I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers , sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 LPers.
Il Consiglio dei PF emana un’ordinanza sul personale e un’ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Nell’ordinanza sul personale il Consiglio dei PF può prevedere che per i collaboratori indicati qui appresso la determinazione e l’evoluzione dello stipendio avvengano in deroga all’articolo 15 capoverso 1 LPers:
- collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione;
- collaboratori impiegati in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo;
- collaboratori impiegati per compiti limitati nel tempo.
Nei casi di cui al capoverso 3, il Consiglio dei PF definisce nell’ordinanza sul personale i criteri per la determinazione dello stipendio basandosi sui requisiti specifici relativi all’assunzione di questi collaboratori.
Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione relative all’ordinanza sul personale.
Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell’insegnamento e della ricerca, nell’ordinanza sui professori il Consiglio dei PF può, nel quadro stabilito dall’articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare prescrizioni concernenti i rapporti di lavoro di professori sulla base del diritto privato.
In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d’età stabilito dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di lavoro di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell’ordinanza sui professori.
Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoresse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d’età stabilito per gli uomini dall’articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto.
Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo gli articoli 32 a –32 m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 32 b capoverso 2 LPers. Esso rappresenta il settore dei PF in qualità di parte contraente.