(art. 17 cpv. 1 legge sui PF)
Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.
La costituzione e la fine del rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca sono rette dall’articolo 14 capoversi 2 e 3 LPers ; è fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF.
Il rapporto di lavoro termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti nell’articolo 21 LAVS . In casi eccezionali il Consiglio federale può prolungare il rapporto di lavoro d’intesa con la persona interessata.
In caso di risoluzione senza colpa o di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:
- i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- l’età;
- la situazione personale e lavorativa;
- la durata dell’impiego.
Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della SEFRI.
Le valutazioni sono effettuate dal capo del DFF e devono essere approvate dalla DelFin.
Per il resto, si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali.
In casi motivati, il Consiglio federale può assoggettare il rapporto di lavoro al Codice delle obbligazioni .