Il Consiglio della SUFFP è composto di almeno sette e al massimo nove membri qualificati.
I candidati alla nomina nel Consiglio della SUFFP dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.
Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Il mandato dura quattro anni. Complessivamente la durata in carica del presidente è limitata a dodici anni, quello degli altri membri a otto anni. Per motivi importanti il Consiglio federale può revocare i membri in qualsiasi momento.
Il Consiglio federale stabilisce l’onorario dei membri del Consiglio della SUFFP e le altre condizioni contrattuali. Il contratto concluso tra i membri del Consiglio della SUFFP e la SUFFP è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) .
I membri del Consiglio della SUFFP adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e curano secondo buona fede gli interessi della SUFFP.
Dichiarano le loro relazioni d’interesse al Consiglio della SUFFP e gli comunicano senza indugio eventuali cambiamenti. Il Consiglio della SUFFP ne informa il Consiglio federale nel rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio della SUFFP e il membro in questione persiste nel mantenerla, il Consiglio della SUFFP chiede al Consiglio federale la revoca di quest’ultimo.
I membri del Consiglio della SUFFP sono tenuti al segreto d’ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso.