Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM:
- non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata;
- dieci anni dopo la morte della persona implicata;
- non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d’assoluzione passata in giudicato;
- un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.
Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM:
- in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni;
- in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni;
- in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni;
- in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni;
- in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12–14 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22–24 DPMin, dopo cinque anni;
- in caso di privazione della libertà ai sensi dell’articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell’articolo 15 DPMin, dopo dieci anni;
- in caso di interdizione di esercitare un’attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP, 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni;
- in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata.
I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest’ultima sia passata in giudicato.
Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell’imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere.
Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell’autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione.
In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73 s e 73 u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall’internamento o dopo che si sia conclusa l’esecuzione della misura terapeutica.
In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2–6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato.