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Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° maggio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 a capoverso 1 e 64 capoverso 3 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1987 2 , 3

decreta:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano:

  1. il Politecnico federale di Zurigo (PFZ);
  2. il Politecnico federale di Losanna (PFL);
  3. 4 gli istituti di ricerca .

Questi istituti sono gestiti dalla Confederazione.

Art. 2 Compiti dei PF e degli istituti di ricerca5

I PF e gli istituti di ricerca devono:

  1. formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente;
  2. dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche;
  3. incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche;
  4. fornire servizi di carattere scientifico e tecnico;
  5. 6 curare le pubbliche relazioni;
  6. 7 valorizzare i risultati delle loro ricerche.

Essi tengono conto dei bisogni del Paese.

Essi adempiono i loro compiti ad un livello internazionalmente riconosciuto e si curano di favorire la cooperazione internazionale.

Negli ambiti di cui al capoverso 1 il Consiglio federale può assegnare loro ulteriori compiti; per tali compiti i PF e gli istituti di ricerca ricevono un compenso o possono riscuotere tasse. 8

I PF e gli istituti di ricerca pronunciano le decisioni necessarie all’adempimento dei loro compiti. 9

Il rispetto della dignità umana, la responsabilità rispetto alle basi esistenziali dell’uomo e all’ambiente nonché la valutazione delle ripercussioni tecnologiche improntano l’insegnamento e la ricerca.

Art. 3 Collaborazione e coordinamento

I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all’estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi.

A tal fine, stipulano convenzioni di diritto pubblico o privato.

Coordinano le loro attività e partecipano, nell’ambito della legislazione federale, al coordinamento del settore universitario svizzero e della ricerca. Partecipano al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi. 10

I PF presentano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie i loro costi medi d’insegnamento per studente. 11

Art. 3a12 Collaborazione con terzi

Nell’ambito degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.

Art. 413 Organizzazione e autonomia del settore dei PF

Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 14 . Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente.

Il Consiglio dei PF è l’organo di direzione strategica del settore dei PF.

I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF.

Art. 4a15

Capitolo 2 Politecnici federali

Sezione 1 Statuto e compiti dei PF

Art. 5 Autonomia

I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica.

Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie.

Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio.

16

Art. 6 Obiettivi generali

I PF abilitano i loro studenti a lavorare in modo autonomo, secondo metodi scientifici. Incentivano l’approccio interdisciplinare, l’iniziativa individuale e la volontà di perfezionamento.

Art. 7 Discipline scientifiche

I PF assicurano l’insegnamento e la ricerca in ingegneria, scienze naturali, architettura, matematica e nelle discipline affini.

La loro attività è integrata da discipline umanistiche e scienze sociali.

Essi promuovono l’insegnamento e la ricerca pluridisciplinari.

Art. 8 Insegnamento

I PF adempiono il loro compito di insegnamento, in particolare:

  1. 17 dando agli studenti una formazione universitaria specializzata che si conclude con il conferimento di un titolo accademico;
  2. offrendo la possibilità di conseguire un dottorato;
  3. organizzando studi di terzo ciclo e altri corsi di perfezionamento;
  4. organizzando corsi speciali;
  5. offrendo corsi di reinserimento professionale.

A tal fine si appoggiano in particolare all’attività di ricerca dei membri del corpo insegnante. 18

Art. 9 Ricerca

I PF adempiono il loro compito di ricerca:

  1. compiendo studi scientifici;
  2. partecipando a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Essi tengono conto delle esigenze dell’insegnamento.

Art. 10 Prestazioni

I PF possono accettare mandati di formazione e di ricerca o fornire altre prestazioni, purché compatibili con il loro compito di insegnamento e di ricerca.

Trattandosi di prestazioni che possono essere assunte anche dall’economia privata, non deve risultarne falsata la libera concorrenza.

Art. 10a19 Vendita di energia

I PF e gli istituti di ricerca possono vendere a prezzi di mercato l’energia prodotta per uso proprio negli impianti da essi gestiti, o acquistata per uso proprio, di cui non si servono.

Il Consiglio federale disciplina l’utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Art. 10b20 Garanzia della qualità e accreditamento

I PF verificano periodicamente la qualità del loro insegnamento, della loro ricerca e dei loro servizi e provvedono a garantire a lungo termine la qualità e il suo sviluppo.

Istituiscono e gestiscono a tale scopo un sistema di garanzia della qualità secondo l’articolo 27 della legge federale del 30 settembre 2011 21 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Provvedono a ottenere un accreditamento istituzionale.

Art. 11 Servizi sociali e culturali

I PF istituiscono servizi sociali e culturali destinati ai loro membri oppure partecipano a servizi esistenti. Prendono provvedimenti volti a facilitare la custodia dei bambini. 22

Essi possono accordare borse di studio e prestiti.

Essi promuovono lo sport universitario. 23

Art. 12 Lingue

In ognuno dei PF le lingue d’insegnamento sono il tedesco, il francese, l’italiano e, secondo le consuetudini dell’insegnamento e della ricerca, l’inglese. 24

La Direzione della scuola può autorizzare l’uso di altre lingue d’insegnamento.

I PF curano le lingue nazionali e promuovono la comprensione dei rispettivi valori culturali.

Sezione 2 Membri dei PF e relative attività

Art. 13 Definizione

Sono membri dei PF:

  1. 25 i membri del corpo insegnante (professori ordinari, professori straordinari, professori-assistenti, liberi docenti, maîtres d’enseignement et de recherche e incaricati di corsi);
  2. gli assistenti, i collaboratori scientifici e i candidati al dottorato;
  3. gli studenti e gli uditori;
  4. i collaboratori amministrativi e tecnici.

Il Consiglio dei PF può istituire altre categorie di membri del corpo insegnante. 26

Art. 1427 Membri del corpo insegnante

I membri del corpo insegnante insegnano e svolgono ricerche autonomamente nell’ambito del mandato di insegnamento e di ricerca e sotto la propria responsabilità.

Su proposta dei PF, il Consiglio dei PF nomina i professori ordinari e straordinari e ne definisce il campo d’insegnamento e di ricerca.

Su proposta dei PF, nomina per quattro anni i professori-assistenti. Può rinnovarne il contratto di lavoro finché il rapporto di lavoro ha raggiunto la durata complessiva di cui all’articolo 17 b capoverso 2 lettera a. I contratti di lavoro a durata determinata possono essere disdetti secondo la procedura ordinaria. 28

La Direzione della scuola conferisce la venia legendi e designa i maîtres d’en seignement et de recherche e gli incaricati di corsi.

Art. 15 Assistenti29

La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi.

30

Art. 1631 Condizioni d’ammissione

È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor:

  1. il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;
  2. il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola;
  3. il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure
  4. chi ha superato un esame d’ammissione.

La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d’ammissione per:

  1. accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor;
  2. il ciclo di studi master;
  3. il dottorato;
  4. i programmi di perfezionamento accademico;
  5. gli uditori.

Art. 16a33 Limitazioni all’ammissione32

Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e se motivi di capacità lo esigono, limitare l’ammissione al ciclo di studi bachelor o master degli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF. 34

Su domanda della Direzione della scuola, il Consiglio dei PF può decidere di limitare l’ammissione di tutti gli studenti ai cicli di studio che preparano a un ciclo di studio master in medicina. 35

Le decisioni del Consiglio dei PF sono pubblicate nel Foglio federale.

In caso di limitazioni all’ammissione, i candidati sono ammessi in base alla loro idoneità.

La Direzione della scuola stabilisce le condizioni e la procedura d’ammissione.

Art. 16b36 Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF,
dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca

Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 2000 37 sul personale federale (LPers) e della legge del 20 dicembre 2006 38 su PUBLICA le condizioni d’impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.

Art. 1739 Rapporti di lavoro del personale e dei professori

I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers 40 , sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 LPers.

Il Consiglio dei PF emana un’ordinanza sul personale e un’ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Nell’ordinanza sul personale il Consiglio dei PF può prevedere che per i collaboratori indicati qui appresso la determinazione e l’evoluzione dello stipendio avvengano in deroga all’articolo 15 capoverso 1 LPers:

  1. collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione;
  2. collaboratori impiegati in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo;
  3. collaboratori impiegati per compiti limitati nel tempo.

Nei casi di cui al capoverso 3, il Consiglio dei PF definisce nell’ordinanza sul personale i criteri per la determinazione dello stipendio basandosi sui requisiti specifici relativi all’assunzione di questi collaboratori.

Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione relative all’ordinanza sul personale.

Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell’insegnamento e della ricerca, nell’ordinanza sui professori il Consiglio dei PF può, nel quadro stabilito dall’articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare prescrizioni concernenti i rapporti di lavoro di professori sulla base del diritto privato.

In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d’età stabilito dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 41 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di lavoro di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell’ordinanza sui professori.

Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoresse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d’età stabilito per gli uomini dall’articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto.

Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo gli articoli 32 a –32 m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 32 b capoverso 2 LPers. Esso rappresenta il settore dei PF in qualità di parte contraente.

Art. 17a42 Incarichi d’insegnamento

Gli incaricati di corsi nell’ambito di incarichi d’insegnamento esterni sono assunti, salvo convenzione contraria, con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni 43 .

Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.

I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.

Art. 17b44 Durata del rapporto di lavoro

Se il contratto di lavoro non è limitato nel tempo, il rapporto di lavoro è di durata indeterminata.

Un contratto di lavoro di durata determinata può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di:

  1. otto anni al massimo per i professori-assistenti;
  2. sei anni al massimo per gli assistenti e gli assistenti in capo, nonché gli altri impiegati che esercitano una funzione equivalente; in caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati;
  3. nove anni al massimo per gli impiegati attivi in progetti d’insegnamento e di ricerca e per le persone che partecipano a progetti finanziati da terzi;
  4. cinque anni al massimo per gli altri impiegati.

