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414.110.1

Convenzione
di divisione conchiusa
fra la Confederazione Svizzera, da una parte,
e il Cantone e la Città di Zurigo dall’altra,
concernente il Politecnico

del 28 dicembre 1905 (Stato 9 giugno 1908)

Ratificata con decreto federale del 9 giugno 19081

Salvo ratificazione da parte delle Autorità competenti, i delegati della Confederazione, del Cantone e della Città di Zurigo

hanno conchiuso in data d’oggi la seguente convenzione di divisione.

Capo I: Cessione di terreni, di fabbricati e di mobilia,
esonero del Cantone di Zurigo dall’obbligo di conservazione

Art. 1

Il Cantone di Zurigo cede in proprietà alla Confederazione Svizzera i seguenti oggetti:

  1. Terreni:a.L’area intera sulla quale sono costruiti l’edifizio principale del Politecnico, l’ala dell’Università e il fabbricato cantonale di chimica.L’area misura, secondo le indicazione fornite dal Governo del Cantone di Zurigo, non comprese le strade e i marciapiedi, circa 21 490 m2. È limitata a est dalla Rämistrasse, a nord dalla Tannenstrasse, a ovest dalla Polytechnikumstrasse e a sud dalla Künstlergasse. Di questi 21 490 m2, 12 802 sono occupati, secondo la delimitazione eseguita dal Governo del Cantone di Zurigo, dall’edifizio principale, non compresa l’ala dell’Università, 3312 dall’ala dell’Università e sue dipendenze, 5376 dal fabbricato cantonale di chimica.b.L’area situata a ovest del Politecnico.Essa misura 4670 m2 ed è limitata, a est dalla Polytechnikumstrasse, a nord dall’area dell’Asilo civico, a ovest dal terreno Meier-Bürkly e da quello del Cantone, a sud da un’area comunale.c.L’area della scuola d’agricoltura e di silvicoltura del Politecnico.Quest’area misura circa 4109 m2 ed è limitata a est dal pomario della Confederazione, a nord dal fabbricato federale di chimica, a ovest dalla Rämistrasse e a sud dalla Schmelzbergstrasse.d.L’immobile dell’«Antica Birreria Seiler», situato fra la Sonneggstrasse e la Clausiusstrasse, numero di catasto 264, di una superficie di 6673,40 m2.
  2. Fabbricati:a.l’edifizio principale del Politecnico;b.l’ala dell’Università;c.il fabbricato dell’Istituto cantonale di chimica;d.l’edifizio principale della scuola d’agricoltura e di silvicoltura colle sue dipendenze;e.gli stabili situati sul fondo dell’antica «Birreria Seiler», vale a dire la casa d’abitazione, il fabbricato dell’antica birreria e la casa colonica.
  3. La cessione di tutti questi fabbricati e loro dipendenze è fatta in conformità dell’articolo 50 e seguenti del Codice civile del Cartone di Zurigo.
  4. Mobilia:
  5. I mobili che si trovano nell’edifizio principale del Politecnico e in quello della scuola d’agricoltura e silvicoltura, in quanto siano di proprietà del Cantone di Zurigo.
  6. Resta salva la sistemazione dei rapporti di proprietà rispetto alle collezioni comuni di scienze naturali nel senso del Capo II della presente convenzione.

Art. 2

Fra gli oggetti enumerati all’articolo 1, il Cantone di Zurigo cede gratuitamente alla Confederazione Svizzera:

  1. L’area indicata sotto l’articolo 1 numero 1 lettera a ad eccezione dell’area occupata dall’ala dell’Università (superficie m2 3312) e di una quarta parte dell’area su cui sorge l’Istituto cantonale di chimica (superficie m2 1344).
  2. L’edifizio principale del Politecnico.
  3. L’area descritta all’articolo 1 numero 1 lettera b.
  4. Su quest’area non possono essere inalzate costruzioni. La Confederazione Svizzera ha l’obbligo di conservare nella sua forma attuale la parte occupata dai giardini pubblici e di curarne la manutenzione.
  5. Ove peraltro il Cantone o la città avesse bisogno di una parte di quest’area per la costruzione di strade pubbliche già esistenti, la Confederazione è tenuta a cedergliela gratuitamente.
  6. Il Cantone e la città di Zurigo prendono impegno di provvedere affinchè non si costruiscano fabbriche sul terreno che confina a ovest colla detta area, per non togliere la libera vista all’edifizio principale.
  7. L’area della scuola d’agricoltura e silvicoltura del Politecnico coi fabbricati che vi sorgono sopra.
  8. La mobilia indicata all’articolo 1 numero 3.

