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361.2

Ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS)

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi
d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, per il sistema informatizzato IPAS, ai sensi degli articoli 12, 14 e 18 LSIP:

  1. l’autorità responsabile e la vigilanza;
  2. la struttura e il contenuto;
  3. i diritti d’accesso e il trattamento di dati;
  4. la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

Il sistema d’informazione IPAS è composto dai seguenti sottosistemi:

  1. il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all’articolo 12 LSIP;
  2. il sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse di cui all’articolo 14 LSIP;
  3. il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di cui all’articolo 18 LSIP.

Art. 2 Autorità responsabile e vigilanza

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile dell’IPAS. Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati nell’IPAS.

Fedpol nomina un servizio di controllo. Tale servizio gestisce i diritti d’accesso all’IPAS secondo la matrice d’accesso di cui all’allegato 2, vigila sulla cancellazione automatica dei dati ed effettua controlli dei dati. Il servizio di controllo è responsabile del rispetto, da parte degli utenti, dell’ordinanza, dei suoi allegati e del regolamento sul trattamento dei dati.

Il fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia fornisce i mezzi informatici necessari alla gestione di IPAS.

Sezione 2 Struttura e contenuto dell’IPAS

Art. 3 Struttura dell’IPAS

L’IPAS contiene le seguenti categorie:

  1. «Interpol»;
  2. «Europol»;
  3. «NSIS»;
  4. «AFIS-DNA»;
  5. «Ricerca di persone scomparse»;
  6. «Documenti d’identità».

Ogni categoria si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

  1. «Dati di base», in cui sono registrati dati relativi a persone fisiche, persone giuridiche e oggetti;
  2. «Fascicoli», in cui sono registrati l’ubicazione dei fascicoli cartacei, i diritti d’accesso ai fascicoli e le indicazioni relative al prestito;
  3. «Pratiche», in cui sono registrati la categoria secondo l’articolo 4 capoverso 1 cui appartengono i fascicoli, il loro stato d’avanzamento nonché dati sulla persona incaricata del fascicolo;
  4. «Contenuto», in cui sono registrati i dati più dettagliati sugli antecedenti riguardanti le persone fisiche, le persone giuridiche e gli oggetti;
  5. «Gestione delle pratiche e degli atti», funzione di gestione delle pratiche e degli atti.

Art. 4 Dati trattati in IPAS

L’IPAS contiene i seguenti dati e documenti:

  1. categoria «Interpol»: dati e documenti relativi a persone annunciate alla Polizia giudiziaria federale (PGF) come presunti autori di reati, parti lese o persone informate sui fatti, nell’ambito d’inchieste di polizia giudiziaria che non sono sottoposte alla giurisdizione federale o di attività di polizia finalizzate alla prevenzione, condotte da autorità di perseguimento penale o di polizia svizzere o estere;
  2. categoria «Europol»: dati trasmessi nell’ambito della cooperazione con Europol;
  3. categoria «NSIS»: dati trasmessi all’ufficio SIRENE in relazione a una segnalazione in N-SIS;
  4. categoria «AFIS-DNA»: dati e documenti relativi a persone di cui gli elementi segnaletici sono stati oggetto di un rilevamento e di un esame minuzioso da parte delle autorità di polizia svizzere o estere o del Corpo delle guardie di confine e che sono stato notificati a fedpol per confronto dei dati;
  5. categoria «Ricerca di persone scomparse»: dati e documenti relativi a persone in merito alle quali autorità svizzere o estere, privati, istituzioni o organizzazioni internazionali hanno inoltrato una domanda al servizio di ricerca delle persone scomparse di fedpol;
  6. categoria «Documenti d’identità»: dati e documenti relativi a persone in merito alle quali fedpol ha aperto un fascicolo nell’ambito dell’applicazione della legislazione sui documenti d’identità.

I dati e i documenti che rientrano in più categorie secondo l’articolo 3 capoverso 1 sono trattati in ciascuna categoria di dati corrispondente.

I dati specifici sono elencati nell’allegato 1.