I termini previsti al capoverso 2 lettere a e b possono, su domanda, essere prorogati in caso di assenza prolungata dovuta a malattia, infortunio, maternità, adozione o altro motivo importante. 45

Art. 1846 Pubblicazioni scientifiche

Nelle pubblicazioni scientifiche devono essere menzionate tutte le persone che vi hanno collaborato sul piano scientifico.

Art. 19 Titoli accademici, venia legendie certificati

I PF conferiscono:

  1. diplomi;
  2. 47 titoli di bachelor e di master;
  3. dottorati;
  4. la venia legendi.

Il Consiglio dei PF può creare ulteriori titoli accademici.

I PF possono rilasciare certificati ed attestati.

Art. 20 Professori titolari e dottori honoris causa

Il Consiglio dei PF può conferire il titolo di professore a liberi docenti, maîtres d’enseignement et de recherche e incaricati di corsi particolarmente meritevoli. 48

I PF possono conferire il titolo di dottore honoris causa a persone che si sono particolarmente distinte in campo scientifico.

Sezione 3 Integrità scientifica e buona prassi scientifica

Art. 20a Regole, procedura e sanzioni

I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull’integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.

I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.

Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.

Art. 20b Fornitura e richiesta di informazioni

Caso per caso e su precisa richiesta scritta, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono comunicare agli organi di università, di istituzioni di ricerca o di promozione della ricerca, nazionali o estere, incaricati di individuare e sanzionare comportamenti scientifici scorretti:

  1. se loro membri hanno violato le regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione;
  2. quali sanzioni sono state inflitte alle rispettive persone.

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono, dal canto loro, richiedere agli organi competenti informazioni su una violazione delle regole o sul sospetto fondato di tale violazione da parte di loro membri o di membri di altre istituzioni con cui intrattengono o intendono stringere partenariati di ricerca.

Il diritto di fornire o richiedere informazioni si prescrive in cinque anni dal momento in cui il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca è venuto a conoscenza della sospetta violazione delle regole. Il termine è interrotto da qualsiasi atto istruttorio. Il termine della prescrizione assoluta è di dieci anni.

Art. 20c Informazione delle persone interessate

Il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca comunica per iscritto alla persona interessata dalla fornitura o dalla richiesta di informazioni, al più tardi nel momento in cui le informazioni vengono fornite o richieste:

  1. a chi sono state fornite o richieste;
  2. a quale scopo sono state fornite o richieste.

Il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata se tale comunicazione potrebbe compromettere un procedimento penale.

Appena vengono meno i motivi di rifiuto, limitazione o differimento si informa senza indugio la persona interessata, salvo che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con un onere sproporzionato.

Capitolo 3 Istituti di ricerca

Art. 21 Autonomia e compiti

Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica.

Essi svolgono ricerche nel loro settore d’attività e forniscono prestazioni di natura scientifica e tecnica.

Secondo le rispettive possibilità, essi sono a disposizione dei PF e delle università per attività d’insegnamento o ricerca.

Art. 2249 Istituzione e soppressione

Istituti di ricerca possono essere istituiti o soppressi mediante ordinanza dell’Assemblea federale.

Art. 23 Diritto applicabile

In assenza di disposizioni legislative specifiche, le norme che disciplinano i PF si applicano per analogia agli istituti di ricerca.

Capitolo 4 Organizzazione

Sezione 1 Consiglio dei PF

Art. 2451 Composizione, nomina e revoca50

Il Consiglio federale nomina per un periodo di quattro anni i seguenti membri del Consiglio dei PF:

  1. il presidente;
  2. il vicepresidente;
  3. un direttore di un istituto di ricerca;
  4. un membro proposto dalle assemblee delle scuole;
  5. altri cinque membri.

La rielezione è possibile.

I presidenti delle scuole fanno parte d’ufficio del Consiglio dei PF.

Il Consiglio federale può revocare per motivi gravi i membri del Consiglio dei PF durante il loro mandato. 52

Art. 24a53 Comitati

Il Consiglio dei PF può formare comitati.

Art. 24b54 Obbligo di diligenza e di fedeltà

I membri del Consiglio dei PF adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano secondo buona fede gli interessi del settore dei PF.

Il Consiglio dei PF adotta i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi del settore dei PF ed evitare conflitti d’interesse.

Art. 24c55 Indicazione delle relazioni d’interesse

Prima di essere nominati, i membri del Consiglio dei PF rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse.

Comunicano immediatamente eventuali cambiamenti delle loro relazioni d’interesse al DEFR e al Consiglio dei PF.

Se una relazione d’interesse non è conciliabile con la funzione di membro del Consiglio dei PF e il membro la mantiene, il DEFR chiede al Consiglio federale la revoca di tale membro.

Il Consiglio dei PF informa nel quadro del resoconto annuale sulle relazioni d’interesse dei suoi membri.