Art. 3

Per gli altri oggetti enumerati all’articolo 1 la Confederazione paga al Cantone di Zurigo le seguenti indennità:

Fr.

  1. Per l’area dell’ala dell’Università, di una superficie di m2
    3312, fr. 110 per m2 ossia

364 320

  1. Per un quarto dell’area occupata dall’Istituto cantonale di chimica, 1344 m2 a fr. 85

114 240

  1. Per l’ala dell’Università, fr. 22 il m3, ossia per 23 400 m3

514 800

  1. Per il fabbricato cantonale di chimica, fr. 19 il m3 ossia per
    14 237 m3

270 503

  1. Per l’immobile dell’antica «Birreria Seiler», compresevi le costruzioni, insieme

500 000

In tutto

1 763 863

Questa somma è pagabile come segue: Franchi 363 863, sei settimane dopo compiuto lo sgombero del fabbricato cantonale di chimica. Il fabbricato deve essere sgombrato in tre anni al più tardi, contando dal giorno della ratifica di questa convenzione. Franchi 900 000, sei settimane dopo compiuto lo sgombro dell’ala della Università. Lo sgombro deve aver luogo, al più tardi, nei quattro anni successivi alla ratifica della presente convenzione. Il prezzo di vendita dell’antica «Birreria Seiler», montante a franchi 500 000, è pagabile il 31 dicembre 1906, alla qual data l’immobile passa alla Confederazione.

Art. 4

Il Cantone di Zurigo è sciolto dall’obbligo di mantenere l’edifizio principale del Politecnico e i fabbricati delle scuole di silvicoltura e di agricoltura.

Come corrispettivo il Cantone di Zurigo pagherà alla Confederazione una somma unica concordata in franchi 570 000. Il pagamento seguirà sei settimane dopo la ratifica della presente convenzione. Da questo giorno lo Stato di Zurigo è sciolto da qualsiasi obbligo ulteriore di manutenzione.

Art. 52

Capo II: Divisione delle collezioni comuni di scienze naturali Regolamento
dei diritti e degli obblighi derivanti alle parti contraenti dall’articolo 2 dell’accordo del 1° marzo 18833

Art. 6

Le collezioni comuni di scienze naturali che comprendono:

  1. le collezioni zoologiche, geologiche, paleontologiche e mineralogiche del Politecnico,
  2. le collezioni zoologiche, geologiche, paleontologiche e mineralogiche del Cantone di Zurigo,
  3. le collezioni zoologiche, paleontologiche, geologiche e mineralogiche della Città di Zurigo,
  4. le collezioni zoologiche, paleontologiche, geologiche e mineralogiche appartenenti in comune al Politecnico, al Cantone e alla Città di Zurigo,

sono divise come segue senza indennità reciproche:

  1. Tutti gli oggetti delle collezioni di geologia e di mineralogia che appartengono al Cantone o alla Città di Zurigo o che sono proprietà comune del Politecnico, del Cantone e della Città di Zurigo, passeranno, insieme colla mobilia d’impianto e gli accessori, in proprietà del Politecnico, alla fine dell’anno in cui la presente convenzione sarà ratificata.
  2. La Confederazione ha l’obbligo di collocare a sue spese queste collezioni in modo appropriato all’uso cui devono servire, a conservarle, ad amministrarle e ad accrescerle.
  3. La Confederazione assume inoltre l’obbligo di collocare, conservare e custodire a sue spese le collezioni o i singoli oggetti di mineralogia e geologia appartenenti al Cantone e alla Città di Zurigo e che, provenendo da lasciti, sono regolati da disposizioni speciali, irrevocabili.
  4. Tutti gli oggetti delle collezioni zoologiche che appartengono al Politecnico o che sono proprietà comune del Politecnico, del Cantone e della Città di Zurigo (eccettuata la collezione comune di uso giornaliero), diverranno, insieme colla mobilia d’impianto e gli accessori, proprietà comune del Cantone e della Città di Zurigo, alla fine dell’anno in cui la presente convenzione sarà ratificata.
  5. Nel tempo stesso la piccola collezione usuale, fin qui comune, accresciuta, se accade, di doppioni non necessari nella collezione principale, passerà, insieme colla mobilia d’impianto e gli accessori, in proprietà del Politecnico.
  6. La collezione entomologica del Politecnico federale non è contemplata dalla pre-sente convenzione.
  7. Il Cantone e la Città di Zurigo assumono a proprie spese l’obbligo di collocare in modo conveniente, di conservare, di amministrare e di arricchire le collezioni zoologiche assegnate loro dalla divisione.
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  9. Il proprietario degli oggetti della collezione paleontologica assume a proprie spese l’obbligo di collocare in modo conveniente, di conservare, di amministrare e di accrescere la collezione.
  10. La parte alla quale saranno assegnati gli oggetti della collezione, riceverà nel tempo stesso anche gli accessori, come armadi, vetrine, scatole, ecc.

Art. 7

I rapporti di diritto creati dall’articolo 2 dell’accordo del 1° marzo 18835 sono definitivamente regolati come segue:

  1. La Confederazione si scioglie dall’obbligo di costruire, arredare e mantenere i fabbricati destinati alle collezioni di scienze naturali, pagando al Cantone di Zurigo un’indennità di franchi 975 000 per la costruzione di un edifizio in cui collocare le collezioni zoologiche.
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  3. Il Cantone di Zurigo si scioglie dall’obbligo di fornire il terreno necessario per la costruzione di fabbricati da collocarvi le collezioni di scienze naturali, cedendo gratuitamente in proprietà alla Confederazione i tre quarti dell’area occupata dall’Istituto cantonale di chimica, ossia una superficie di 4032 m2.
  4. La questione circa l’obbligo di costruire un edifizio per la collezione dei gessi, sarà decisa da un Tribunale arbitrale composto di tre membri, il primo dei quali sarà eletto dal Consiglio federale, il secondo dal Consiglio di Stato di Zurigo e il terzo dal presidente del Tribunale federale.

Capo III: Istituti comuni di scienze naturali (Laboratori)

Art. 8

Tutti gli oggetti che servono attualmente ai laboratori di mineralogia e di geologia e che appartengono sia al Cantone e alla Città di Zurigo, sia in comune al Politecnico, al Cantone e alla Città di Zurigo, passano gratuitamente in proprietà del Politecnico.

La Confederazione si addossa le spese di costruzione, di arredamento, d’amministrazione e di mantenimento di questi laboratori.

Art. 9

Il laboratorio di zoologia e d’anatomia comparata dei due istituti di studi superiori passa gratuitamente in proprietà del Cantone di Zurigo, con tutti gli oggetti descritti nell’inventario.

Il Cantone di Zurigo provvederà a sue spese ai locali per il laboratorio e all’arredamento, al mantenimento e all’amministrazione del laboratorio stesso.

Capo IV: Diritto d’uso delle collezioni e dei laboratori

Art. 10

È garantito all’Università di Zurigo il diritto di servirsi delle collezioni laboratori di geologia e di mineralogia del Politecnico, fintantochè le cattedre principali di geologia e di mineralogia saranno comuni ai due istituti.

Art. 11

Il diritto del Politecnico all’uso delle collezioni e istituti di zoologia del Cantone di Zurigo, resta garantito nel senso dell’articolo 40 della legge federale 7 febbraio 1854 7 sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera.

Capo V: Orto botanico

Art. 12

È risoluto il contratto relativo all’orto botanico, stipulato fra il Cantone di Zurigo e il Politecnico federale in data 14 ottobre 1859 8 sulla usufruizione delle collezioni scientifiche e dell’orto botanico a Zurigo.

La collezione appartenente al Politecnico in virtù di questo contratto, rimane sua proprietà, e gli sarà consegnata insieme col materiale relativo. La Confederazione provvederà al nuovo impianto e al mantenimento della collezione.

È abolito qualsiasi diritto speciale esistente fin qui a favore del Cantone sulle collezioni botaniche del Politecnico e, viceversa, a pro’ del Politecnico sulle collezioni botaniche cantonali e sui locali dell’orto botanico. Resta invece garantito al Politecnico il diritto all’uso generale di queste collezioni, nel senso dell’articolo 40 numero 1 della precitata legge federale 7 febbraio 1854 9 .

Coll’attuazione della presente convenzione resta soppresso il sussidio di fr. 4200 pagato annualmente dalla Confederazione per l’orto botanico.

Capo VI: Disposizioni finali

Art. 1310

Art. 14

Sono stati allestiti piani speciali dei terreni ceduti e della «Spitalscheuerareal», nella compra della quale spetta alla Confederazione un diritto di prelazione (art. 5) 11 . Questi piani formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 1512

Art. 16

Con la presente convenzione restano abrogate tutte le disposizioni contrarie delle convenzioni precedenti. I sottoscritti hanno concordato, in data d’oggi, la presente convenzione e dichiarano di voler fare il possibile perchè essa venga ratificata dalle autorità competenti. Data dell’entrata in vigore: 9 giugno 1908 13