Art. 5 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e dei fascicoli relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche od oggetti, eccetto i documenti e le iscrizioni relativi ai casi trattati nel sistema nazionale di indagine. 2

Esso può contenere tutte le comunicazioni, segnatamente le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica, le lettere e le comunicazioni via telefax indirizzati a fedpol o provenienti da quest’ultimo. Contiene in particolare le comunicazioni scambiate nel quadro della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol).

Esso dà accesso:

  1. ai documenti specifici informatizzati, sotto forma di testo o di immagine, che si riferiscono a pratiche trattate da fedpol;
  2. ai dati relativi alla trasmissione e allo stato dell’elaborazione dei documenti e dei fascicoli nonché a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d’informazione accessibili a fedpol; e
  3. all’ubicazione dei fascicoli e alle indicazioni relative al prestito.

I dati trattati nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol possono essere indicizzati per persona, oggetto o evento e connessi alle altre sottocategorie o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati che sono connessi ad altre sottocategorie o a un altro sistema d’informazione sottostanno alle regole di trattamento e alle restrizioni d’accesso applicabili a questi ultimi.

Sezione 3 Diritti d’accesso e trattamento dei dati

Art. 6 Servizi con diritto d’accesso

I collaboratori di fedpol possono consultare l’IPAS online se per adempiere i loro compiti legali hanno bisogno di dati registrati nel sistema.

I diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 2.

Art. 7 Trasmissione di dati

Fedpol può, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell’IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:3

  1. le autorità di polizia o di perseguimento penale federali, cantonali ed estere;
  2. gli uffici centrali nazionali Interpol e la segreteria generale di Interpol;
  3. 4 i servizi della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione e per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e dalla legge del 20 giugno 20146 sulla cittadinanza;
  4. Europol;
  5. i servizi competenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini7;
  6. le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio dei visti;
  7. 8 il Servizio delle attività informative della Confederazione, nel quadro delle sue attività secondo la LMSI;
  8. 9 il Servizio del casellario giudiziale dell’Ufficio federale di giustizia per l’identificazione di persone registrate nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA qualora si sospetti un errore nel collegamento dei dati;
  9. 10 i servizi centrali di coordinamento dei Cantoni per determinare se sussistono i presupposti legali per cancellare un profilo del DNA ai sensi degli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 200311 sui profili del DNA, nonché per cancellare i dati segnaletici di natura biometrica ai sensi degli articoli 17–21 dell’ordinanza del 6 dicembre 201312 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Sono fatte salve le disposizioni legali che disciplinano il trattamento di dati segnaletici, dati provenienti da Interpol, Europol, N-SIS, nonché dati sulla ricerca di persone scomparse e documenti d’identità. 13

Art. 8 Ulteriori disposizioni sulla trasmissione dei dati

Al momento della comunicazione dei dati registrati nell’IPAS, si devono rispettare i divieti inerenti all’utilizzazione. Fedpol può comunicare alle autorità estere di cui all’articolo 7 dati relativi ai richiedenti l’asilo, ai rifugiati o alle persone provvisoriamente ammesse solo previa consultazione dell’Ufficio federale competente.

Fedpol rifiuta di trasmettere dati registrati nell’IPAS se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati. I dati che non sono destinati a essere comunicati sono segnalati come tali nell’IPAS.

Al momento di qualsiasi trasmissione di dati registrati nell’IPAS, il destinatario deve essere informato sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati. Egli può impiegarli esclusivamente allo scopo per cui tali dati gli sono stati trasmessi. Deve essere avvertito delle restrizioni d’impiego e del fatto che fedpol si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che sarà stato fatto di questi dati.

La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della trasmissione devono essere registrati nell’IPAS.

Fedpol disciplina le modalità dettagliate della trasmissione nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 2.