Art. 25 Compiti

Il Consiglio dei PF:

  1. 56 definisce la strategia del settore dei PF nell’ambito degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale;
  2. rappresenta il settore dei PF nei confronti delle autorità della Confederazione;
  3. emana disposizioni sulla supervisione e esercita la supervisione strategica;
  4. approva i piani di sviluppo del settore dei PF e ne controlla l’esecuzione;
  5. 57 procede alle assunzioni e alle nomine di sua competenza;
  6. 58 ...
  7. 59 è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la legge federale del 30 settembre 201160 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
  8. adotta il proprio regolamento interno;
  9. adempie gli altri compiti assegnatigli dalla presente legge.61

Esso sottopone al DEFR i preavvisi e le proposte sugli affari relativi al settore dei PF. Il DEFR, qualora non intenda seguire il preavviso del Consiglio dei PF oppure abbia proposte proprie, consulta in merito il Consiglio stesso.

Il Consiglio dei PF informa i membri dei PF e degli istituti di ricerca su tutti gli affari che li concernono.

Esercita la sorveglianza sul settore dei PF. In particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca, dopo averne sentito il parere, e, in casi motivati, assegnare loro incarichi. Se constata una violazione del diritto può adottare le misure del caso, dopo aver sentito il parere dell’istituzione interessata. 62

Art. 25a63 Limitazione del diritto di voto e ricusazione

Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito:

  1. alla ripartizione dei mezzi finanziari della Confederazione;
  2. alle proposte di nomina dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
  3. ...64

I membri del Consiglio dei PF di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettera c e 3 si ricusano per i seguenti affari:

  1. questioni relative alla sorveglianza secondo l’articolo 25 capoverso 4;
  2. questioni relative alla vigilanza finanziaria secondo l’articolo 35ater.

Art. 2665 Presidente del Consiglio dei PF

Il presidente del Consiglio dei PF gestisce gli affari che competono al Consiglio dei PF e decide quanto gli pertiene secondo il regolamento interno.

Rappresenta il settore dei PF verso l’esterno.

Art. 26a66 Comitato consultivo

Il Consiglio dei PF può istituire un comitato consultivo scientifico.

Art. 26b67 Stato maggiore

Il Consiglio dei PF dispone di uno stato maggiore.

Sezione 2 Politecnici federali

Art. 27 Struttura

I PF comprendono una direzione, un’assemblea di scuola, organi centrali e unità d’insegnamento e di ricerca.

Il Consiglio dei PF definisce nelle linee fondamentali l’organizzazione dei PF. 68

... 69

Art. 2870 Direzione della scuola

I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile.

L’autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 2000 71 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un’indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell’impiegato o di comune intesa.

Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola.

Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d’esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un’indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell’impiegato o di comune intesa.

L’indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

I capoversi 1–6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca.

Art. 29 Presidente della scuola

Il presidente della scuola ha la responsabilità complessiva della direzione della scuola e risponde della sua gestione di fronte al Consiglio dei PF.

È competente per tutte le questioni interne che non spettano a un altro organo.

Art. 3072 Conferenza dei membri del corpo insegnante

La Conferenza è composta di rappresentanti del corpo insegnante. Essa dà un parere alla Direzione della scuola su tutti i problemi riguardanti l’insieme del corpo insegnante.

I membri del corpo insegnante stabiliscono la procedura di nomina e il regolamento interno della Conferenza.

Art. 31 Assemblea della scuola

In ogni PF vi è un’assemblea paritetica, composta di rappresentanti eletti di tutti i gruppi di membri della scuola.

L’assemblea della scuola ha il diritto di formulare proposte:

  1. su tutti gli atti normativi del Consiglio dei PF e degli organi a lui subordinati, in relazione ai PF;
  2. sul preventivo e sulla pianificazione dei PF, nonché sulla creazione o la soppressione di unità d’insegnamento e di ricerca;
  3. in materia di strutture e di cogestione.

Essa riferisce al Consiglio dei PF il proprio parere sul rapporto annuale d’attività del presidente della scuola, sorveglia la cogestione ed emana il proprio regolamento interno. Mediante ordinanza, il Consiglio dei PF può attribuirle altri compiti. 73

Le proposte assembleari che implicano competenze decisionali di organi superiori sono comunicate a questi ultimi tramite la Direzione della scuola. Per motivare le proprie proposte in seno al Consiglio dei PF, l’assemblea può delegarvi un rappresentante.

Prima di adottare decisioni di interesse generale per la scuola, la Direzione della scuola e il Consiglio dei PF consultano l’assemblea e i gruppi di membri della scuola.

Art. 32 Diritti di cogestione

I rappresentanti di tutti i gruppi di membri dei PF partecipano, se interessati:

  1. alla formazione delle opinioni e alla preparazione delle decisioni, soprattutto ove si tratti d’insegnamento, ricerca e pianificazione dei PF;
  2. alle decisioni su tali questioni nelle loro unità d’insegnamento e di ricerca.

La Direzione si occupa di procurare ai membri della scuola tutte le informazioni necessarie; questi ultimi, nonché le organizzazioni di ex studenti, possono sottoporre proposte a tutti gli organi.

