I dati registrati nell’IPAS che sono in correlazione con i dati dattiloscopici memorizzati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica) o con profili del DNA memorizzati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (O del 3 dic. 2004 sui profili del DNA) sono cancellati contemporaneamente ai dati corrispondenti memorizzati in questi sistemi d’informazione.
Sono escluse dalla cancellazione ai sensi del capoverso 1 le pratiche «hit» di cui all’allegato 1. Esse restano memorizzate finché nell’IPAS figura almeno una pratica con il numero di controllo del processo delle categorie «AFIS» o «DNA». Dopo la cancellazione degli ultimi dati ancora rimasti delle categorie «AFIS» o «DNA», la pratica «hit» resta memorizzata nell’IPAS per una durata massima di cinque anni.
Al momento della cancellazione dei profili del DNA sono cancellati anche tutti gli altri dati conservati nell’IPAS relativi alla persona in questione, se non vi è altro materiale segnaletico che si riferisca alla stessa persona. Se gli altri dati conservati in IPAS non possono essere cancellati, la nota riguardante l’esistenza di un profilo del DNA nell’IPAS è cancellata contemporaneamente al profilo del DNA.
Il numero di controllo del processo è cancellato quando la Confederazione non conserva più alcun dato segnaletico sulla persona in questione.
I dati delle categorie «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d’identità» sono cancellati 50 anni dopo la prima registrazione. I dati della categoria «Ricerca di persone scomparse» possono essere conservati finché le persone interessate non sono state ritrovate, ma al massimo fino al compimento del novantanovesimo anno di età.
I dati della categoria «Interpol» sono cancellati dopo dieci anni.
I dati della categoria «Europol» sono cancellati conformemente all’articolo 9 paragrafo 8 dell’Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
I dati della categoria «NSIS» trasmessi come informazioni supplementari nell’ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all’articolo 45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008 .
I dati del sistema di gestione delle pratiche e degli atti che non sono in correlazione con altre categorie sono cancellati dopo tre anni.