Art. 9 Durata di conservazione dei dati

I dati registrati nell’IPAS che sono in correlazione con i dati dattiloscopici memorizzati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (O del 6 dic. 2013 14 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica) o con profili del DNA memorizzati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (O del 3 dic. 2004 15 sui profili del DNA) sono cancellati contemporaneamente ai dati corrispondenti memorizzati in questi sistemi d’informazione. 16

Sono escluse dalla cancellazione ai sensi del capoverso 1 le pratiche «hit» di cui all’allegato 1. Esse restano memorizzate finché nell’IPAS figura almeno una pratica con il numero di controllo del processo delle categorie «AFIS» o «DNA». Dopo la cancellazione degli ultimi dati ancora rimasti delle categorie «AFIS» o «DNA», la pratica «hit» resta memorizzata nell’IPAS per una durata massima di cinque anni. 17

Al momento della cancellazione dei profili del DNA sono cancellati anche tutti gli altri dati conservati nell’IPAS relativi alla persona in questione, se non vi è altro materiale segnaletico che si riferisca alla stessa persona. Se gli altri dati conservati in IPAS non possono essere cancellati, la nota riguardante l’esistenza di un profilo del DNA nell’IPAS è cancellata contemporaneamente al profilo del DNA.

Il numero di controllo del processo è cancellato quando la Confederazione non conserva più alcun dato segnaletico sulla persona in questione.

I dati delle categorie «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d’identità» sono cancellati 50 anni dopo la prima registrazione. I dati della categoria «Ricerca di persone scomparse» possono essere conservati finché le persone interessate non sono state ritrovate, ma al massimo fino al compimento del novantanovesimo anno di età.

I dati della categoria «Interpol» sono cancellati dopo dieci anni.

I dati della categoria «Europol» sono cancellati conformemente all’articolo 9 paragrafo 8 dell’Accordo del 24 settembre 2004 18 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.

I dati della categoria «NSIS» trasmessi come informazioni supplementari nell’ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all’articolo 45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008 19 .

I dati del sistema di gestione delle pratiche e degli atti che non sono in correlazione con altre categorie sono cancellati dopo tre anni.

Art. 9a20 Verbalizzazione delle cancellazioni

I verbali delle cancellazioni sono conservati per un anno, a partire dal momento della cancellazione dei dati, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. I verbali sono accessibili esclusivamente al consulente per la protezione dei dati dell’Ufficio e possono essere utilizzati unicamente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 1021 Archiviazione

La consegna all’Archivio federale di dati contenuti nel sistema d’informazione è retta dall’articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020 22 sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 26 giugno 1998 23 sull’archiviazione.

Sezione 4 Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 11 Diritti delle persone interessate

Il diritto d’accesso, il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto dalle disposizioni della LPD 24 . Per i dati comunicati da Interpol è fatto salvo l’articolo 13 dell’ordinanza del 1° dicembre 1986 25 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna. Per i dati comunicati da Europol è fatto salvo l’articolo 7 paragrafo 5 dell’Accordo del 24 settembre 2004 26 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. Per i dati che hanno una correlazione con una segnalazione in N-SIS è fatto salvo l’articolo 49 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008 27 . Per le iscrizioni nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di dati che rientrano nella competenza della PGF è fatto salvo l’articolo 8 LSIP.

Art. 1228 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è garantita:

  1. 29 dall’ordinanza del 31 agosto 202230 sulla protezione dei dati;
  2. 31 dall’ordinanza dell’8 novembre 202332 sulla sicurezza delle informazioni.

Art. 13 Verbalizzazione

Ogni trattamento di dati nell’IPAS è verbalizzato. I verbali devono essere conservati per un anno. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. 33

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza IPAS del 21 novembre 2001 34 è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

Allegato 1

(art. 4 cpv. 3)