Le unità d’insegnamento e di ricerca sono dirette da organi composti di rappresentanti di tutti i gruppi interessati di membri dei PF.

Per il rimanente, il Consiglio dei PF disciplina l’estensione e le modalità della cogestione. 74

Capitolo 5 Obiettivi strategici e finanze75

Art. 3376 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti stabiliti dalle basi legali, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Consulta previamente il Consiglio dei PF.

Gli obiettivi strategici determinano in particolare le priorità del settore dei PF per quanto concerne l’insegnamento, la ricerca e le prestazioni nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.

Gli obiettivi strategici sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.

Il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono.

Art. 33a77 Attuazione

Il Consiglio dei PF provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale.

Il Consiglio dei PF conclude ogni quattro anni accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca. In caso di dissenso sul contenuto o sull’attuazione degli accordi sugli obiettivi, decide in via definitiva.

Il Consiglio dei PF ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione; a tal fine, si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.

Art. 3478 Resoconto

Il Consiglio dei PF sottopone ogni anno al Consiglio federale i seguenti documenti:

  1. il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici;
  2. la relazione sulla gestione;
  3. il rapporto di verifica dell’organo di revisione;
  4. il rapporto del Controllo federale delle finanze, qualora quest’ultimo abbia verificato il settore dei PF nell’anno corrispondente.

Art. 34a79 Valutazione dell’adempimento dei compiti e misure

Il DEFR verifica periodicamente l’adempimento del mandato di base e degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie.

Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale.

Art. 34b Contributo finanziario della Confederazione

Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale il limite di spesa per la copertura del fabbisogno finanziario del settore dei PF per l’esercizio e gli investimenti.

L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta il limite di spesa per un periodo di quattro anni.

Il contributo finanziario è indipendente dall’importo e dallo scopo dei mezzi di terzi acquisiti dai PF o dagli istituti di ricerca.

Art. 34bbis80 Trasferimento dell’utilizzazione

Il Consiglio dei PF e, se quest’ultimo lo stabilisce, i PF e gli istituti di ricerca possono trasferire temporaneamente a terzi l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.

Il Consiglio federale può rinunciare ai ricavi derivanti dal trasferimento, purché siano di modesta entità e il trasferimento dell’utilizzazione sia nell’interesse della Confederazione.

Art. 34c Mezzi di terzi

I PF e gli istituti di ricerca dispongono, compatibilmente con i loro compiti, dei mezzi che provengono loro da terzi.

Il Consiglio dei PF emana prescrizioni sulla gestione di tali mezzi.

Art. 34d Tasse

I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse per le loro prestazioni.

L’importo delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri e per gli studenti stranieri domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sostenibile. 81

Per gli studenti stranieri che eleggono domicilio in Svizzera a scopo di studio o che non hanno domicilio in Svizzera sono fissate tasse universitarie più elevate. Queste ammontano almeno al triplo delle tasse universitarie di cui al capoverso 2. 82

Il Consiglio dei PF emana l’ordinanza sulle tasse nel settore dei PF. Qualora decida un aumento delle tasse, può emanare disposizioni transitorie per evitare casi di rigore nei confronti degli studenti già immatricolati. 83

I PF e gli istituti di ricerca forniscono le loro prestazioni a prezzi di mercato.

I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse per le prestazioni che forniscono per adempiere i compiti supplementari loro assegnati dal Consiglio federale secondo l’articolo 2 capoverso 3 bis e per le quali non ricevono compensi. Il Consiglio federale stabilisce l’importo di tali tasse. 84

Art. 34e Altri tributi

I PF e gli istituti di ricerca possono autorizzare organizzazioni di loro membri a riscuotere tasse adeguate e socialmente sopportabili per le prestazioni fornite nell’interesse dei PF e degli istituti di ricerca o dei loro membri. Le tasse devono essere fissate in un regolamento; questo regolamento sottostà all’approvazione dei PF o degli istituti di ricerca.

I PF possono riscuotere dagli studenti e dai candidati al dottorato contributi socialmente sopportabili per l’utilizzazione degli impianti sportivi.

Art. 3585 Preventivo e relazione sulla gestione

Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e la relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione contiene la relazione annuale e il conto annuale del settore dei PF con:

  1. il bilancio;
  2. il conto economico;
  3. il conto dei flussi di tesoreria;
  4. il conto degli investimenti;
  5. lo stato del capitale proprio;
  6. l’allegato.

Il Consiglio dei PF sottopone la relazione sulla gestione riveduta al Consiglio federale per approvazione. Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico e gli sottopone una proposta sull’impiego dell’eventuale eccedenza dei ricavi. 86

Dopo la sua approvazione, il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione. 87

Art. 35a89 Finanze e contabilità88

La presentazione dei conti del settore dei PF espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su norme generalmente riconosciute.

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno indicate nell’allegato al bilancio.

La contabilità d’esercizio deve evidenziare i costi e i ricavi delle singole prestazioni.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle finanze e sulla contabilità. 90

Art. 35abis91 Sistemi di controllo interno e di gestione del rischio

Nel quadro di quanto disposto dal Consiglio federale, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno e un sistema di gestione del rischio.

