La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il trattamento di dati segnaletici di natura biometrica da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri. 2
Il trattamento dei dati segnaletici ha lo scopo di permettere alle autorità della Confederazione e dei Cantoni di identificare persone vive e morte, di identificare le tracce rilevate sul luogo di un reato, nonché di individuare connessioni tra i reati.
Per altro, sono applicabili l’articolo 87 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 3 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e l’articolo 226 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 4 sulle dogane (OD).