Catalogo dei dati

IPAS
(Categorie «AFIS-DNA», «Interpol», «Europol», «NSIS», «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d’identità»)
Sottocategoria «Dati di base» relativa alle persone fisiche
  1. Numero
  2. Cognome
  3. Nome
  4. Data di nascita
  5. Sesso
  6. Cittadinanza
  7. Indirizzo
  8. Luogo di nascita e Paese di nascita
  9. Luogo d’origine
  10. Nome dei genitori
  11. Stato civile
  12. Lingua madre
  13. Documenti d’identità
  14. Nomi controllati/identità accertata
  15. Data del decesso
  16. Connotati
    (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli)
  17. Pseudonimi e caratteristiche
  18. Identità o non identità con un’altra persona dallo stesso nome registrata nel sistema
  19. Persone che vivono nella stessa economia domestica
Sottocategoria «Dati di base» relativa alle persone giuridiche
  1. Numero
  2. Nome
  3. Sede
  4. Cittadinanza
  5. Forma giuridica
  6. Informazioni del registro di commercio
  7. Nome dei membri e degli organi direttivi
  8. Indirizzo
  9. Altri nomi e caratteristiche
  10. Identità o non identità con un’altra persona dallo stesso nome registrata nel sistema
Sottocategoria «Dati di base» relativa agli oggetti
  1. Numero
  2. Nome dell’oggetto
  3. Descrizione
  4. Dati relativi all’evento (data/orario dalle … alle …)
  5. Paese di provenienza dell’oggetto o Paese in cui si è verificato l’evento
  6. Tipo di oggetto o di evento
  7. Indirizzo
  8. Identità o non identità con un altro oggetto dallo stesso nome registrato nel sistema
Sottocategoria «Fascicoli» relativa alle persone fisiche o giuridiche e agli oggetti
  1. Numero
  2. Collaboratore che ha aperto il fascicolo
  3. Ubicazione abituale (centro di documentazione)
  4. Ubicazione attuale (nome di chi l’ha preso in prestito)
  5. Numero del volume o del sottofascicolo
  6. Informazioni sui dati di base riguardanti il fascicolo
  7. Data dei documenti del fascicolo
  8. Osservazioni
Sottocategoria «Pratiche» relativa alle persone fisiche o giuridiche e agli oggetti
  1. Numero
  2. Tipo (entrata/uscita, autorità emittente o destinatario)
  3. Data della pratica
  4. Data di registrazione e collaboratore responsabile
  5. Autorità responsabile dell’identificazione
  6. Motivo dell’annuncio/motivo per cui la persona è stata segnalata
  7. Data dell’annuncio/dell’identificazione
  8. Luogo dell’annuncio/dell’identificazione
  9. Priorità
  10. Termine
  11. Riferimento
  12. Categoria
  13. Stato di avanzamento della pratica (fase)
  14. Data della fase
  15. Collaboratore incaricato della fase
  16. Numero del documento
  17. Testo della fase
Sottocategoria «Contenuti» relativa alle persone fisiche o giuridiche e agli oggetti
  1. Numero del controllo del processo (impronte digitali e/o DNA)
  2. Esistenza di un profilo di DNA in CODIS
  3. Tipo (informazioni sulle fotografie, le impronte digitali e i profili di DNA disponibili)
  4. Osservazioni (domande e risposte inerenti alla pratica)
  5. «Hit» (confronti effettuati, risultato)
  6. Misure35
  7. Osservazioni (testo libero di 600 caratteri con antecedenti e fattispecie relativi alla persona o all’oggetto)36
  8. Ulteriori osservazioni
Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol
  1. Operazione (nome, descrizione dell’operazione; data e nome d’utente)
  2. Fascicolo (numero, genere, categoria e descrizione del fascicolo; data d’esecuzione, osservazioni e nome d’utente)
  3. Comunicazione (numero, tipo e genere di comunicazione; collegamento con il sistema principale o con un altro sistema d’informazione; data, ora e autore della registrazione; data e luogo d’entrata/uscita; mittente/destinatario; descrizione sommaria della comunicazione; termine; utente e data d’esecuzione)
  4. Attribuzione della comunicazione (destinatari per il trattamento, termine per il trattamento, indicazioni in merito ai lavori effettuati)
  5. Documenti (numero, titolo e tipo di documenti, ubicazione, beneficiari di un prestito, data del prestito)
  6. Persone fisiche (identità completa, verifica dell’identità, nome dei genitori, stato civile, indirizzo, luogo di nascita, pseudonimi, persone che vivono nella stessa economia domestica)
  7. Persone giuridiche (nome, forma giuridica, verifica dell’identità, indirizzo)
  8. Veicoli (tipo, genere, marca, Paese, numero di targa, descrizione del veicolo, indicazioni relative al proprietario)
  9. Oggetti (numero, tipo, osservazioni)