Art. 35ater92 Vigilanza finanziaria

Il Consiglio dei PF istituisce un servizio di audit interno. 93

Emana le prescrizioni esecutive sull’esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF. 94

I conti del settore dei PF sono revisionati dal Controllo federale delle finanze.

Art. 35aquater95 Tesoreria

L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra nell’ambito della sua tesoreria centrale le liquidità del settore dei PF provenienti da contributi diretti o indiretti della Confederazione. Gli altri fondi possono essere depositati presso l’AFF.

L’AFF concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

L’AFF e il Consiglio dei PF concordano i particolari in un contratto di diritto pubblico.

Capitolo 6 Fondi e diritti su beni immateriali96

Art. 35b97 Fondi

Il Consiglio federale disciplina l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.

Il Consiglio dei PF coordina la gestione dei fondi e provvede a conservarne il valore e la funzione.

Art. 3698 Diritti su beni immateriali

Ad eccezione dei diritti d’autore, tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca.

I diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca. I PF e gli istituti di ricerca possono pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie d’opere.

Le persone che producono beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono ottenere un’adeguata partecipazione agli eventuali utili realizzati con lo sfruttamento di tali beni.

Il Consiglio dei PF disciplina le disposizioni esecutive in un’ordinanza; questa ordinanza sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

Capitolo 6a Trattamento dei dati

Sezione 1 Sistemi d’informazione concernenti il personale e di gestione degli studi99

Art. 36a100 Sistemi d’informazione concernenti il personale

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema d’informazione concernente il personale nel quale possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione. 101 Ai sistemi d’informazione concernenti il personale si applica l’articolo 27 LPers 102 ; se il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato, tale articolo si applica per analogia.

Il Consiglio dei PF può delegare il trattamento dei dati del suo personale a un PF o a un istituto di ricerca.

Nei sistemi d’informazione concernenti il personale possono essere utilizzati procedure e processi per l’analisi sistematica dei dati in forma elettronica.

Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d’esecuzione e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Art. 36b Sistemi di gestione degli studi

Ogni PF dispone di un sistema d’informazione per la gestione dei dati dei candidati, degli studenti, dei dottorandi e degli uditori nel quale possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione. 103

I sistemi d’informazione servono per:

  1. l’ammissione dei candidati agli studi e l’immatricolazione;
  2. l’identificazione degli studenti e il controllo dell’avanzamento negli studi;
  3. l’attestazione delle prestazioni di studio, il rilascio di diplomi e il conferimento di titoli accademici;
  4. la fornitura di prestazioni legate agli studi;
  5. la pianificazione e l’allestimento di statistiche.

I sistemi d’informazione trattano in particolare dati relativi alla persona, all’immatricolazione, alla materia di studio, allo svolgimento degli studi, ai risultati degli esami, alle prestazioni di studio (crediti), ai diplomi e ai titoli accademici, alle borse di studio e alle tasse pagate, nonché alla procedura disciplinare e ad altre procedure amministrative.

I dati possono essere gestiti esclusivamente in forma elettronica. In tal caso i documenti cartacei, dopo essere stati inseriti nel sistema d’informazione, vengono restituiti o distrutti.

I dati contenuti nei sistemi d’informazione possono essere comunicati mediante procedura di richiamo, per quanto sia necessario per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. I dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi competenti per la gestione degli studi in seno a ogni PF. 104

I PF emanano disposizioni d’esecuzione concernenti:

  1. i dati contenuti nei sistemi d’informazione;
  2. il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;
  3. l’uso dei dati;
  4. le autorizzazioni per il trattamento di dati;
  5. le autorizzazioni d’accesso ai dati in seno ai PF;
  6. la comunicazione a organizzazioni e persone che non fanno parte dei PF, mediante procedura di richiamo, di dati personali non degni di particolare protezione, registrati nei sistemi d’informazione.

Sezione 2 Trattamento dei dati personali nell’ambito di progetti di ricerca

Art. 36c105 Trattamento dei dati

Nell’ambito di progetti di ricerca i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, se necessario per il progetto di ricerca.

Garantiscono l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 106 sulla protezione dei dati.

Art. 36d Anonimizzazione, conservazione e distruzione dei dati

I PF e gli istituti di ricerca provvedono ad anonimizzare i dati personali non appena lo scopo del trattamento lo consente e a conservarli per la durata da essi stabilita.

Se la natura e lo scopo del progetto di ricerca non ne consentono l’anonimizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro per al massimo 20 anni.

Trascorso il termine di conservazione devono essere distrutti; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 1998 107 sull’archiviazione.

Art. 36e Obbligo d’informazione

I PF e gli istituti di ricerca sono tenuti a informare le persone interessate della raccolta e del trattamento dei dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca.

