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411.3

Legge federale
sui contributi alla Scuola cantonale
di lingua francese di Berna

del 17 giugno 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2021 2 ,

decreta:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina i contributi della Confederazione al Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese di Berna (École cantonale de langue française de Berne, ECLF).

I contributi perseguono lo scopo di sostenere l’ECLF al fine di:

  1. permettere ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione di frequentare una scuola di lingua francese a Berna;
  2. promuovere l’attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse in quanto datori di lavoro plurilingui;
  3. promuovere un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nell’Amministrazione federale e nella Città federale contribuendo in tal modo alla comprensione tra le comunità linguistiche.

Art. 2 Principio

Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione può concedere al Cantone di Berna contributi a titolo di partecipazione alla copertura dei costi d’esercizio computabili dell’ECLF.

Art. 3 Condizioni

La Confederazione vincola la concessione dei contributi alla condizione che i figli degli impiegati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a abbiano la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili presso l’ECLF, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale.

Art. 4 Importo e calcolo

I contributi della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi d’esercizio annui computabili dell’ECLF. Per costi d’esercizio computabili si intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e i costi effettivi per il materiale.

I contributi sono calcolati in funzione:

  1. della media dei costi d’esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;
  2. del numero di alunni che sono figli di impiegati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni dell’ECLF.

La Confederazione e il Cantone di Berna si consultano regolarmente per raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di stabilire l’importo del contributo federale.

Art. 5 Domanda

Il Cantone di Berna presenta la domanda di contributi ogni anno entro il 28 febbraio alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.

Alla domanda sono allegati il piano finanziario dell’ECLF per l’anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.

Art. 6 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla direzione dell’ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per stabilire l’importo dei contributi.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 19 giugno 1981 3 concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna è abrogata.

Art. 8 Disposizione transitoria

Le domande di contributi pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2023 4