Nell’assemblea strategica ogni Cantone dispone di due voti. Il capo del DFGP e il presidente della CDSCS dispongono di un voto ciascuno. Nell’assemblea operativa e nei due comitati ogni membro dispone di un voto.
Le assemblee e i comitati deliberano validamente se vi è rappresentata almeno la metà dei membri.
Le decisioni materiali delle assemblee e dei comitati richiedono la maggioranza dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti decide il presidente.
Una decisione materiale dell’assemblea strategica non viene adottata se è respinta dal DFGP.
Nelle decisioni delle assemblee concernenti un prodotto, il diritto di voto è riservato ai membri i cui enti pubblici partecipano al prodotto una volta terminata la fase seguente:
- per i prodotti di importanza nazionale e strategica: dopo l’adozione del mandato di progetto;
- per gli altri prodotti: dopo la conclusione degli studi preliminari.
In tutti gli organi, se una decisione concerne prodotti ai quali la Confederazione non partecipa, i suoi rappresentanti partecipano soltanto con un voto consultivo e il DFGP non può respingere la decisione di cui al capoverso 4.
Nelle elezioni, l’organo elettorale assegna ciascun seggio individualmente. È eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un ballottaggio.
Nelle assemblee e nei comitati il diritto di voto può essere esercitato soltanto dalle persone elette o designate nella presente convenzione. È ammessa la rappresentanza da parte di un altro membro dell’organo interessato.
Le decisioni possono essere adottate per via elettronica, in particolare mediante conferenze telefoniche o videoconferenze. La procedura decisionale può avvenire per iscritto se nessun membro esige una deliberazione. Si applicano le stesse regole di maggioranza.