzero e le autorità interessate;
- sottoporre alla direzione di fedpol la proposta di bilancio del CCPD per approvazione;
- elaborare il proprio regolamento interno da sottoporre per approvazione alla direzione di fedpol.
Art. 6 Presidente del comitato direttivo
Il capo della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol svolge la funzione di presidente del comitato direttivo.
Il presidente del comitato direttivo convoca e conduce le sedute del comitato e ne dispone la messa a verbale.
Sezione 3 Coordinatore svizzero
Art. 7 Designazione
All’interno di ciascun servizio svizzero è designato un coordinatore svizzero.
Le funzioni di coordinatore e di suo supplente sono assunte da un ufficiale di polizia del Cantone in cui ha sede il CCPD e da un collaboratore di fedpol.
Art. 8 Compiti
Il coordinatore svizzero è responsabile della conduzione operativa del servizio svizzero, che comprende segnatamente i seguenti compiti:
- attuare le decisioni del comitato direttivo, nella misura in cui rientri nelle sue competenze;
- fungere da centro di contatto per le questioni operative tra il servizio svizzero e i membri del comitato direttivo o le autorità nazionali e internazionali interessate;
- emanare gli ordini di servizio necessari per la gestione operativa;
- redigere annualmente un rapporto sulla gestione del servizio svizzero destinato alle autorità interessate;
- fornire al comitato direttivo e al commissariato CCPD le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti;
- sottoporre le richieste d’acquisto al commissariato CCPD.
Il coordinatore svizzero ha la facoltà di impartire istruzioni ai collaboratori svizzeri distaccati, nella misura in cui esse siano necessarie per garantire la gestione operativa ordinaria del servizio svizzero (potere funzionale di impartire istruzioni). La facoltà disciplinare di impartire istruzioni spetta esclusivamente all’unità distaccante.
Sezione 4 Commissariato CCPD
Art. 9 Compiti
Il commissariato CCPD funge da intermediario tra fedpol e le autorità che partecipano ai CCPD per le questioni amministrative e finanziarie.
Capitolo 3 Finanziamento
Art. 10 Assunzione delle spese
La quota svizzera delle spese complessive di gestione dei CCPD e dei servizi svizzeri di Ginevra e Chiasso è per due terzi a carico della Confederazione e per un terzo a carico dei Cantoni.
La quota dei singoli Cantoni è calcolata in funzione della loro popolazione.
Per le spese complessive di gestione è fissato un tetto massimo di 5,5 milioni di franchi. Tale importo è adeguato al rincaro (indice nazionale dei prezzi al consumo; base 31.12.2012: 98,9 punti). Determinante a tale riguardo è lo stato dell’indice a fine anno, in funzione del quale il tetto massimo subisce un adeguamento a decorrere dal secondo anno successivo. Il tetto massimo è subordinato all’approvazione dei crediti a preventivo da parte del Parlamento.
Per spese di gestione s’intendono:
- le spese per il personale distaccato di Confederazione e Cantoni ai sensi dell’articolo 11;
- l’importo forfettario ai sensi dell’articolo 12, necessario a coprire tutte le indennità dei collaboratori cantonali risultanti dalla loro attività presso i servizi svizzeri;
- le indennità per i collaboratori della Confederazione (art. 13);
- le spese di locazione e per l’infrastruttura dei servizi svizzeri;
- le spese a carico dei collaboratori risultanti dalla loro attività presso i servizi svizzeri, le spese per i regali di rappresentanza nonché le altre spese di rappresentanza (inviti al ristorante, spese di pernottamento e spese per eventi) nel quadro della gestione del CCPD;
- le spese per nuovi acquisti e acquisti di sostituzione da parte dei servizi svizzeri.
Art. 11 Computo delle spese per il distacco di collaboratori
Per il distacco di collaboratori presso un servizio svizzero, l’unità distaccante riceve un importo forfettario di 125 000 franchi per collaboratore a tempo pieno e per anno.
Art.
12
Importo forfettario necessario a coprire le indennità
dei collaboratori cantonali
L’unità cantonale distaccante riceve un importo forfettario di 10 000 franchi per collaboratore a tempo pieno e per anno destinato a coprire l’insieme delle indennità riconducibili ai compiti speciali svolti dal collaboratore in questione presso il servizio svizzero (segnatamente il servizio di picchetto, il lavoro notturno o domenicale e le indennità di funzione).
L’importo forfettario ammonta a 22 000 franchi per i collaboratori cantonali che non sono domiciliati nel Cantone in cui ha sede il servizio svizzero.
L’unità cantonale distaccante versa l’intero importo forfettario ai collaboratori in questione tramite il sistema salariale.
Art. 13 Indennità per i collaboratori della Confederazione
Il versamento di indennità ai collaboratori della Confederazione è retto dalla legislazione sul personale federale.
Art. 14 Flussi finanziari e conteggio
I costi salariali per il personale distaccato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera a sono interamente versati ai collaboratori dalle unità distaccanti conformemente alle pertinenti disposizioni. Nel conteggio complessivo delle spese effettuato a fine anno, tali costi sono computati conformemente all’articolo 11.
L’importo forfettario necessario a coprire le indennità ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera b è versato alle unità cantonali distaccanti tramite il credito riservato da fedpol per i CCPD (conteggio CCPD).
Le spese ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e sono rimborsate direttamente ai collaboratori interessati e vanno a carico del conteggio CCPD. A tal fine sono determinanti i processi e le procedure di fedpol.
Le spese correnti collegate alla gestione e all’infrastruttura ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettere d ed f sono rimborsate da fedpol e vanno a carico del conteggio CCPD.
A fine anno fedpol allestisce un conteggio delle spese ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettere a–f per ogni servizio svizzero. Sulla base di un conteggio complessivo concernente entrambi i servizi svizzeri, è stabilito in quale misura le autorità che vi partecipano hanno messo a disposizione il proprio personale ed è definita l’entità delle spese di gestione già assunte dalla Confederazione. Sulla base di tale conteggio viene infine calcolata la quota a carico della Confederazione e dei Cantoni.
I Cantoni che, sulla base della propria quota cantonale, hanno fornito prestazioni supplementari sotto forma di personale distaccato ricevono un versamento di compensazione. In caso di prestazioni insufficienti rispetto alla quota cantonale, sono invece i Cantoni a dovere effettuare un versamento di compensazione.
L’amministrazione finanziaria è eseguita da fedpol sulla base del conteggio CCPD.
Art. 15 Gestione e pianificazione finanziaria
La gestione e la pianificazione finanziaria sono svolte conformemente alle disposizioni dell’Amministrazione federale in materia di pianificazione e di reporting.
Capitolo 4 Personale
Art. 16 Organico dei servizi svizzeri
Di norma, l’organico dei servizi svizzeri è composto al massimo di 35 collaboratori.
L’organico di cui al capoverso 1 può essere adeguato alle esigenze di servizio, a condizione che non sia superato il tetto massimo ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3.
Art. 17 Distacco di personale
Le autorità interessate (ai sensi dell’art. 2 cpv. 1) s’impegnano a distaccare presso i servizi svizzeri un numero sufficiente di collaboratori idonei al fine di garantire l’organico di cui all’articolo 16. La durata di un impiego dovrebbe essere di almeno dodici mesi.
L’unità distaccante sottopone al coordinatore svizzero i dossier dei candidati da distaccare. Il coordinatore decide, d’intesa con l’unità distaccante, in merito a un impiego presso il servizio svizzero.
Art. 18 Principio del distacco di personale
Il rapporto di lavoro tra l’unità distaccante e il collaboratore continua anche durante l’impiego di quest’ultimo presso un servizio svizzero. Il collaboratore resta integrato nella gerarchia dell’unità distaccante ed è sottoposto in linea di principio al suo potere di impartire istruzioni. Questo significa in particolare che:
- il diritto del personale dell’unità distaccante si applica al collaboratore distaccato;
- l’unità distaccante versa lo stipendio al proprio collaboratore distaccato, comprese le indennità;
- il coordinatore svizzero effettua il ciclo di gestione (formulazione degli obiettivi, colloqui individuali e valutazione del personale) in collaborazione con l’unità distaccante.
Art. 19 Deroghe al principio del distacco di personale
Per l’intera durata del suo impiego, il collaboratore distaccato è soggetto al potere del coordinatore svizzero di impartire istruzioni di carattere funzionale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.
In caso di prestazioni insufficienti o di assenze prolungate di un collaboratore distaccato, il servizio competente (il coordinatore svizzero se si tratta di collaboratori, il comitato direttivo se si tratta del coordinatore svizzero) può proporre all’autorità distaccante di anticipare la fine dell’impiego del collaboratore in questione.
Se l’impiego di un collaboratore dura più di un anno, il commissariato CCPD e l’unità distaccante si accordano, nel singolo caso, in merito all’assunzione di eventuali costi di formazione. In caso di impieghi inferiori a un anno, i costi di formazione sono a carico dell’unità distaccante.
Art. 20 Veicoli dell’amministrazione
A ogni servizio svizzero sono messi a disposizione veicoli dell’amministrazione provenienti dal parco veicoli di fedpol.
L’utilizzo di veicoli dell’amministrazione è retto dalla pertinente direttiva di fedpol.
Capitolo 5 Acquisti, spese, regali e spese di rappresentanza
Art. 21 Acquisti
In considerazione dell’articolo 2 c dell’ordinanza dell’11 dicembre 1995 11 sugli acquisti pubblici nonché dell’assunzione delle spese ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1, agli acquisti si applica la legislazione federale in materia di acquisti pubblici.
Gli acquisti sono effettuati conformemente ai processi e alle procedure di fedpol. Il commissariato CCPD coordina le richieste di acquisto pervenute.
Art. 22 Spese
Per i collaboratori distaccati dalla Confederazione il rimborso delle spese è retto dalla legislazione sul personale federale e dalla pertinente direttiva di fedpol. Esse si applicano per analogia anche ai collaboratori distaccati dai Cantoni.
Art. 23 Regali e spese di rappresentanza
La consegna di regali di rappresentanza e il rimborso delle spese di rappresentanza (inviti al ristorante, spese di pernottamento e spese per eventi) sono retti dalla pertinente direttiva di fedpol.
Capitolo 6 Divergenze
Art. 24
Le Parti risolvono di comune accordo, mediante negoziati, eventuali divergenze risultanti dall’esecuzione del presente accordo.
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 25 Entrata in vigore
Il presente accordo è concluso tra il Consiglio federale e il CDDGP. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima firma, ma al più presto con l’entrata in vigore dell’articolo 6 a della legge federale del 7 ottobre 1994 12 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
Art. 26 Durata e denuncia
Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata; cessa tuttavia di applicarsi in caso di scioglimento dei CCPD di Ginevra e Chiasso.
Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi prima della fine dell’anno.
Berna, 10 aprile 2014 | Berna, 10 aprile 2014 |
In nome | Conferenza delle direttrici e dei direttori |
Consigliera federale | Hans-Jürg Käser, |