Il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025, 2005 2 .
Deve essere accreditato per tutte le prestazioni di cui agli articoli 2–8, ad eccezione del capoverso 2 bis . 3
Deve essere accreditato per l’analisi del DNA mitocondriale (art. 7 lett. d) soltanto se intende offrire tale analisi. 4
Se offre la fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2 b della legge del 20 giugno 2003 5 sui profili del DNA, nel campo di applicazione dell’accreditamento secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025:2018 6 deve indicare la relativa procedura di analisi, ma non l’interpretazione dei risultati dell’analisi. 7
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l’analisi è eseguita secondo le direttive del 1° giugno 2012 8 della Società svizzera di medicina legale sulla garanzia della qualità nelle analisi del DNA delle tracce biologiche.
Le fasi interne del processo del laboratorio devono essere concepite per un trattamento preciso e corretto.
Le regioni del DNA (loci) da analizzare per allestire un profilo del DNA standard sono disciplinate nell’allegato 1, quelle da analizzare per allestire un profilo del DNA del cromosoma Y sono disciplinate nell’allegato 2. 9