Questo obbligo di informazione sussiste anche se i dati personali sono raccolti presso terzi. In tal caso i PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché i terzi adempiano l’obbligo di informazione. Se ciò non può essere garantito, i PF e gli istituti di ricerca informano essi stessi, senza indugio, le persone interessate.

Sezione 3 Trattamento dei dati personali nell’ambito dell’insegnamento

Art. 36f

Per lo sviluppo, l’impiego e la valutazione di metodi d’insegnamento che fanno uso di tecnologie dell’informazione, i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.

Garantiscono l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 108 sulla protezione dei dati.

Capitolo 6b Sicurezza

Sezione 1 Servizi di sicurezza

Art. 36g Istituzione

I PF e gli istituti di ricerca possono istituire, ognuno indipendentemente, servizi di sicurezza, se necessario per proteggere il personale, gli studenti e i visitatori nonché per garantire la sicurezza e l’ordine nelle rispettive aree.

Possono istituire servizi di sicurezza comuni per via contrattuale.

Possono incaricare terzi di fornire prestazioni di sicurezza.

Art. 36h Competenze

I servizi di sicurezza esercitano il diritto di polizia e applicano il regolamento sull’accesso e sull’utilizzazione negli edifici dei PF e degli istituti di ricerca interessati e nelle rispettive aree non pubbliche. Possono interrogare persone e controllare documenti di legittimazione. Possono inoltre fermare, controllare e allontanare chi viola il diritto di polizia o le prescrizioni d’esercizio.

Per adempiere i propri compiti possono trattare dati che permettono di accertare l’identità di una persona e dati relativi alle infrazioni di una persona alle prescrizioni per la protezione delle persone e degli impianti negli edifici dei PF e degli istituti di ricerca e nelle rispettive aree non pubbliche.

Se affidano i compiti dei servizi di sicurezza a terzi, i PF e gli istituti di ricerca obbligano questi ultimi per contratto a separare fisicamente e logicamente i sistemi di trattamento dei dati che utilizzano a tal scopo dagli altri sistemi di trattamento dei dati. Impongono inoltre ai terzi di non utilizzare i dati dei PF o degli istituti di ricerca per altri scopi e si riservano i diritti di informazione e di controllo.

I servizi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.

Sono fatte salve le disposizioni concernenti i corpi di guardia conformemente alla legislazione sull’energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003 109 sull’energia nucleare.

Sezione 2 Videosorveglianza

Art. 36i

I PF e gli istituti di ricerca possono installare un sistema di videosorveglianza, se necessario per proteggere il personale, gli studenti e i visitatori, nonché l’infrastruttura e l’esercizio.

I segnali video possono essere registrati. Nel caso di eventi rilevanti per la sicurezza le registrazioni sono esaminate e salvate dalla persona preposta al più tardi il primo giorno feriale successivo alla scoperta dell’evento. Le registrazioni non salvate sono cancellate al più tardi dopo 20 giorni.

Le registrazioni possono essere rese note soltanto alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali i PF o gli istituti di ricerca sporgono denuncia o fanno valere pretese legali. L’analisi delle registrazioni è consentita esclusivamente a queste autorità.

I PF e gli istituti di ricerca conservano le registrazioni salvate in un luogo a prova di furto e di abuso. Le distruggono al più tardi dopo 100 giorni, salvo che servano come mezzo di prova in un procedimento giudiziario o disciplinare pendente. Le registrazioni possono essere riutilizzate in forma anonimizzata per scopi didattici o di prevenzione degli infortuni.

Sono fatte salve le disposizioni concernenti le misure di sicurezza conformemente alla legislazione sull’energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003 110 sull’energia nucleare.

Capitolo 7 Protezione giuridica, diritto disciplinare e disposizioni penali111

Art. 37112 Protezione giuridica

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.

I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33 a capoverso 3. 113

Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958 114 sulla responsabilità. 115

Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l’inadeguatezza.

Art. 37a116 Commissione di ricorso dei PF

Il Consiglio federale nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF. 117 Almeno quattro di questi membri devono far parte del settore dei PF.

La durata della funzione è di quattro anni e la rielezione è possibile.

Nell’esercizio della loro attività i membri sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legge.

La Commissione dipende amministrativamente dal Consiglio dei PF. Essa dispone di una propria segreteria.

Il Consiglio federale emana il regolamento della Commissione. 118 Vi disciplina segnatamente le competenze del presidente nei casi urgenti o di importanza secondaria e l’istituzione di camere con competenza decisionale autonoma.

Art. 37b119 Diritto disciplinare

I PF e gli istituti di ricerca possono adottare misure disciplinari nei confronti di studenti, uditori e dottorandi.

Emanano per via d’ordinanza disposizioni concernenti le infrazioni disciplinari, le relative misure e la procedura.

In caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute possono adottare le seguenti misure disciplinari:

  1. esclusione temporanea da determinati corsi, esami e infrastrutture;
  2. non ammissione a un determinato livello di studi;
  3. espulsione temporanea da un PF o da un istituto di ricerca;
  4. espulsione definitiva da un PF o da un istituto di ricerca;
  5. revoca di un titolo accademico ottenuto illegittimamente mediante un’infrazione disciplinare.