Allegato 237

(art. 6 cpv. 2)

Diritti d’accesso a IPAS

G = Get (visualizzare)

A = Add (visualizzare, introdurre dati, modificare e cancellare i dati registrati dall’unità amministrativa)

Servizi

AFIS-DNA

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RICERCA SCOM-PARSI

DOC. D’IDENTI-TÀ

GPA

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

Divisione Sistemi nazionali di polizia

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

Divisione AFIS-DNA

A

A

A

A

A

G

G

G

A

G

G

G

A

G

G

G

A

G

G

A

G

G

A

Sezione Documenti d’identità e ricerca di persone scomparse

G

A

G

G

A

G

G

A

G

G

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Uffici centrali Esplosivi e Armi

G

G

G

G

G

G

Settore Tifoseria violenta

G

G

G

G

G

G

Polizia giudiziaria federale

AFIS-DNA

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RICERCA
SCOMPARSI

DOC.
D’IDENTITÀ

GPA

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

PGF

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

Servizio di protezione dei testimoni

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Divisione Coordinazione

G

G

G

G

A

A

A

A

A

G

G

G

A

G

G

G

A

G

G

A

G

G

A

Commissariato Controllo JANUS & IPAS

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

Controllo IPAS

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cooperazione internazionale di polizia

AFIS-DNA

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RICERCA SCOM-PARSI

DOC. D’IDENTI-TÀ

GPA

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

Divisione Interventi e ricerche

G

G

G

G

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

G

G

A

G

G

A

Divisione Cooperazione operativa di polizia

G

G

G

G

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

G

G

A

G

G

A

Stato maggiore

AFIS-DNA

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RICERCA SCOM-PARSI

DOC. D’IDENTI-TÀ

GPA

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

Consulente per la protezione dei dati

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Servizio giuridico

G

G

G

G

G

G

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

G

G

G

G

G

G

A

Servizio federale di sicurezza

AFIS-DNA

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RICERCA SCOM-PARSI

DOC. D’IDENTI-TÀ

GPA

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

Settore Analisi dei rischi

G

G

G

G

G

G

Commissariato Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere

G

G

G

G

G

G

Commissariato Sicurezza dei visitatori stranieri

G

G

G

G

G

G

Fornitore di servizi informatici

AFIS-DNA

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RICERCA SCOM-PARSI

DOC. D’IDENTI-TÀ

GPA

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

Responsabile di progetto e amministratori
del sistema

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Servizio delle attività informative della Confederazione

AFIS-DNA

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RICERCA SCOM-PARSI

DOC. D’IDENTI-TÀ

GPA

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

Lotta contro il terrorismo

G

G

G

G

G

G

Lotta contro l’estremismo

G

G

G

G

G

G

SI/Controspionaggio

G

G

G

G

G

G

Non proliferazione

G

G

G

G

G

G

Centro federale di situazione

G

G

G

G

G

G

Ricerca Svizzera

G

G

G

G

G

G

OPSEC

G

G

G

G

G

G

Sensori trasversali

G

G

G

G

G

G

Rilevamento dei dati/smistamento

G

G

G

G

G

G

OSINT

G

G

G

G

G

G

Servizio degli stranieri

G

G

G

G

G

G

AFIS-DNA

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RICERCA SCOM-PARSI

DOC. D’IDENTI-TÀ

GPA

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

D-B

FA

PR

CO

analisi

G

G

G

G

G

G

ComCenter

G

G

G

G

G

G

Legenda

AFIS-DNA Categoria «AFIS-DNA»

INTERPOL Categoria «Interpol»

EUROPOL Categoria «Europol»

NSIS Categoria «NSIS»

RICERCA SCOMPARSI Categoria «Ricerca di persone scomparse»

DOC. D’IDENTITÀ Categoria «Documenti d’identità»

D-B Dati di base

FA Fascicoli

PR Pratiche

CO Contenuto

GPA Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol