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414.110.3

Ordinanza sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

del 19 novembre 2003 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 1 sui PF,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali2

Art. 1 Settore dei PF3

(art. 1 legge sui PF)

Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) è formato:

  1. dai politecnici federali (PF):1.il Politecnico federale di Zurigo (PFZ),2.il Politecnico federale di Losanna (PFL);
  2. dagli istituti di ricerca:1.l’Istituto Paul Scherrer (IPS),2.l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP),3.il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR),4.l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA);
  3. dall’organo direttivo strategico:[tab]il Consiglio dei PF e il suo stato maggiore;
  4. dall’organo di ricorso indipendente:[tab]la Commissione di ricorso dei PF.

Art. 1a4 Compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF

I compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF sono elencati nell’allegato 1.

Sezione 2 Consiglio dei PF

Art. 2 Membri del Consiglio dei PF

(art. 24 cpv. 1 e 2 legge sui PF)

Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.

Chi non è membro a tempo pieno del Consiglio dei PF può esercitare la sua attività fino al termine dell’anno in cui compie 70 anni.

Al momento della nomina, il Consiglio federale stabilisce la retribuzione di base, l’indennità giornaliera e il rimborso delle spese.

Sono fatte salve le prescrizioni speciali per il presidente del Consiglio dei PF, i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca membri del Consiglio dei PF. 5

Art. 2a6 Indicazione delle relazioni d’interesse

(art. 24c legge sui PF)

Sono oggetto dell’indicazione delle relazioni d’interesse le attività di cui all’articolo 8 f capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 7 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale svizzero 8 .

Se in occasione della nomina il membro del Consiglio dei PF ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure ha omesso di comunicarne la modifica durante il suo mandato nonostante la richiesta in tal senso del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sussiste un motivo grave secondo l’articolo 24 capoverso 4 della legge sui PF, e il membro può essere revocato.

Art. 3 Presidente

(art. 17 cpv. 1 legge sui PF)

La costituzione e la fine del rapporto di lavoro del presidente del Consiglio dei PF sono rette dall’articolo 14 capoversi 2 e 3 della legge del 24 marzo 2000 9 sul personale federale (LPers). 10

Il rapporto di lavoro del presidente termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti nell’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 11 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). In casi eccezionali il Consiglio federale può, con il consenso del presidente, prolungare il rapporto di lavoro.

Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 12

La valutazione è effettuata dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e deve essere approvata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin). 13

Per il resto si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del 15 marzo 2001 14 sul personale del settore dei PF.

Art. 4 Pianificazione, gestione e supervisione strategica

(art. 25 cpv. 1 lett. a e c legge sui PF)

Al Consiglio dei PF competono la pianificazione, la gestione e la supervisione a livello strategico (supervisione strategica).

La supervisione strategica riguarda in particolare gli obiettivi strategici 15 e gli accordi sugli obiettivi.

Art. 5 Proposte

Il Consiglio dei PF presenta proposte al DEFR, a destinazione del Consiglio federale, segnatamente in merito:16

  1. alla pianificazione della Confederazione, per quanto interessi il settore dei PF;
  2. il preventivo e il consuntivo;
  3. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di atti legislativi riguardanti il settore dei PF;
  4. la nomina, il licenziamento e le dimissioni dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
  5. la creazione e la soppressione di istituti di ricerca.

Art. 6 Indagini conoscitive17

Prima di decidere sugli affari di cui all’articolo 5 lettere a, c ed e, il Consiglio dei PF consulta i PF e gli istituti di ricerca interessati, i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie.

Sezione 3 Direttori delle scuole e degli istituti di ricerca

Art. 718 Rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca

(art. 17 cpv. 1 legge sui PF)

Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.

La costituzione e la fine del rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca sono rette dall’articolo 14 capoversi 2 e 3 LPers 19 ; è fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF.

Il rapporto di lavoro termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti nell’articolo 21 LAVS 20 . In casi eccezionali il Consiglio federale può prolungare il rapporto di lavoro d’intesa con la persona interessata.

In caso di risoluzione senza colpa o di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:

  1. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
  2. l’età;
  3. la situazione personale e lavorativa;
  4. la durata dell’impiego.

Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della SEFRI.

Le valutazioni sono effettuate dal capo del DFF e devono essere approvate dalla DelFin.

Per il resto, si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del 15 marzo 2001 21 sul personale del settore dei politecnici federali.

In casi motivati, il Consiglio federale può assoggettare il rapporto di lavoro al Codice delle obbligazioni 22 .

Art. 7a23 Occupazioni accessorie

L’esercizio di occupazioni accessorie remunerate da parte dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca è retto dall’articolo 11 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 24 sulla retribuzione dei quadri.

L’intenzione di esercitare occupazioni accessorie a titolo gratuito deve essere notificata al Consiglio dei PF se tali occupazioni:

  1. potrebbero ridurre la capacità di rendimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri;
  2. potrebbero condurre a conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 11 capoverso 4 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri.

Deve essere notificata anche l’intenzione di esercitare occupazioni accessorie che potrebbero danneggiare la reputazione del settore dei PF.

Il Consiglio dei PF può vietare l’esercizio di occupazioni accessorie soggette all’obbligo di notifica oppure vincolarle a riserve e condizioni; sono fatte salve le competenze di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri.

La parte di reddito da attività accessorie che secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri va consegnata al datore di lavoro, deve essere consegnata al PF o all’istituto di ricerca di cui la persona interessata fa parte.

Su richiesta, il Consiglio federale può decidere l’esonero totale o parziale dall’obbligo di consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie.

Il Consiglio dei PF può emanare direttive sulla procedura di notifica e sul controllo del rispetto delle disposizioni relative alle occupazioni accessorie.

Art. 825 Diritto di presentare proposte

I presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca sottopongono al Consiglio dei PF proposte per l’assunzione degli altri membri delle direzioni delle loro scuole o delle loro direzioni.

Art. 926

Sezione 4 Obiettivi strategici e attuazione

Art. 10 Preparazione degli obiettivi strategici

(art. 33 legge sui PF)

Il DEFR 27 elabora gli obiettivi strategici. Il presidente del Consiglio dei PF viene coinvolto nella preparazione degli obiettivi strategici.

Dopo aver consultato i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF esprime il suo parere sul progetto di mandato di prestazione.

Art. 11 Modifica degli obiettivi strategici

(art. 33 cpv. 4 legge sui PF)28

Il Consiglio dei PF può proporre al DEFR modifiche degli obiettivi strategici.

Alle modifiche agli obiettivi strategici si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 10.

Art. 12 Accordi sugli obiettivi e ripartizione dei mezzi finanziari

(art. 33a legge sui PF)

Il Consiglio dei PF definisce gli accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca sulla base di quanto stabilito negli obiettivi strategici ed entro il limite di spesa. Per la definizione degli accordi, il Consiglio dei PF si fonda sulla sua pianificazione strategica e sui piani di sviluppo dei PF e degli istituti di ricerca. 29

... 30

Prima di ripartire i mezzi finanziari tra i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF destina una parte della somma alla copertura delle proprie spese amministrative e delle spese di gestione della Commissione di ricorso dei PF, nonché al versamento di incentivi finanziari e di finanziamenti iniziali.

I mezzi finanziari ripartiti annualmente devono corrispondere ai crediti a preventivo autorizzati. 31

In caso di sostanziale cambiamento della situazione, gli accordi sugli obiettivi e la ripartizione dei mezzi finanziari vengono adeguati alle nuove circostanze.

Art. 1332

Art. 1433 Valutazione intermedia dell’adempimento del mandato

Alla metà del periodo di prestazione, il DEFR effettua una valutazione intermedia globale dell’adempimento del mandato. A tal fine esso si basa sulle valutazioni e sui rapporti di gestione del Consiglio dei PF, nonché sui rapporti di quest’ultimo concernenti il raggiungimento degli obiettivi strategici; inoltre commissiona una valutazione a un gruppo di esperti internazionale e indipendente.

La valutazione intermedia dell’adempimento del mandato è presa in considerazione per la definizione degli obiettivi strategici del periodo di prestazione successivo.

Sezione 5 ...

Art. 15 a 1934

Art. 19a35

Sezione 5a Media sociali

Art. 19b Uso dei media sociali

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono diffondere informazioni attraverso i media sociali e gestire a questo scopo propri profili se:

  1. i contenuti di tali profili sono accessibili a tutte le persone residenti in Svizzera;
  2. possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro profili e i contenuti.

Art. 19c Gestione di profili interattivi

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono gestire nei media sociali profili con funzioni interattive se:

  1. tutte le persone residenti in Svizzera possono apportarvi contribuiti;
  2. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono reagire con contributi propri ai contributi degli utenti;
  3. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti;
  4. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono bloccare degli utenti in modo tale che questi ultimi non possano più apportare contributi.

Essi garantiscono la possibilità di essere contattati attraverso i propri profili.

Art. 19d Moderazione di profili interattivi

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono, sui loro profili interattivi, sopprimere contributi che:

  1. incitano a commettere delitti o crimini;
  2. incitano all’odio o alla violenza;
  3. includono contenuti che, manifestamente, ledono l’onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza;
  4. sono manifestamente inappropriati;
  5. sono manifestamente non veritieri;
  6. contengono pubblicità;
  7. appaiono generati automaticamente.

Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.

In caso di violazioni particolarmente gravi o reiterate, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono bloccare un utente. L’utente può chiedere informazioni sul motivo del blocco e chiedere che sia tolto dopo due anni.

Art. 19e Direttive

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono definire in direttive il loro uso dei media sociali.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2. 36

Art. 21 Disposizioni transitorie

Il 1° gennaio 2005 i beni mobili acquisiti prima del 1° gennaio 2000 saranno trasferiti gratuitamente al settore dei PF e diverranno proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.

Le disposizioni emanate in virtù dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 37 sul settore dei PF restano in vigore fintanto che non saranno sostituite da nuove disposizioni emanate in virtù della modifica del 21 marzo 2003 38 della legge sui PF o della presente ordinanza.

Fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Consiglio dei PF sulla contabilità, si applicano sussidiariamente alla presente ordinanza le disposizioni della legislazione sulle finanze federali.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Allegato 139

(art. 1 a )

I compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF comprendono:

  1. Atlante della Svizzera, PFZ
  2. Center for Security Studies (CSS), PFZ
  3. Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS/HPCN), PFZ
  4. Servizio sismico svizzero (SED), PFZ
  5. Protezione fitosanitaria forestale, FNP
  6. Bollettino valanghe nazionale, FNP
  7. Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL), LPMR
  8. Organismo di valutazione tecnica per i prodotti da costruzione, LPMR
  9. Centro Ecotox, IFADPA e PFL
  10. Compiti iscritti nell’ordinanza del 26 aprile 201740 sulla radioprotezione:10.1Mantenimento delle competenze in materia di sicurezza nucleare, IPS10.2Raccolta, condizionamento e collocamento in un deposito intermedio di sostanze radioattive provenienti da medicina, ricerca e industria, IPS10.3Picchetto di radioprotezione su incarico della Centrale nazionale d’allarme (CENAL), IPS10.4Gamma-Ray Laboratory, IFADPA
  11. Compiti iscritti nell’ordinanza del 30 novembre 199241 sulle foreste:11.1Rilevazione di dati e ruolo di consulenza per la protezione delle foreste, FNP11.2Processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali, FNP11.3Ricerca in materia di ecosistemi forestali, FNP11.4Inventario forestale nazionale (IFN), FNP

Allegato 242

(art. 20)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. Ordinanza del 6 dicembre 199943 sul settore dei PF,
  2. Ordinanza del 13 gennaio 199344 sui PF,
  3. Ordinanza del 13 gennaio 199345 sull’IFADPA,
  4. Ordinanza IPS del 13 gennaio 199346,
  5. Ordinanza del 13 gennaio 199347 sul FNP,
  6. Ordinanza del 13 gennaio 199348 sul LPMR.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

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