In singoli casi e su richiesta scritta, i PF e gli istituti di ricerca possono informarsi reciprocamente in merito a infrazioni disciplinari gravi.

Art. 38 Protezione dei titoli conferiti dai PF

È punito con la multa chiunque:120

  1. si fregia del titolo di docente di un PF, senza essere stato nominato a tale funzione;
  2. porta un titolo rilasciato da un PF senza averlo ottenuto;
  3. si serve di un titolo, tale da far credere che gli sia stato conferito da un PF.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Sezione 1 Alta sorveglianza, norme d’esecuzione121

Art. 39 122

Il Consiglio federale esercita l’alta sorveglianza sui PF e sugli istituti di ricerca.

Esso emana le norme d’esecuzione. Può delegare il disciplinamento di dettaglio al Consiglio dei PF.

Può concludere accordi internazionali, nell’ambito della presente legge e nei limiti dei crediti stanziati.

Consulta il Consiglio dei PF prima di emanare le norme d’esecuzione o di concludere accordi internazionali. Le associazioni del personale vanno consultate prima di emanare norme relative ai rapporti di servizio.

Sezione 2 Modifica del diritto vigente123

Art. 40 Abrogazione e modifica del diritto vigente124

Sono abrogate:

  1. la legge federale del 7 febbraio 1854125 sull’istituzione di una Scuola politecnica svizzera;
  2. la legge federale dell’11 dicembre 1964126 concernente la competenza di stabilire le prestazioni della Confederazione agli ex-professori della Scuola politecnica federale e ai loro superstiti;
  3. i decreti federali del 24 giugno 1970127, 20 giugno 1975128, 21 marzo 1980129 e 26 giugno 1985130 sui politecnici federali (disciplinamento transitorio).

Le seguenti leggi sono modificate come segue: ... 131

Sezione 3 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 marzo 2003

Art. 40a Passaggio al nuovo rapporto di lavoro

Il Consiglio dei PF è autorizzato a porre termine in un momento da esso stabilito al mandato dei professori ordinari e straordinari e a disciplinare il passaggio al nuovo rapporto di lavoro. Tale disciplinamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 40b Trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione

I professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio 1995, compresi quelli pensionati, e i loro superstiti sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione dall’entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni e le rendite per superstiti correnti rimangono invariate. La determinazione delle rendite future per superstiti e l’adeguamento al rincaro sono retti dalle disposizioni in vigore per la Cassa pensioni della Confederazione.

La Confederazione si assume la riserva matematica necessaria al trasferimento degli assicurati alla Cassa pensioni della Confederazione.

Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento e l’importo della riserva matematica necessaria.

Art. 40c Trasferimento di beni mobili

Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza il momento in cui i beni mobili diventano proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.

Art. 40d Disposizioni transitorie relative alla protezione giuridica

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione di ricorso dei PF.

Fino all’entrata in vigore di detto regolamento, il Consiglio dei PF rimane competente a statuire sui ricorsi di cui all’articolo 37 capoverso 1.

Dall’entrata in vigore di detto regolamento, la Commissione di ricorso dei PF è competente a statuire sui ricorsi pendenti presso il Consiglio dei PF.

Sezione 3a Disposizioni transitorie della modifica del 5 ottobre 2007

Art. 40e

L’articolo 17 a si applica a tutti gli incarichi d’insegnamento esterni assegnati dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 5 ottobre 2007 132 . Gli incarichi d’insegnamento esterni in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore devono essere adeguati al nuovo diritto entro l’inizio del semestre successivo.

Sezione 3b Disposizioni transitorie per il 2012

Art. 40f Limite di spesa secondo l’articolo 34b

In deroga all’articolo 34 b capoverso 2, per il 2012 l’Assemblea federale proroga di un anno il limite di spesa per gli anni 2008–2011.

Il limite di spesa è aumentato in funzione del mandato di prestazioni.

Art. 40g Mandato di prestazioni secondo l’articolo 33

Il mandato di prestazioni secondo l’articolo 33 per gli anni 2008–2011 è prorogato di un anno ed è valido anche per il 2012.

Può essere modificato e completato.

Gli accordi sugli obiettivi conclusi dal Consiglio dei PF con i PF e gli istituti di ricerca per gli anni 2008–2011 in virtù dell’articolo 33 a sono validi anche per il 2012. Il Consiglio dei PF può completarli.

Art. 40h Nomina del Consiglio dei PF secondo l’articolo 24

In deroga all’articolo 24 capoverso 1, il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dei PF per un periodo di cinque anni, con effetto dal 1° gennaio 2012.

Sezione 3c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 dicembre 2012

Art. 40i

La durata della funzione degli altri membri delle direzioni delle scuole (art. 28 cpv. 4) termina con la stipulazione del nuovo contratto di lavoro, al più tardi tuttavia un anno dopo l’entrata in vigore della modifica dell’articolo 28.

Sezione 4 Referendum ed entrata in vigore133

Art. 41 134

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 1993 135