La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.
La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:
- promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
- consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.
La convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.
La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.